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L’art. 84 del DL n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013 (cd. Decreto del fare), è intervenuto sulla disciplina della mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs n. 28/2010 (per un approfondimento dell’istituto della mediazione, v. Circolare 8 Novembre 2010, n. 19353, News 21 Aprile 2011, News 18 Ottobre 2011).
In particolare, la norma ripristina l'istituto della mediazione obbligatoria e reintroduce le disposizioni ad essa riferite che erano state abrogate in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale (sul punto, v. News 5 Febbraio 2013). Inoltre, la nuova disposizione prevede alcune misure volte a potenziare la mediazione delegata dal giudice e a ridurre i tempi e i costi della procedura.
Quanto alla mediazione obbligatoria (art. 5, co. 1-bis), il Decreto del fare ha reso temporanea l’operatività dell’istituto. Infatti, il principio dell’obbligatorietà sarà efficace per soli 4 anni (fino al 21 agosto 2017) e la sua applicazione sarà oggetto di un monitoraggio da parte del Ministero della Giustizia.
Per quanto riguarda le materie soggette alla condizione di procedibilità, il Decreto del fare ha escluso dal precedente novero le cause risarcitorie dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e vi ha introdotto il risarcimento del danno per responsabilità sanitaria (l’originario elenco prevedeva solo la responsabilità medica). Inoltre, tra le ipotesi in cui non opera il principio dell'obbligatorietà, il Decreto ha inserito i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cpc (art. 5, co. 4, lett. c).
Con riferimento alla condizione di procedibilità, il Decreto del fare ha introdotto l’obbligo di assistenza legale nel procedimento stragiudiziale, pertanto, le parti sono tenute a parteciparvi accompagnate dal proprio avvocato (art. 5, co. 1-bis).
In conseguenza del rispristino dell'obbligatorietà, il Decreto ha reintrodotto le norme su:
· l'obbligo dell'avvocato di informare il proprio assistito dei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (art. 4, co. 3);
· le sanzioni per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione (art. 8, co. 4-bis);
· le conseguenze derivanti dal rifiuto della proposta formulata dal mediatore (art. 11, co. 1 e 13);
· la riduzione delle indennità di mediazione (art. 17, co. 4, lett. d).
Con riferimento alla mediazione delegata, le nuove norme prevedono che il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre - e non più invitare le parti – l’avvio di un procedimento di mediazione (art. 5, co. 2). Al riguardo, il Decreto specifica che, anche in questo caso, il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda - anche in sede d'appello - e che alle indennità di mediazione si applicano le stesse riduzioni previste per le ipotesi di obbligatorietà ex lege (art. 17, co. 4, lett. d).
Al fine di contenere i tempi e i costi della procedura di mediazione, il Decreto del fare ha:
· introdotto un criterio territoriale per la presentazione della domanda di mediazione. Al riguardo, si prevede che l’istanza di mediazione deve essere depositata presso un Organismo situato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (art. 4, co. 1) e che tale criterio deve essere osservato anche ai fini dell’individuazione dell’Organismo nella clausola di mediazione (art. 5, co. 5);
· modificato il criterio per determinare il tempo della domanda nel caso di più istanze di mediazione presentate a Organismi diversi (art. 4, co. 1), prevedendo che a tal fine rileva la data del deposito dell’istanza (la versione originaria della norma faceva riferimento alla data della ricezione della comunicazione);
· ridotto da 4 a 3 mesi la durata del procedimento (art. 6, co. 1), specificando che tale termine decorre dal deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per l'avvio del procedimento e che, nei casi di mediazione obbligatoria, non è soggetto a sospensione feriale (art. 6, co. 2). Sempre con riferimento alla durata della mediazione, il Decreto ha ripristinato la previsione che esclude i tempi previsti per lo svolgimento della mediazione dalla valutazione sulla ragionevole durata del processo ex legge n. 89/2001, cd. Legge Pinto (art. 7, co. 1);
· introdotto il cd. incontro di programmazione (art. 8, co. 1), da svolgersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, durante il quale il mediatore chiarisce alle parti e ai rispettivi avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e valuta con essi la possibilità di iniziare il procedimento. Se l'incontro di programmazione ha esito positivo, il mediatore procede con lo svolgimento della procedura. Se, invece, l’incontro ha esito negativo, il procedimento di mediazione si conclude e nessun compenso è dovuto all’Organismo (art. 17, co. 5-ter). In caso di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità si considerata avverata se l’incontro di programmazione si conclude in maniera negativa (art. 5, co. 2-bis);
· introdotto un regime di esecutività del verbale di conciliazione semplificato e alternativo a quello ordinario, basato sull’omologa giudiziale. In particolare, il Decreto del fare ha riconosciuto efficacia esecutiva al verbale sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai rispettivi avvocati, cui è affidato il compito di verificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In questo modo, se le parti partecipano alla procedura assistite dai propri avvocati possono beneficiare di un verbale direttamente esecutivo, per il quale non è necessario richiedere l’omologa al Presidente del Tribunale (art. 12, co. 1). Il nuovo regime di esecutività del verbale di conciliazione ha carattere generale, pertanto, è applicabile a tutte le tipologie di mediazione (volontaria, obbligatoria ex lege, ordinata dal giudice e obbligatoria per contratto statuto).
Il Decreto del fare ha anche modificato la nozione di mediazione (art. 1, co. 1, lett. a), specificando che lo scopo del mediatore è quello di assistere le parti nella ricerca di un accordo per la risoluzione di una lite e la formulazione della proposta rappresenta uno strumento per raggiungere tale obiettivo. Sul punto si segnala, che l’originaria definizione di mediazione finalizzava l’attività del mediatore sia al raggiungimento dell’accordo idoneo a risolvere una controversia (cd. mediazione facilitativa), che alla formulazione della proposta diretta allo stesso scopo (cd. mediazione aggiudicativa). Pertanto, la formulazione della proposta costituiva una tipologia di mediazione e non, invece, uno strumento della stessa.
Inoltre, il Decreto del fare ha riconosciuto agli avvocati iscritti all'albo la qualifica di mediatore e ha imposto a quelli iscritti agli Organismi un’adeguata formazione, nonché un aggiornamento periodico in materia di mediazione (art. 16, co. 4-bis).
Infine, ai sensi dell’ art. 84, co. 2 del Decreto del fare, le nuove norme in materia di mediazione saranno efficaci a partire dal 20 settembre 2013.