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Decontribuzione delle misure di conciliazione vita lavoro. Attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 80 del 2015
Il Ministero del Lavoro ha dato notizia, nel proprio sito istituzionale, dell'avvenuta registrazione, presso la Corte dei Conti, del decreto interministeriale che regola la fruizione degli sgravi contributivi per i datori di lavoro del settore privato che sottoscrivano e depositino contratti collettivi aziendali recanti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, in attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 80 del 2015.
L'articolo 25 del decreto legislativo citato ha previsto che, in via sperimentale, per il triennio 2016-2018, una quota del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi (nella misura del 10% : circa 110 milioni di euro) sia destinata a promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata mediante misure introdotte nella contrattazione collettiva di secondo livello.
Il decreto interministeriale prevede che il beneficio sia riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro che sottoscrivano e depositino in via telematica (ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015) contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, recanti l'introduzione di misure di conciliazione innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, o dalle disposizioni normative vigenti.
Lo stesso decreto stabilisce, altresì, che il beneficio sia riconosciuto in favore dei datori di lavoro del settore privato che sottoscrivano e depositino contratti collettivi aziendali, che prevedano l'estensione o l'integrazione di misure già contenute in precedenti contratti collettivi aziendali.
Il provvedimento non è ancora pienamente efficace, perché ancora non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Tuttavia il Ministero del lavoro, in vista della prima scadenza di deposito (fissata dal decreto al 31 ottobre 2017), ha comunicato sul proprio sito la possibilità di depositare comunque i contratti aziendali.
Lo stesso Ministero ha informato che a breve sarà disponibile l'applicativo INPS per l'invio dell'istanza telematica sul portale INPS.
Va però evidenziato che l'accesso alla procedura INPS sarà possibile solo dopo l'entrata in vigore del decreto.
L'articolo 3 del decreto definisce tre distinte aree di intervento di misure di conciliazione, individuate dalle lettere A), B) e C) che qui si riportano.
A) Area di intervento genitorialità
Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
Previsione di nidi d'infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
Buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting.
B) Area di intervento flessibilità organizzativa
Lavoro agile;
Flessibilità oraria in entrata e uscita;
Part-time;
Banca ore;
Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti.
C) Welfare aziendale
Convenzioni per l'erogazione di servizi time saving;
Convenzioni con strutture per servizi di cura;
Buoni per l'acquisto di servizi di cura.
Ai fini dell'ammissione al beneficio, le misure di conciliazione devono essere almeno in numero di due, di cui almeno una individuata tra le aree di intervento A) o B).
Criteri e modalità di determinazione del beneficio
Le risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun anno saranno ripartite nella seguente maniera:
1) il 20% dell'ammontare attribuito in misura eguale, sulla base del numero complessivo dei datori di lavoro ammessi allo sgravio contributivo;
2) il restante 80% attribuito sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell'anno civile precedente la domanda di ammissione al beneficio (trasmessa all'INPS in via telematica) dai medesimi datori di lavoro.
Il beneficio riconosciuto non potrà in ogni caso eccedere l'importo corrispondente alla misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore di lavoro nel corso dell'anno civile precedente la domanda di ammissione al beneficio.
L'INPS sarà chiamato a quantificare la misura dell'ammontare dello sgravio contributivo, in funzione dell'importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, nonché del numero dei datori di lavoro e della relativa forza aziendale media, sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive regolarmente presentate.
Nell'ambito del biennio 2017-2018, il beneficio dello sgravio contributivo sarà riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro.
Presentazione delle domande di ammissione al beneficio
Per poter beneficiare del'ammissione allo sgravio contributivo, i datori di lavoro - anche per il tramite di professionisti, compresi i consulenti del lavoro, - sono tenuti ad inoltrare, in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Istituto medesimo.
La domanda dovrà contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
c) la data di avvenuto deposito del contratto aziendale effettuata con le modalità telematiche al competente ufficio dell'Ispettorato territoriale del lavoro;
d) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale in esame;
e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Inps.
Le domande devono essere presentate entro i seguenti termini:
a) 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2017;
b) 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2018.
Indebito beneficio dello sgravio contributivo
Il decreto interministeriale prevede che i datori di lavoro che beneficiano indebitamente dello sgravio contributivo saranno tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Monitoraggio
La cabina di regia (istituita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) è chiamata ad assicurare il coordinamento delle attività di monitoraggio degli interventi promossi - con questo decreto interministeriale - sulla base dei dati forniti dall'Inps.
La cabina di regia è composta da rappresentanti designati dai seguenti Dicasteri:
tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o o, rispettivamente, ove nominati, dal Ministro delegato per le politiche della famiglia, dal Ministro delegato per le pari opportunità e dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
da un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze,
da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede.
Dotazione finanziaria complessiva
Le risorse originariamente previste per il triennio 2016-2018 sono concentrate nel biennio 2017-2018 a valere sul Fondo per il Finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, secondo questa ripartizione:
55, 2 milioni per l'anno 2017;
54,6 milioni per l'anno 2018.