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In attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 250, della Legge 190/2015, cd. Legge di stabilità, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha pubblicato sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto in conto terzi (http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=22119).
Tali valori sono stati formulati partendo dalle ore di guida settimanali che non dovrebbero superare le 45 ore, presupponendo una velocità commerciale sulle medie e lunghe percorrenze pari a circa 60 km/h e tenendo conto che, per 46 settimane, la percorrenza annua complessiva può essere ritenuta pari a circa 120.000 km.
E’ stato, inoltre, considerato il costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione della prestazione (per i veicoli superiori a 7,5 tonn è stata previsto lo sconto accisa nonché incidenza sul prezzo del carburante della fonte di rifornimento, come impianti ordinari o extra-rete), il costo dei pedaggi, il costo trattore stradale e/o del semirimorchio e relativi ammortamenti, pneumatici, manutenzione del mezzo, assicurazioni, revisioni e bolli, il costo del lavoro e il costo di organizzazione. Tale ultima voce di costo non andrebbe considerata in presenza di una subvezione, poiché è ritenuto che la stessa è a carico del primo vettore.
L’adeguamento dei valori suddetti, aggiornati con il costo del carburante, avverrà mensilmente, mentre per i costi diversi dal carburante medesimo si procederà con cadenza annuale.
Resta fermo il principio della libertà negoziale delle parti nella determinazione del corrispettivo del servizio di trasporto e, quindi, è sottinteso che i costi effettivi dello stesso possono variare notevolmente a seconda della tipologia di impresa e della tipologia del trasporto, sempreché vengano “rispettati i principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.