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Nella GUCE del 6 maggio scorso (L 115) è stata pubblicata la Direttiva che modifica ed integra la Direttiva 96/53, che stabilisce dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.
L’articolo 2 della nuova Direttiva richiama gli Stati membri ad emanare disposizioni legislative, regolamentari e amministrative affinché si conformino alla Direttiva medesima entro il 7 maggio 2017.
Le principali novità riguardano l’introduzione di nuove definizioni (combustibili alternativi, veicoli alimentati a combustibili alternativi, operazioni di trasporto intermodale, spedizioniere) e, al fine di migliorare l’efficienza energetica dei veicoli, è stato disposto il superamento sia della lunghezza massima ammessa (non la lunghezza di carico) dei veicoli o veicoli combinati, prescritta dall’allegato I alla Direttiva 96/53, equipaggiati con dispositivi aerodinamici (requisiti Direttiva 2007/46/CE) che della lunghezza massima della cabine dei veicoli o i veicoli combinati (allegato 1, Direttiva 96/53), sempreché tali superamenti non comportino un aumento della capacità di carico di tali veicoli.
E’ stata anche aumentata di 15 centimetri la lunghezza massima dei veicoli per il trasporto di container o di casse mobili da 45 piedi, vuoti o carichi, purché il trasporto stradale rientri in un’operazione di trasporto intermodale.