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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 6850 del 9 aprile 2014, è intervenuto a fornire chiarimenti sulle disposizioni riguardanti il rinnovo di validità della patente di guida.
Pertanto, la Circolare del 3 marzo 2014 è da ritenersi abrogata.
Nello specifico, le integrazioni proposte precisano quanto segue:
Nell’attesa dell’ottenimento della nuova patente, la patente da rinnovare deve essere lasciata nella disponibilità del titolare.
Se al primo tentativo di recapito al titolare della nuova patente di guida non sia possibile consegnare la stessa, per assenza del destinatario, l'addetto al recapito lascia un apposito avviso di mancata consegna (1° avviso di mancata consegna) nella cassetta postale del titolare. Il titolare, in questo caso, avrà la possibilità di concordare il giorno del recapito chiamando il Contact Center di Poste Italiane al numero 803160.
Nel caso in sede di accertamento dell’idoneità psicofisica per il rinnovo della patente di guida, il sanitario accertatore dovesse commettere degli errori (trascrizione erronea di codici o sulla data di nuova scadenza) e detti dati dovessero essere riportati sulla nuova patente, il titolare della stessa dovrà richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile, un duplicato della patente, allegando un’attestazione di versamento su c/c 4028 relativa all’imposta di bollo da applicare sul documento (attualmente pari a euro 16), l’attestazione di versamento su c/c 9001 (attualmente pari a euro 9) relativa al duplicato della patente e un certificato non in bollo del medico accertatore riportante i dati corretti, sul quale deve essere apposta la fotografia autenticata dal sanitario. Tale procedura varrà anche nel caso in cui sulla patente rinnovata sia stampata una fotografia che ritrae un soggetto diverso dal titolare, a causa di un errore nella spedizione della fotografia stessa.