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Art. 1 La Confederazione generale fascista dell'industria italiana, avente lo scopo di promuovere e tutelare in ogni campo gli interessi dell'industria nazionale, di sviluppare l'organizzazione delle forze industriali e di coordinarne le iniziative e le attività nell'ambito ed in correlazione delle finalità della Nazione, costituisce la massima associazione sindacale per i datori di lavoro industriale, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 126, n. 563. Essa svolge la propria opera per tutti i rami d'industria e per tutto il territorio nazionale.
Art. 2 La Confederazione ha la sua sede in Roma: potrà costituire rappresentanze, uffici e servizi in altre città del Regno e, con l'approvazione del Governo, anche all'estero.