Con il Comunicato del Presidente n. 1/2014 (all.), l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici fornisce indicazioni interpretative sull’utilizzo dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione SOA.
Come noto, infatti, in data 29 novembre 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. del 30 ottobre 2013 – a seguito del parere consultivo del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013 – che dispone l’annullamento, oltre che degli articoli 109, comma 2 e 107, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, anche dell’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, dello stesso Regolamento. Quest’ultimo viene annullato nella parte in cui, nell’ipotesi di superamento dei limiti di subappalto del 30 e 40 per cento (a seconda che la categoria scorporabile sia o meno a qualificazione obbligatoria), limita l’utilizzabilità, ai fini della futura qualificazione, dei lavori subappaltati ad una percentuale non superiore al 10 per cento della categoria scorporabile (punto 21 del parere consultivo).
Con specifico riferimento all’art. 85, l’intento del Consiglio di Stato era stato, infatti, quello di segnalare come, a fronte di percentuali di subappalto simili, potessero crearsi situazioni di forte disparità per la qualificazione dell’appaltatore e per tale motivo lo aveva censurato sotto il profilo della ragionevolezza, dell’illogicità e della trasparenza.
Sul tema della qualificazione è successivamente intervenuto il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, recante “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali”, pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2013, n. 304, il quale ha disposto all’art. 3, comma 9, l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di disposizioni regolamentari sostitutive degli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto Regolamento. E’ stato altresì, precisato che “Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti”.
Lo stesso D.L. n. 151/2013, tuttavia, non ha dettato previsioni normative in ordine alle disposizioni dell'art. 85 del D.P.R. n. 207/2010 che, come sopra indicato, sono state annullate in parte qua dalcitato D.P.R. del 30 ottobre 2013.
Il Comunicato dell’AVCP interviene quindi per chiarire alle SOA che il citato art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, è da interpretarsi nel senso che in caso di subappalto eccedente le quote del 30 e del 40 per cento – fermo restando quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del Codice – l’impresa affidataria può utilizzare, ai fini della qualificazione nella singola categoria scorporabile:
- l’intero importo dei lavori dalla stessa direttamente eseguiti in tale categoria,
- e una quota dei lavori subappaltati (pari ad un massimo del 30 per cento o del 40 per cento) avvalendosene in alternativa per la qualificazione nella categoria prevalente, ovvero ripartita tra categoria prevalente e categoria scorporabile.