Con decreto del Capo Dipartimento per i trasporti terrestri del 6 agosto 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto scorso, è stato modificato il decreto 17 aprile 2013, in materia di scadenza di validità della CQC.
Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GU.
Fermo restando la possibilità di richiedere la CQC per documentazione, per il trasporto di persone fino al 9 settembre 2013 e per il trasporto di cose fino al 9 settembre 2014, il decreto dispone che la qualificazione CQC, rilasciata ai sensi dell’art. 3 del Decreto 17.04.2013, ha validità fino al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2016 per il trasporto di cose. Pertanto, la validità della CQC (5 anni) è stata prorogata, in analogia con quanto avvenuto in altri Stati comunitari.
Per i conducenti che abbiano già provveduto a frequentare i corsi di formazione periodica ovvero per coloro che li seguiranno successivamente alla data di pubblicazione del decreto 6 agosto 2013, si applicheranno le disposizioni contenute nel decreto citato, al fine di assicurare parità di trattamento tra tutti i conducenti di cui all’art. 17 del d.lgs. 286/2005 smi. Di conseguenza i corsi sostenuti sono da considerarsi utili a rinnovare la validità della CQC fino al 9.09.2020, per il trasporto di persone, e fino al 9.09.2021, per il trasporto di cose.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.