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Il Consiglio d’europea ha approvato, venerdì 27 maggio, la nuova Direttiva sulla “Protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti”, frutto di un articolato negoziato durato oltre tre anni.
La Direttiva introduce una definizione comune del know-how e delle informazioni commerciali riservate e configura strumenti di protezione uniformi contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione di tali informazioni.
I segreti commerciali sono elementi fondamentali dell'attività innovativa di un'impresa ma fino a oggi non hanno trovato un'adeguata protezione nel quadro giuridico dell'Unione europea in cui si registrano forme di tutela sostanzialmente differenti nei diversi Stati membri.
A titolo di esempio, non tutti i Paesi hanno adottato una definizione di segreto commerciale o della sua violazione, pertanto risulta difficile anche la semplice individuazione dell'ambito di tutela del know-how nei singoli paesi. Tale disomogeneità normativa si ripercuote non solo sugli investimenti in innovazione ma anche sulla cooperazione transfrontaliera tra le imprese e quindi sul corretto funzionamento del mercato interno.
La proposta di direttiva, allineandosi con le norme sulla tutela dei segreti commerciali contenute negli accordi TRIPs, si focalizza sui seguenti elementi:
Ambito di tutela del know-how
L’articolo 2 definisce "segreto commerciale" le (i) informazioni segrete, nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; (ii) con un valore commerciale in quanto segrete; (iii) sottoposte a misure ragionevoli a mantenerle segrete.
L’articolo 3 stabilisce le condizioni in cui l’acquisizione di un segreto commerciale è da considerarsi lecita, come quando l’informazione sia ottenuta nell’ambito di una pratica commerciale leale, mentre l’articolo 4 individua i casi di acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali, prevedendo la possibilità di attivare le tutele disciplinate nella Direttiva.
L’articolo 5 identifica le eccezioni alla applicazione delle misure di repressione, che sussistono qualora il presunto utilizzo del segreto commerciale sia avvenuto: (i) nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione; (ii) per proteggere l'interesse pubblico generale; (iii) nell’ambito dei rapporti sindacali; (iv) al fine di tutelare un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.
In ogni caso gli Stati membri avranno la facoltà di adottare una tutela più stringente del know-how (art. 1)
Mezzi di impugnazione, procedure, misure
In caso di acquisizione, uso o diffusione illegittima di un segreto commerciale, la proposta prevede l’applicazione di misure cautelari e provvisorie quali ingiunzioni e sequestri cautelativi, sulla base di principi di proporzionalità ed equità (art. 10). È prevista l’adozione di un termine di prescrizione per proporre le azioni volte a richiedere l’applicazione delle misure elencate, che non può superare i sei anni (art. 8).
A seguito della decisione sulla controversia, le autorità giudiziarie potranno poi disporre, sempre attendendo ai principi di equità e proporzionalità, il divieto di usare o divulgare il segreto commerciale, di produrre, offrire o mettere in commercio le merci costituenti violazione, la distruzione o la consegna delle informazioni illecite al titolare originario (art. 12) nonché il risarcimento del danno (art. 14), tenendo conto di una pluralità di fattori, come per esempio i benefici illecitamente ottenuti dal soccombente.
Come misura accessoria, le competenti autorità giudiziarie potranno ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la pubblicazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la pubblicazione, integrale o per estratto, della decisione (art. 15).
Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di procedimenti giudiziari
Ai sensi dell’articolo 9, gli Stati membri dovranno adottare norme che impongano alle autorità giudiziarie la garanzia sulla riservatezza dei segreti commerciali divulgati durante il contenzioso.
Recepimento
Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova disciplina del know-how, entro ventiquattro mesi dalla adozione della Direttiva (art. 19).