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Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 10 dicembre 2015, ha fornito chiarimenti in merito alla copertura assicurativa dei veicoli.
Fermo restando che, dal 19 ottobre scorso, è venuto meno l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, tuttavia la copertura assicurativa di un veicolo a motore è attestata dal certificato di assicurazione che deve trovarsi a bordo del veicolo, ai fini del controllo su strada.
Per il controllo remoto, invece, tale copertura potrà essere verificata presso l’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV).
Per quanto riguarda la validità della copertura assicurativa, sono stati segnalati casi di compagnie assicurative che estendono il termine di validità del contratto oltre la data di scadenza indicata nel certificato ed oltre i 15 giorni stabiliti per legge, fino a 30, 60 ed anche 90 giorni successivi, generando dei dubbi interpretativi.
Al fine di evitare tali dubbi, circa le norme da contestare in caso di discordanza della data di copertura del veicolo, la circolare precisa che deve essere contestata la violazione dell’art. 180, commi 1 e 7, del Codice della Strada, nel caso in cui il certificato assicurativo risultasse scaduto ma sulla banca dati la validità fosse ancora vigente; in caso contrario, dovrà essere esibito il certificato assicurativo valido.
Nell’accertamento da remoto, si fa riferimento alla validità che risulta dall’ANV.