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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 27 dicembre scorso, il decreto direttoriale 12 dicembre 2016 in materia di formazione, informazione e controllo sul corretto utilizzo del tachigrafo digitale e analogico da parte dei conducenti di mezzi tenuti all’osservanza del Regolamento (CE) n. 561/2006 e del Regolamento (UE) n. 164/2015.
Il decreto, entrato a regime il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. ovvero il 28 dicembre scorso, consente alle imprese di autotrasporto di merci e di persone, in conto proprio e in conto terzi, di poter ottemperare a quanto previsto alle normative europee sopra citate.
Riguardo all’erogazione dei corsi di formazione sul cronotachigrafo, il Decreto stabilisce che devono avere una durata minima di otto ore, con un massimo di quaranta partecipanti. Al termine del corso, è rilasciato un certificato che ha validità di cinque anni e decorso tale termine non è più idoneo a dimostrare l’assolvimento dell’onere informativo. Tale certificato deve essere redatto in triplice copia (uno per il soggetto erogatore, uno per il partecipante e uno per l’impresa di autotrasporto).
Tra i soggetti abilitati all’erogazione dei corsi, il decreto prevede anche le stesse imprese di autotrasporto (compresi consorzi e cooperative) che abbiano almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti a tempo indeterminato e utilizzino docenti con specifiche competenze e siano appositamente abilitati (requisiti sono precisati nello stesso Decreto).
I soggetti erogatori debbono comunicare almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso, tramite PEC, alla Direzione Generale territorialmente competente del MIT il luogo, le date di svolgimento del corso e il nominativo del docente.
Le imprese che somministrano ai propri conducenti i corsi formativi sul tachigrafo assolvono all’onere formativo della regolamentazione comunitaria suddetta.
E’ da sottolineare che l'attività di formazione non costituisce una prescrizione per l’impresa di autotrasporto. Tuttavia, si configura come necessaria per documentare di avere svolto la formazione nel caso in cui l’impresa sia ritenuta corresponsabile di eventuali violazioni svolte dai conducenti (art. 174, comma 14, CDS).
Pertanto, tale attività è utile alle imprese per dimostrare alle autorità di controllo che le eventuali infrazioni, commesse dai propri autisti sul mancato rispetto delle norme relative ai tempi di guida e di riposo e al funzionamento del tachigrafo, non potranno essere a loro attribuite poiché hanno fornito ai propri dipendenti gli strumenti di conoscenza e la formazione necessaria; quindi, la responsabilità sarà ascrivibile al solo dipendente per il mancato rispetto delle istruzioni e della formazione ricevute.
Al termine del corso, le imprese di autotrasporto forniscono agli autisti un documento (valido un anno) con le istruzioni sul comportamento da seguire per rispettare le regole sui tempi di guida e di riposo e sul buon funzionamento del cronotachigrafo. Tale documento deve essere controfirmato dall'autista.
Circa gli oneri di controllo, l’impresa è tenuta ad effettuare verifiche periodiche almeno ogni 90 giorni sull’attività dei propri autisti; dell’esito del controllo deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato dall’impresa per almeno un anno.
Il decreto è reperibile al seguente link: