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Lo scorso 8 aprile è entrato in vigore il Regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze (Decreto n. 57 del 20 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 81 del 7 aprile 2014, di seguito “Regolamento”), che disciplina le modalità di considerazione del rating di legalità attribuito alle imprese dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai fini della concessione di finanziamenti pubblici e dell’accesso al credito. In allegato, il testo del provvedimento.
Per approfondimenti sul procedimento di assegnazione del rating alle imprese da parte dell’AGCM e sui requisiti che devono possedere le imprese ai fini dell’assegnazione stessa (tra cui, fatturato minimo di due milioni di euro, iscrizione nel registro da almeno due anni) si rinvia alla News dell’Area Affari Legislativi del 14 gennaio 2013.
Il Regolamento completa la disciplina dello strumento premiale introdotto nel 2012 dal Decreto Cresci Italia (art. 5-ter, DL n. 1/2012), facendo seguito al Regolamento approvato dall’AGCM nel novembre 2012 per stabilire i criteri e le modalità di attribuzione del rating di legalità alle imprese richiedenti.
Confindustria ha seguito l’iter di definizione di entrambi i provvedimenti, confrontandosi, a seguito di consultazione con il sistema associativo, con i Ministeri e gli altri soggetti interessati con l’obiettivo di valorizzare la natura volontaristica e premiante del rating di legalità e di assicurare un effettivo miglioramento delle condizioni di accesso al credito bancario e ai finanziamenti pubblici.
Nel merito, sul piano dei finanziamenti pubblici (articolo 3), il Regolamento stabilisce che, nel predisporre i provvedimenti di concessione dei finanziamenti stessi, le PA prevedano almeno uno dei seguenti sistemi di premialità in favore delle imprese con rating: i) preferenza in graduatoria; ii) attribuzione di punteggio aggiuntivo; iii) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
Lo specifico sistema premiale viene scelto dalla PA interessata in considerazione di natura, entità, finalità e destinatari del finanziamento, nonché della procedura utilizzata. Inoltre, la PA può prevedere una graduazione del sistema premiale adottato, in funzione del punteggio di rating attribuito all’impresa.
Peraltro, la titolarità del rating esonera l’impresa dalla dichiarazione di possedere i requisiti , necessari per accedere al finanziamento pubblico, che siano stati già verificati in sede di attribuzione del rating (cfr. requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2 del Regolamento AGCM).
Infine, si sottolinea che le PA devono adeguarsi alla nuova disciplina entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento.
Per quanto riguarda invece l’accesso al credito bancario (articolo 4 e seguenti), il Regolamento richiede alle banche, come principio generale, di tenere conto del rating di legalità dell’impresa ai fini di un riduzione dei tempi e dei costi per la concessione dei finanziamenti. Con particolare riferimento a tempi e costi di istruttoria, le banche dovranno definire, attraverso la formalizzazione di specifiche procedure interne, le modalità di applicazione di tale principio.
Inoltre, come richiesto da Confindustria, il rating di legalità dovrà rientrare tra le variabili per la valutazione di accesso al credito dell’impresa da parte delle banche, che dovranno tenerne conto ai fini della definizione delle condizioni economiche di erogazione laddove lo ritengano rilevante nell’ambito del rapporto creditizio.
Nei casi in cui il rating abbia effettivamente influito sulle predette condizioni economiche, le banche ne monitoreranno la permanenza ai fini dell’eventuale revisione delle condizioni stesse. In proposito, come auspicato da Confindustria, è prevista la vigilanza di Banca d’Italia sull’applicazione di tale norma così come sull’osservanza da parte delle banche delle altre previsioni contenute nel Regolamento.
Inoltre, ai fini di un monitoraggio complessivo e dell’elaborazione di dati aggregati da parte dell’Autorità di vigilanza, le banche dovranno trasmettere a Banca d’Italia una relazione annuale dettagliata sui casi in cui il rating non abbia favorito in alcun modo le imprese in sede di accesso al credito e sulle relative motivazioni. Infine, in attuazione del principio di trasparenza nei rapporti banche-imprese, le banche dovranno dare adeguata pubblicità a tale relazione attraverso i propri siti internet.
Sul piano della procedura, il Regolamento dispone che l’impresa per usufruire delle agevolazioni sopra illustrate debba dichiarare - sia alle PA che alle banche concedenti il finanziamento - l’iscrizione nell’elenco delle imprese con rating (pubblicato sul sito internet dell’AGCM) e impegnarsi a comunicare l’eventuale revoca o sospensione del rating, che intervenga dopo la richiesta di finanziamento e prima dell’effettiva erogazione. È prevista comunque un’attività di monitoraggio sulla permanenza del rating attribuito all’impresa sia da parte delle PA che delle banche.