È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2013 la Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge del DL 69/2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, cd. “Decreto del Fare”.
Il provvedimento è entrato in vigore il 21 agosto scorso.
Rispetto alle disposizioni di interesse in materia di infrastrutture, appalti pubblici e trasporti (già segnalate con una nostra news del 28 giugno scorso), qui di seguito vi riportiamo sinteticamente le principali modifiche apportate al DL 69/2013 dalla legge di conversione.
Art. 18 Sblocca cantieri, manutenzioni reti e territorio e fondo piccoli comuni
a) Infrastrutture: con riferimento al Fondo pari a 2.069 miliardi di euro (co.1) da destinarsi al completamento dei cantieri avviati o ai lavori con contratti in via di perfezionamento, viene chiarito che gli interventi dovranno essere destinati anche al completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica in corso di realizzazione (opere della cd. Legge Obiettivo, L. 443/2001). Inoltre, per quanto concerne gli interventi connessi al potenziamento dei nodi, all’adeguamento degli standard di interoperabilità dei corridoi europei, nonché al miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, la norma aggiornata li limita a quelli contenuti nel Programma delle infrastrutture strategiche per i quali siano stati già coinvolti gli enti territoriali.
b) Edilizia scolastica: la legge di conversione ha modificato il comma 8 e ha aggiunto i nuovi commi da 8-bis a 8-septies. Oltre alle risorse INAIL destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici (100 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016), è stata autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 a valere sul programma “Fondi di riserva e speciali” per l’individuazione di un modello unico di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico.
Inoltre è autorizzata la spesa di 150 milioni per l’anno 2014 per interventi urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, in particolare ove sia riscontrata presenza di amianto. Per questi ultimi programmi, i sindaci e i presidenti delle province responsabili degli interventi, fino alla data del 31 dicembre 2014, potranno operare come Commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente.
Le risorse, ripartite su base regionale, saranno assegnate agli enti locali che dovranno indicare alle regioni entro il 15 settembre prossimo la lista dei progetti esecutivi immediatamente canteriabili, pena la decadenza dei finanziamenti assegnabili.
I lavori dovranno essere affidati entro il 28 febbraio 2014, pena la revoca degli stanziamenti.
c) Programma “6000 campanili”: Le modifiche apportate in sede di conversione hanno stabilito che gli interventi rientranti nel programma possano essere anche finalizzati all’adozione di misure antisismiche, nonché alla realizzazione di infrastrutture accessorie alle reti viarie, oltre che alla realizzazione di reti Wi-Fi e NGN. Inoltre, viene chiarito che il programma si rivolge non solo ai comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, ma anche alle unioni di comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, ai comuni risultati da fusione tra comuni ciascuno dei quali aventi popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.
Art. 19 Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
a) Concessioni di lavori pubblici: In fase di conversione in legge, è stato ulteriormente corretto (co. 1 lett. a) l’art. 143 co. 8 del Codice dei Contratti pubblici (CCP). Nello specifico, viene stabilito che, nell’ipotesi di modifiche al piano economico-finanziario indotte da variazioni dei meccanismi tariffari previsti dal contratto, dette variazioni dovranno essere sottoposte preventivamente al vaglio del CIPE, sentito il NARS.
Inoltre, è stato corretto nuovamente l’art. 144 co. 3-bis CCP, rendendo facoltativo il meccanismo di consultazione preliminare degli operatori economici (introdotto dal decreto legge), per verificare, nell’ipotesi di concessioni da aggiudicarsi con procedura ristretta, l’insussistenza di criticità sotto il profilo finanziario del progetto posto a base di gara.
Infine, si chiarisce che le modifiche operate al CCP dalla DL 69/2013 e dalla L. 98/2013, non potranno essere applicate, oltre che alle procedure in finanza di progetto il cui bando sia stato già pubblicato all’entrata in vigore della norma, anche agli interventi le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data in vigore del decreto.
b) Concessioni demaniali marittime: La legge di conversione inserisce il comma 5-bis in materia di concessioni demaniali marittime. La disposizione prevede la sospensione dei pagamenti dei canoni demaniali marittimi di cui all’art. 03 DL 400/1993 (L. 494/1993) anche nell’ipotesi di importi iscritti al ruolo e per i quali siano state emesse le relative cartelle di pagamento per la riscossione. Conseguentemente, sono sospesi fino al 15 settembre prossimo tutti i procedimenti amministrativi aventi l’obiettivo di sospendere, revocare o far decadere le concessioni demaniali marittime se avviati a seguito del mancato pagamento dei canoni.
Art. 20 Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
La L. 98/2013 ha inserito il nuovo co. 5-bis che prevede la possibilità di pagare in forma ridotta del 30% le sanzioni per violazione del Codice della Strada da parte dei conducenti o proprietari dei veicoli che vi provvedano entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione non potrà essere utilizzata per sanzioni che prevedano la pena accessoria della confisca del veicolo e della sospensione della patente. È anche ammesso il pagamento contestuale alla contestazione della violazione, nell’ipotesi in cui gli accertatori siano dotati di idonea apparecchiatura per il pagamento elettronico. In questo senso, viene dato impulso alla messa a punto di convenzioni e accordi per dare diffusione della strumentazione per i pagamenti elettronici, nonché per rendere operativa la notificazione dei verbali di accertamento a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 24 Modifiche al D.Lgs. 188/2003 e alla L. 99/2009
Per quanto riguarda le modifiche in materia di trasporto ferroviario, la legge di conversione ha chiarito al co. 3 che le eventuali compensazioni che l’operatore economico new comer è tenuto a corrispondere nell’ipotesi in cui il suo accesso al mercato comprometta l’equilibrio del piano economico finanziario del contratto di servizio pubblico affidato all’operatore incumbent, dovranno essere utilizzate per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico, al fine di ristabilirne l’equilibrio economico. Inoltre, viene aggiunto il comma 3-bis (modifica D.Lgs. 162/2007), con il quale si prevede che eventuali livelli di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie diverse da quelli minimi definiti dai CST non possano essere prescritti, salvo non vengano accompagnati da una stima dei sovraccosti e da un’analisi di sostenibilità economica e finanziaria, corredata da stime ragionevoli anche in termini di tempi di attuazione.
Art. 25 Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
In materia di trasporto aereo, l’unica modifica operata dalla legge di conversione (commi 5-bis e 5-ter ha riguardato lo stanziamento di risorse per un massimo di 10 milioni di euro al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale delle abitazioni ad uso residenziale dislocate nel sedime dell’aeroporto di Pisa, attraverso la definizione di un accordo di programma per la delocalizzazione di dette abitazioni da sottoscriversi tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Enac, la società di gestione dell’aeroporto, nonché gli enti territoriali competenti.
Inoltre, un significativo intervento (comma 7) ha riguardato ANAS spa, attraverso la modifica dell’art. 36, DL. 98/2011 (L. 111/20111) con l’obiettivo di assicurare un corretto assetto del comparto stradale, eliminando possibili commistioni di ruoli tra soggetto regolatore e soggetto concedente/gestore della rete. In particolare, sono state modificate le disposizioni relative al funzionamento dell’Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali, escludendo la possibilità per quest’ultima di avvalersi di ANAS per lo svolgimento delle proprie attività, ed inoltre è stato previsto che, in caso di subentro, ANAS non potrà sostituirsi ad un soggetto concessionario nella costruzione e gestione delle strade, comprese quelle sottoposte a pedaggio, incluse le autostrade statali.
La legge di conversione ha inserito il comma 11-bis, con il quale si prevede la destinazione in via prioritaria delle risorse del Fondo Infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all’art. 32, co. 1 DL. 98/2011 (L. 111/2011): al completamento del Passante ferroviario di Torino; alla Regione Piemonte per le spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Aeroporto di Caselle; al collegamento ferroviario Novara-Saregno-Malpensa; alla regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4Quarto d’Altino-Gorizia; infine, agli interventi di ammodernamento dei passaggi a livello ferroviari, con priorità per la tratta Bologna-Lecce.
Con l’inserimento del comma 11-ter, è stato previsto che le proposte dei soggetti promotori per l’approvazione dei progetti preliminari relativi all’intervento di adeguamento della SS 372 Telesina (svincolo SS 372 Caianello-SS 88 Benevento e collegamento autostradale Termoli-San Vittore) siano sottoposte al CIPE entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 69/2013. Le risorse assegnate con delibere CIPE 100/2006 e 62/2011 dovranno essere utilizzate solo per l’adeguamento della SS Telesina. In caso di mancata approvazione delle proposte, la procedura si intenderà annullata e saranno revocate le aggiudicazioni ai soggetti promotori.
I nuovi commi 11-quinquies 11-sexies intervengono in materia di trasporto pubblico locale. L’obiettivo delle disposizioni è quello di rimuovere lo squilibrio finanziario che le regioni hanno accumulato con i debiti pregressi (fino al 31 dicembre 2012) concernenti i servizi di trasporto pubblico locale regionale.
Con la prima disposizione, si autorizzano le regioni a predisporre piani di ristrutturazione dei suddetti debiti che saranno finanziati, previa delibera CIPE, attraverso quota parte delle risorse loro assegnate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2013-2014. Si precisa, altresì, che il limite massimo dell'importo sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso.
Tale piano di ristrutturazione dovrà assicurare l'applicazione dei criteri di efficientamento e razionalizzazione del settore di cui all’art.16-bis, co. 3 DL 95/2012 (convertito, con modificazioni, in L.135/2012).
La seconda disposizione consente alla Regione Calabria di utilizzare gli stanziamenti derivanti dalla programmazione regionale del Fondo Sviluppo e Coesione, nel limite di 40 milioni di euro, per operazioni di potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario.
Art. 25-bis Modifica all’art. 37 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
In sede di conversione in legge del decreto, è stata stabilito che l’Autorità dei Trasporti (istituita dall’art. 37 DL 201/2011) avrà sede a Torino.
Art. 26 Proroghe in materia di appalti pubblici
In sede di conversione in legge, è stato ulteriormente modificato l’art. 235 CCP, co. 9-bis, prevedendo che ai fini della qualificazione SOA, fino al 31.12.2015 si potrà considerare l’intero decennio di attività e non più i migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per la dimostrazione del requisito della cifra di affari in lavori, della dotazione di attrezzature tecniche e dell’organico medio annuo.
Art. 26-bis Suddivisione in lotti
In linea con gli indirizzi che le future direttive sugli appalti pubblici assumeranno in materia di suddivisione in lotti, nonché con l’analoga impostazione già contenuta nello Small Business Act, la legge di conversione ha modificato l’art. 2 co.1-bis, prevedendo che le stazioni appaltanti debbano sempre motivare nella determina a contrarre la scelta di non procedere alla suddivisione degli appalti in lotti.
L’obiettivo, come evidenziato anche con la modifica operata dalla legge di conversione all’art. 6 co. 5 CCP, è quello di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare di appalto, attraverso la suddivisione degli appalti in lotti funzionali.
Art. 26-ter Anticipazione del prezzo
La legge di conversione ha temporaneamente re-introdotto l’istituto dell’anticipazione del prezzo dell’appalto, in deroga alle disposizioni in materia vigenti, prevedendo che per gli appalti il cui bando di gara sia stato pubblicato successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2014, sia prevista la corresponsione a favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. L’art. 26-ter chiarisce, inoltre, che nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione vada compensata solo i pagamenti effettuati nel primo anno contabile, mentre, nel caso di contratti sottoscritti nell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno seguente ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
La norma, inoltre, prevede l’applicazione dell’art. 124, co. 1-2, DPR 107/2010 (“Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi”) nella parte in cui dispone che l'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla sottoscrizione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione più il tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Detta garanzia verrà ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
All’anticipazione si applica anche l’art. 140, co. 2-3, DPR 107/2010, che stabilisce al comma 2 l’obbligo per le stazioni appaltanti (SA) di erogare l'anticipazione all'esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori; in caso di ritardata corresponsione, le SA sono tenute al pagamento degli interessi. Infine, al comma 3, è chiarito che l’anticipazione decade in caso di ritardata esecuzione dei lavori e che l’esecutore è tenuto alla restituzione dell’anticipazione maggiorata degli interessi.
Art. 49-ter Semplificazioni per i contratti pubblici
La norma rende immediatamente operativa la Banca Dati Nazionale sui Contratti pubblici (BDNCP), prevedendo che per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle amministrazioni nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della legge di conversione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente mediante la BDNCP.
Sul punto, si segnala come detta disposizione non tenga conto del comunicato dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, che aveva prorogato, in base alla diversa tipologia di appalto e di importo, l’entrata in funzione a regime dell’AVCPass, offrendo ad operatori economici e stazioni appaltanti tempi maggiori per ricorre a detto strumento operativo della BDNCP per la verifica di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alle gare.