Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori, con la delibera n. 10 del 31 luglio scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’8 agosto 2013, ha comunicato le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento degli sconti sui pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati nell’anno 2012.
Le riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate da ciascuna società che gestisce sistemi di pagamento differito del pedaggio (emissione fattura entro il 30.04.2013), sulle fatture da cui risulti intestatario il soggetto avente titolo alla riduzione.
Le riduzioni compensate dei pedaggi, commisurate al volume del fatturato annuale in pedaggi, potranno essere richieste dalle imprese di autotrasporto in conto terzi e in conto proprio e nello specifico:
a) dalle imprese di autotrasporto iscritte al 31.12.2011 ovvero nel corso dell’anno 2012 all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi.
b) dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto per conto terzi, iscritti nell’Albo predetto alla data del 31.12.2011 ovvero durante il 2012. (I soggetti di cui alle lettere a) e b) che risultano iscritti dopo il 1° gennaio 2012 potranno richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione).
c) dalle imprese di autotrasporto merci per conto terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’UE che, alla data del 31.12.2011 ovvero nel corso del 2012, risultavano titolari di licenza comunitaria.
d) dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia, esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, al 31.12.2011 ovvero nel corso del 2012, risultavano titolari di apposita licenza, nonché dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in altro paese della UE che esercitano attività di autotrasporto in conto proprio. (Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili che risultano titolari di licenza dal 1° gennaio 2012 potranno richiedere le riduzioni solo per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio della licenza suddetta).
Tale rimborso potrà essere richiesto per i transiti autostradali eseguiti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 con veicoli destinati al trasporto di merci in conto proprio e in conto terzi di categoria Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5.
I rimborsi saranno erogati sulla base dei seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:
- 0,5 per i veicoli Euro 2
- 1,5 per i veicoli Euro 3
- 2,00 per i veicoli Euro 4 e Euro 5 e superiori
b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come sopra determinato delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:
Fatturato globale annuo | Percentuale di riduzione |
da 200.000 a 400.000 | 4,33% |
da 400.001 a 1.200.000 | 6,50% |
da 1.200.001 a 2.500.000 | 8,67% |
da 2.500.001 a 5.00.000 | 10,83% |
oltre 5.000.000 | 13% |
Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato dei pedaggi nelle ore notturne (ingresso in autostrada dopo le 22.00 e uscita entro le 2.00, ovvero uscita dopo le 2.00 e prima delle 6.00) la riduzione compensata è incrementata del 10%.
Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione dal diritto di rimborso, a partire dalla ore 9.00 del 16 settembre 2013 e fino alle ore 14.00 del 16 ottobre 2013, esclusivamente per via telematica, compilando la modulistica presente sul sito dell’Albo (www.alboautotrasporto.it). Come supporto alla compilazione, il Comitato Centrale dell’Albo rende disponibile sul proprio sito un manuale utente.
Sia nella domanda per conto terzi e in quella per conto proprio devono figurare, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
a) denominazione e sede dell’impresa che richiede il beneficio;
b) generalità del titolare, del rappresentate legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;
c) sottoscrizione della domanda da parte del titolare, del rappresentate legale o del procuratore dell’azienda, con firma elettronica;
d) per le imprese o raggruppamenti avente sede in altro Paese UE, il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria. La copia cartacea dovrà essere spedita soltanto se richiesta dal Comitato Centrale.
Ulteriori disposizioni specifiche sono previste per le domande presentate da imprese di autotrasporto in conto terzi (titolo II) e in conto proprio (titolo III): la mancanza o l’errata indicazione delle ulteriori informazioni richieste comporta l’esclusione totale o parziale dai suddetti benefici.
Riguardo ai dati da inserire relativi al prospetto dei veicoli, sarà necessario indicare per ciascun mezzo: targa, classificazione ecologica Euro, numero apparato telepass ovvero tessera viacard ad esso abbinato nell’anno 2013.
Il pagamento della marca da bollo dovrà essere eseguito tramite bollettino postale (c/c 4028); gli estremi del versamento dovranno essere indicati nell’apposita maschera presente nel sito internet .
Restiamo a vostra disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti.