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Si evidenzia che con il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 25 marzo 2015 si fa chiarezza, tra l’altro, sulla questione del c.d soccorso istruttorio.
In particolare, viene affrontato il tema del giusto raccordo tra l’affermazione contenuta nella Determinazione ANAC 1/2015 secondo cui “la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio” e l'art. 38, comma 2-bis, D.lgs. 163/2006, che prevede che l’operatore economico “è obbligato” al pagamento della sanzione.
Viene specificato che la lettura data dall’Autorità nella citata Determinazione deriva, da un lato, dall’esigenza di evitare un ulteriore aggravio di oneri per le imprese, dall’altro, dal principio di primazia del diritto comunitario, che prevede che la normativa nazionale venga interpretata in modo coerente a quella comunitaria anche in corso di Recepimento.
L'art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede la possibilità per le imprese di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia di requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione.
Si unisce in allegato il testo della Determinazione ANAC 1/2015 e il testo integrale del Comunicato del Presidente ANAC del 25 marzo u.s.