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La Legge di stabilità 2015 ha trasferito le funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori (ma anche le funzioni riguardanti la sussistenza dei requisiti per l’esercizio della professione) dalle Province agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), ovvero agli Uffici di Motorizzazione Civile (UMC) nonché alle Sezioni agli stessi afferenti, nel rispettivo ambito di competenza.
Con il DPCM 8 gennaio 2015 (pubblicato sulla GU del 4.05.2015) si è data attuazione a quanto stabilito nella Legge di Stabilità e, pertanto, dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM suddetto, gli UMC sono chiamati a:
- ricevere e istruire domande di iscrizione all’Albo;
- redigere l’elenco degli iscritti all’Albo, eseguire le variazioni e curarne la pubblicazione;
- accertare la permanenza dei requisiti all’Albo;
- deliberare sospensioni, cancellazioni e provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa;
- promuovere a livello locale lo sviluppo ed il miglioramento del settore;
- esercitare ogni altro ufficio ad esso delegato dal Comitato Centrale dell’Albo;
- curare l’aggiornamento e la tenuta del REN.
L’istruttoria dei procedimenti avviati (inclusi gli atti integrativi) precedentemente la data di pubblicazione del DPCM sarà effettuata dalle Province e Città metropolitane, per un periodo transitorio di 6 mesi, come disposto dall’Accordo Conferenza Stato-città e autonomie locali del 23 aprile scorso.
Con circolare n. 2 del 13 maggio scorso, il MIT ha impartito le prime istruzioni operative per l’avvio dell’attività degli UMC e ha fornito ulteriori disposizioni in merito all’iscrizione delle imprese al Registro Elettronico Nazionale (REN).
Il provvedimento considera la disciplina transitoria, come già riportato precedentemente, disponendo che trascorsi i sei mesi dalla pubblicazione del DPCM, le Province e le Città metropolitane, ove non avessero già provveduto, procederanno alla consegna dei fascicoli, relativi agli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose in conto terzi, ai corrispondenti UMC e loro sezioni.
Gli UMC, competenti per territorio, pertanto, sulla base del DPCM, provvedono a ricevere e istruire le domande delle imprese che, per esercitare trasporto di merci su strada, devono iscriversi all’Albo, decidendo sul loro accoglimento (ove necessario l’UMC sentirà il parere, non vincolante del Comitato interprovinciale, di cui all’art. 3 del DPCM) e comunicandolo all’impresa interessata per consentire l’esercizio con veicoli fino a 1,5 tonn., ovvero per procedere con l’iscrizione al REN.
La modulistica delle domande di iscrizione varia in funzione della tipologia di impresa: massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonn.; da 1,5 tonn. a 3,5 tonn.; oltre le 3,5 tonn.; sezione speciale cooperative e consorzi.
La circolare interviene anche sulla procedura per l’iscrizione al REN, disponendo l’UMC competente che riceve la domanda provvede ad avviare l’istruttoria e ad iscrivere l’impresa nel Registro con lo status di (autorizzazione) “preliminare”, che permette l’immatricolazione o l’immissione in circolazione veicoli.
Lo status dell’impresa sul REN sarà modificato in quello di “attiva” nel caso di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione, o di “cancellata” in caso contrario.
L’impresa iscritta al REN dovrà poi comunicare alla Camera di Commercio l’inizio attività.
Gli UMC sono chiamati a verificare le posizioni delle imprese iscritte al REN con lo status di “provvisoria” o da “autorizzare”, al fine di definirne la condizione rispetto all’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada, nonché dovranno procedere alla cancellazione di quelle imprese che risultino cancellate dall’Albo.