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Il Tar Lazio ha emanato, oggi, la sentenza sui “costi minimi di esercizio” dell’autotrasporto, a seguito di un rinvio pregiudiziale dello stesso Tribunale alla Corte di Giustizia Europea (CGUE), che si è pronunciata il 4 settembre scorso, stabilendo il contrasto dell’art. 83 bis della Legge 133/08 con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza.
Nella sentenza, il Tar ha ripreso pedissequamente quanto stabilito dalla CGUE, ovvero che non risulta alcun nesso tra i “costi minimi di esercizio” e il rafforzamento della sicurezza stradale, che dovrebbe essere perseguita con le misure già in vigore, più efficaci e meno restrittive. Inoltre, è stabilito che la determinazione di tali costi, da parte di un organismo privatistico, quale è l’Osservatorio, equivale a determinare tariffe minime imposte, con l’effetto di consolidare la compartimentazione nazionale e di restringere la concorrenza nel mercato interno.
Nello specifico, il Tribunale ha disposto, ritenendo fondate le richieste di Confindustria e delle associate ricorrenti, in virtù del principio di primazia del diritto comunitario, la disapplicazione dell’art. 83 bis con il conseguente annullamento delle deliberazioni dell’Osservatorio suddette.