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Si allega la circolare n. 2/DF diramata oggi dal Dipartimento delle Finanze con la quale è stato chiarito che ai fini della dichiarazione TASI i contribuenti possono utilizzare il modello di dichiarazione IMU, approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 30 ottobre 2012.
La circolare – sollecitata da Confindustria – fa seguito alla precedente risoluzione n. 3/DF del 25 marzo u.s. con la quale il Dipartimento aveva precisato che per ottemperare agli adempimenti dichiarativi relativi al tributo per i servizi indivisibili si sarebbe utilizzato un unico modello nazionale.
Con la circolare di oggi, l'Amministrazione finanziaria osserva che le informazioni richieste per il controllo e l'accertamento dell'obbligazione tributaria sono sostanzialmente le medesime sia ai fini IMU sia ai fini TASI e, pertanto, anche nell’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione solo per la TASI.
In particolare, nella circolare si specifica che nelle ipotesi in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, tale soggetto potrà utilizzare la parte "Annotazioni" del modello di dichiarazione IMU per precisare il titolo (es. locatario) in base al quale l'immobile è occupato, con conseguente obbligo di assolvere la relativa TASI.
Il Dipartimento precisa, infine, che non deve essere presentata tale dichiarazione nei casi in cui le informazioni relative ai contratti di locazione e di affitto siano già state comunicate all'Agenzia delle Entrate (es. contratti registrati dopo il 1° luglio 2010) ovvero al Comune (ed. adempimenti dichiarativi richiesti dal Comune per il riconoscimento di agevolazioni fiscali).