Info utili per le imprese

Green Pass nelle mense aziendali - nota di aggiornamento

18 agosto 2021



Il Governo, con una FAQ del 14 agosto scorso, ha chiarito che l’obbligo di esibire una delle certificazioni verdi Covid – 19 si applica anche alle mense aziendali. La presente nota, nel ripercorrere i tratti normativi della questione e la posizione di Confindustria, propone alcune soluzioni operative alle principali questioni poste dalle imprese associate.

Ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021. Le novità ...

03 agosto 2021



In allegato, una nota illustrativa dell’ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021 sugli spostamenti da e verso l’estero.

DL n. 105/2021 - Le principali novità di interesse per ...

30 luglio 2021



In allegato, una nota illustrativa delle principali misure di interesse per le imprese contenute nel DL n. 105/2021.


Certificazioni verdi COVID-19: caratteristiche e ambiti di utilizzo” – Nota ...

29 luglio 2021



In allegato, una nota illustrativa sulle caratteristiche e gli ambiti di utilizzo dei green pass.

DL n. 52/2021 – Le misure di interesse per le ...

29 luglio 2021



In allegato, una nota illustrativa delle principali misure di interesse per le imprese contenute nel DL n. 52/2021.

DPCM 2 marzo 2021 - Le principali novità di interesse ...

29 luglio 2021



In allegato, una nota illustrativa delle principali misure di interesse per le imprese contenute nel DPCM 2 marzo 2021.

DPCM 3 novembre 2020

05 novembre 2020



Il DPCM 3 novembre 2020, contenente nuove misure volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,  sostituisce il precedente del 24 ottobre scorso e sarà efficace dal 6 novembre al 3 dicembre 2020.

La principale novità del DPCM consiste nel differenziare le misure di contenimento in funzione dei livelli di rischio, su base - tendenzialmente - regionale. L’individuazione delle Regioni appartenenti alle classi di rischio più elevate (scenario di tipo 3/Regioni “arancioni, ovvero scenario di tipo 4/Regioni “rosse”) è rimessa a ordinanze del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate. 

L’istituzione di Regioni “arancioni” e “rosse” avrà una durata minima di 15 giorni e il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, monitorerà il permanere dei livelli di rischio nelle varie Regioni, provvedendo eventualmente all’aggiornamento del relativo elenco.

Sempre in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, all’interno delle Regioni “arancioni” e “rosse” potranno essere individuati anche dei territori esenti dall’applicazione delle relative misure più restrittive.

Si segnala che l’istituzione delle Regioni “arancioni” e “rosse” non inciderà sullo svolgimento delle attività produttive, che proseguono e per le quali continuano a valere l’applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica) e la raccomandazione in merito all’utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile. Inoltre, nelle Regioni “arancioni” e “rosse” continueranno ad applicarsi tutte le altre misure del DPCM (es. mobilità internazionale).

OMS - Weekly Epidemiological Update

27 ottobre 2020



L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica settimanalmente il "Coronavirus disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update", un documento che riporta i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica mondiale. In allegato l'aggiornamento del 25 ottobre 2020.

DPCM 24 ottobre 2020

26 ottobre 2020



Il DPCM 24 ottobre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sostituisce i DPCM 13 ottobre e 18 ottobre 2020 e sarà efficace dal 26 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020.

Come i precedenti decreti, anche il nuovo DPCM è, in primo luogo, improntato alla riduzione degli assembramenti e, comunque, delle occasioni di incontro fisico non strettamente necessarie.

A tal fine, il nuovo DPCM prevede prescrizioni, divieti e raccomandazioni, da applicarsi in linea con la logica di fondo del provvedimento di assicurare il distanziamento sociale, e consolida il monitoraggio delle Regioni sull'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, subordinando lo svolgimento di alcune attività ai relativi esiti.

Il nuovo DPCM contiene anche la disciplina per gli spostamenti da e per l’estero, che conferma il precedente impianto di divieti e obblighi (dichiarativi, di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, tampone) per la mobilità internazionale.

DPCM 18 ottobre 2020

19 ottobre 2020



E' in vigore fino al 13 novembre il nuovo DPCM che rafforza le misure del provvedimento del 13 ottobre per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, con l’obiettivo di ridurre gli assembramenti e le occasioni di incontro non strettamente necessarie.

In particolare, tra le misure di interesse per le imprese: 

  • sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, a eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza;
  • si raccomanda “fortemente” lo svolgimento da remoto delle riunioni private;
  • è consentito lo svolgimento di tutte le “cerimonie pubbliche” nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;
  • viene confermata la possibilità di svolgere le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi;
  • ha dettato alcune misure per lo svolgimento attività dei servizi di ristorazione, consentendo comunque la possibilità di svolgere attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande in ospedali, aeroporti e aree di servizio lungo le autostrade.

 


DPCM 13 ottobre 2020

13 ottobre 2020



Il DPCM, in vigore dal 14 ottobre fino al 13 novembre, detta le nuove misure volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e aggiorna gli elenchi dei Paesi per i quali sussistono limitazioni alla mobilità e  la conseguente disciplina per gli ingressi in Italia. In particolare:

  • quanto agli spostamenti da e per l'estero, aggiorna il sistema di limiti alla mobilità internazionale e di obblighi dichiarativi, di tampone e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario dei soggetti che fanno ingresso in Italia;
  • viene introdotto l'obbligo su tutto il territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in tutti i luoghi all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, salvi i casi in cui sia garantito l’isolamento rispetto e persone non conviventi e salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande;
  • viene confermata nei luoghi di lavoro l'applicazione delle vigenti regole di sicurezza, con l'obbligo per tutte le attività produttive industriali e commerciali  di rispettare, sull’intero territorio nazionale, i contenuti dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali;
  • per le imprese esercenti le attività di trasporto pubblico viene ribadita l’osservanza del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, nonché delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”. 

 


Circolare Ministero della Salute 12 ottobre 2020 su isolamento fiduciario ...

12 ottobre 2020



La circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020 prevede:

  • per i  casi positivi asintomatici, la riduzione dei tempi dell'isolamento fiduciario a 10 giorni ed il rientro in comunità a seguito di un solo test molecolare negativo;
  • per i  casi positivi sintomatici, la riduzione dei tempi dell'isolamento fiduciario a 10 giorni, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi;
  • per i  casi positivi a lungo termine, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, la possibilità di interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi;
  • per i  contatti stretti asintomatici, la possibilità di effettuare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.



start portlet menu bar

Programmi europei a gestione diretta 2014-2020

Display portlet menu
end portlet menu bar
Dove siamo
Complementary Content
${loading}