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Il 3 febbraio 2016 la Consob ha emanato una comunicazione sull’attuazione degli obblighi derivanti dal Regolamento europeo EMIR (648/ 2012) da parte delle controparti non finanziarie di contratti derivati OTC (Over The Counter, ossia non conclusi su mercati regolamentati).
In proposito, si ricorda che il Regolamento EMIR ha introdotto una serie di obblighi - tutti in vigore a eccezione di quello di clearing - sul cui rispetto vigila la Consob. Si tratta di:
Inoltre, le imprese hanno l’obbligo di monitorare l’attività in derivati e verificare se rientrano nella definizione di controparte qualificata. Infatti, l’applicazione degli obblighi previsti da EMIR varia a seconda che la controparte non finanziaria sia qualificata - obbligo di compensazione, attenuazione dei rischi e segnalazione - o non qualificata - obbligo di segnalazione e di implementazione di alcune delle tecniche di attenuazione dei rischi.
Le imprese assumono lo status di controparte qualificata qualora il valore medio del portafoglio per ogni categoria di contratti derivati, calcolato in un periodo di trenta giorni lavorativi, superi le seguenti soglie predefinite, individuate per tipologia di derivati:
La recente comunicazione Consob, senza introdurre alcun obbligo aggiuntivo a carico delle imprese e nel rispetto delle singole scelte aziendali, contiene alcune raccomandazioni per favorire l’adeguamento alla normativa, ossia:
A tal proposito, la Consob richiede ai soggetti che compiano operazioni in derivati di comunicare entro il 4 marzo 2016 (30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione) i riferimenti del responsabile della predetta unità organizzativa.
Infine, si segnala che la Consob annuncia l’intenzione, per l’anno 2016, di rafforzare le attività di vigilanza sulla qualità dei dati segnalati alle Trade Repository e relativi presidi adottati dall’impresa e sulle operazioni concluse per finalità di copertura (derivati hedging).