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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 170/2021, di recepimento della Direttiva Ue 2019/771, sulle vendite di beni.
Il nuovo D.Lgs. introduce modifiche al Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005), novellando gli articoli da 128 a 135 e introducendo gli articoli da 135-bis a 135-septies. Le novità riguardano, in particolare, la disciplina sulla conformità dei beni al contratto, sui rimedi in caso di difetto di conformità, sulle modalità di esercizio di tali rimedi e sulle garanzie convenzionali.
Nello specifico, sono state rafforzate le norme sui requisiti di conformità, il termine per l’inversione dell’onere della prova del difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene è stato esteso da 6 mesi a 1 anno ed è stato eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro 2 mesi dalla scoperta.
Inoltre, quanto al campo di applicazione, fermo l’ambito dei rapporti c.d. B2C (business to consumer), l’operatività delle nuove norme è stata estesa anche alle vendite online e offline dei c.d. smart goods, vale a dire i beni incorporanti o interconnessi con un contenuto digitale o un servizio digitale.
Le nuove regole diverranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2022 e si applicheranno ai contratti conclusi dopo tale data.
In allegato, una nota illustrativa delle principali misure introdotte dal D.Lgs. n. 170.