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Con Direttiva prot. 3756 del 27.07.2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla Direttiva prot. 4214 del 10 settembre 2014, a seguito di alcune difformità emerse in fase applicativa della stessa.
Le tematiche trattate dalla nuova Direttiva riguardano, tra l’altro, il preavviso di transito, il comodato d’uso e locazione, alle autorizzazioni singole e multiple, ai mezzi d’opera, ecc.
Per il preavviso di transito, è prevista la facoltà dell'ente proprietario della strada di richiederlo, poiché tale comunicazione è finalizzata alla tutela delle infrastrutture stradali e della sicurezza della circolazione. Esso deve, anche, contenere la conferma esplicita di aver nuovamente accertato la percorribilità dell'intero percorso.
Riguardo al comodato d’uso e locazione, la nuova Direttiva interviene ad annullare il punto 7) della Direttiva del 2014 e sottolinea l’applicazione della circolare MIT del 16.03.2015 in materia di regolamentazione dell’intestazione temporanea di veicoli anche ai trasporti eccezionali: i contratti di comodato e di locazione debbono contenere gli elementi specificatamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed essere registrati in Italia.
Relativamente alle autorizzazioni singole e multiple, la nuova Direttiva fornisce una chiarificazione rispetto alla “precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio”, ovvero una descrizione riportante le caratteristiche del carico (tipologia, massa e dimensioni e quelle dell’eventuale imballaggio). Non è comunque consentito derogare ai limiti dimensionali sfruttando l’eventuale imballaggio impiegato. L’Ente autorizzante può, tuttavia, chiedere conferma circa la tipologia, la massa e le dimensioni della merce oggetto del trasporto, direttamente al proprietario della stessa (generalità necessariamente riportate sulla domanda di autorizzazione), qualora non coincida con il committente.
E’ precisato, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva necessaria, sia per i vettori esteri (Direttiva prot. n. 3911/2013) che per quelli nazionali (art. 14, comma 7, punto b), lett. b), Regolamento di attuazione del Codice della Strada), deve essere resa dal committente, che può essere inteso come il proprietario della merce o il produttore della stessa, ma anche come l’importatore, l’esportatore o lo spedizioniere. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta in maniera leggibile ed accompagnata da copia del documento d’identità in corso di validità.
E’ necessario anche indicare, sia i vettori esteri che quelli nazionali, l’intero percorso interessato dal transito, anche se ricadente nella competenza di più Enti proprietari o concessionari, con l’indicazione dell’indirizzo di carico e scarico.
La nuova Direttiva, inoltre, evidenzia che per classificare i veicoli come “mezzi d’opera” è necessaria un’esplicita annotazione sulla carta di circolazione, come richiesto dalla circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione del 9 gennaio 2008.
Fermo restando le fattispecie che non necessitano di autorizzazione, la Direttiva ribadisce che i complessi mezzi d’opera adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici per circolare debbono essere muniti di autorizzazione, ai sensi dell’art. 13, comma 2, punto B), lett. b) e deve essere effettuato il pagamento dell’indennizzo ex art. 34, comma 1, CDS per il veicolo trainante, mentre per quello trainato sulla viabilità ordinaria è dovuto l’indennizzo ex art. 18, comma 5, lett. b) del Regolamento; sulla viabilità autostradale si applica invece l’indennizzo di cui all’art. 18, comma 1 o comma 3 del Regolamento medesimo, secondo le masse complessive di cui all’art. 10, comma 8, lett. b) del CDS.
La Direttiva, infine, propone alcune chiarificazioni in merito alle tipologie di assi/pneumatici e per i complessi esteri eccezionali per massa.