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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione, ha apportato con circolare del 13 luglio 2016, prot. 15909, alcune modifiche alla circolare del 3 aprile 2014, prot. 7787, che ha dettato disposizioni integrative ed esecutive in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali.
La circolare tratta diversi temi e, in particolare, la conversione in Italia della carta di qualificazione del conducente (CQC) conseguita in un altro Stato membro della UE o nella SEE o in Svizzera.
La circolare precisa che gli uffici di UMC dovranno procedere per il rilascio della patenteCQC italiana qualora un conducente richieda la conversione della “CQC estera”.
Infatti, il provvedimento dispone per un possibile rilascio:
La CQC di cui si chiede la conversione è ritirata nel momento in cui viene rilasciata la patenteCQC italiana.
In tutti i casi in cui viene richiesta la conversione di patenteCQC estera da un soggetto che sia titolare di patente di guida italiana, il rilascio della patenteCQC italiana è subordinato all’acquisizione di un attestato dell’autorità dello Stato estero che ha rilasciato il titolo da convertire o duplicare, che sancisca che il richiedente, al momento del rilascio, aveva acquisito la residenza normale in quello Stato.
La circolare, inoltre, fornisce dei chiarimenti sulla superficie dell’aula presso la quale si svolgono i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica nonché sulla presenza del responsabile del corso durante le ispezioni di verifica della regolarità dei corsi.