Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con Circolare del 16 marzo 2015, ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 94 bis, comma 4, del Codice della Strada (CDS) per i veicoli adibiti al trasporto merci.
Come noto, l’art. 94 bis, comma 4 del CDS sancisce i casi i cui un soggetto diverso dall’intestatario, che disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni, debba comunicarlo agli Uffici della motorizzazione civile o, a seconda dei casi, all’archivio nazionale veicoli (il D.P.R. 198/2012 ha poi previsto gli adempimenti necessari a tal fine, nonché le fattispecie oggetto della norma).
Va anche ricordato che per i veicoli non commerciali (autovetture e motocicli), la Direzione generale della Motorizzazione aveva già adottato due Circolari – del 10 luglio 2014 e del 27 ottobre 2014 (a riguardo si vedano le nostre news del 3 settembre e 28 ottobre 2014 – rimandando ad un momento successivo l’emanazione di disposizioni specifiche per l’ autotrasporto di merci per fini professionali.
Nella Circolare in oggetto si chiarisce che per il trasporto di merci in conto terzi, nel caso di locazione o comodato per un periodo superiore ai 30 giorni, non è necessaria alcuna comunicazione al CED, la normativa speciale di settore, che deriva da disposizioni nazionali, comunitarie, nonché accordi internazionali (CEMT) è già di per sé sufficiente a soddisfare gli obiettivi di individuazione certa del soggetto che esercita di fatto il possesso del veicolo e che è responsabile della sua circolazione.
Infatti, l’articolo 12 del decreto legislativo 286/05 prescrive l’obbligo del contratto scritto a bordo del veicolo oggetto di locazione, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché il possesso della documentazione idonea a dimostrare il legame intercorrente tra il conducente e l’utilizzatore del veicolo.
La direttiva 2006/1 e, ove applicabili, le norme CEMT prevedono anche per i trasporti internazionali l’obbligo del contratto scritto a bordo del veicolo e l’esibizione della prova del rapporto di lavoro che il conducente deve intrattenere con l’impresa locataria.
Infine, è precisato che per il conto proprio con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate, non sono mai ammesse né locazione né comodato (articolo 31, legge 298/1974).