Il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una Circolare congiunta del 27 febbraio 2015, hanno fornito alcune precisazioni con riferimento all’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 165/2014 (si veda nostra news del 3 marzo 2015) che modifica il Regolamento n. 561/2006.
Come noto, a partire dal 2 marzo 2015, è entrato parzialmente in vigore il Regolamento (UE) n. 165/2014 sul tachigrafo digitale – che abroga il Regolamento (CEE) 3821/1985. L’ articolo 45 del nuovo Regolamento, aggiungendo, tra le altre cose, la lettera a bis) al Regolamento n. 561/2006, ha concesso l’esenzione nell’utilizzo del tachigrafo in caso di trasporto in conto proprio che si svolge entro un raggio di 100 km dal luogo in cui è situata l’ impresa.
La Circolare in esame ha precisato che tale esenzione attiene esclusivamente ai casi in cui sono trasportati materiali, attrezzature e/o macchinari utilizzati nell’ambito dell’ attività principale dell’autista (non vi rientrano, ad esempio, il trasporto di merci vendute o destinate alla vendita, seppure tale trasporto avvenga in un raggio di 100 km dall’impresa e sia effettuato con autocarro di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate).
Inoltre, l' esonero dall’ obbligo di utilizzare il tachigrafo vale per veicoli di massa non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori dei servizi postali universali.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.