L'Investment Compact (D.L. 3/2015 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015 n. 33) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle
Start up innovative (Decreto Crescita 2.0 - D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221) e istituito la categoria delle
PMI innovative, imprese che, dimostrando di possedere determinati requisiti (spese in ricerca e sviluppo, personale altamente qualificato, brevetti) possono usufruire di alcune agevolazioni e semplificazioni già previste per le Start up innovative.
Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico cinque Pareri e una Circolare che forniscono alcuni chiarimenti relativi ai requisiti alternativi per l'accesso al regime agevolato delle Start up e delle PMI innovative e alla certificazione di bilancio per le PMI innovative in sede di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.
Start up e PMI innovative. Diritti di privativa industriale relativa a programmi software
Il primo parere (
Prot. 218415 – 29 ottobre 2015) risponde a quesito in materia di Start up e PMI innovative, relativamente alla parte in cui, fra i requisiti alternativi, si prevede che la Start up possa essere “titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore”.
Start up innovative. Requisito relativo ai diritti su privativa industriale. Titolarità della licenza d’uso su un brevetto in corso di riconoscimento
Il secondo parere (
Prot. 218430 – 29 ottobre 2015) risponde a quesito in materia di Start up relativamente alla parte in cui, fra i requisiti alternativi, si prevede che la Start up possa essere "titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore".
Start up innovative. Mutazione dei requisiti di cui all’articolo 25, comma 2, lett. h) del D.L.179/2012, durante l’iscrizione in sezione speciale
Il terzo parere (
Prot. 222631 – 3 novembre 2015) risponde a quesito in materia di Start up innovative, in relazione all’applicazione dell’articolo 25, comma 2, lett. h) del D.L. 179/2012, con riferimento alla possibilità, in un momento successivo all’iscrizione in sezione speciale, di mutare il requisito senza che da ciò derivi una soluzione di continuità nell’iscrizione stessa.
PMI innovative. Quesito in merito al requisito di certificazione dei bilanci di cui all'art. 4, comma 1, lett. (b) del D.L. 3/2015
Il quarto parere
(Prot. 222697 – 3 novembre 2015) risponde a quesito, anche con riferimento alla circolare n. 3682/C del 3 settembre 2015, in merito alla certificazione dei bilanci, come da disciplina in materia di PMI innovative.
PMI innovative. Certificazione del bilancio in sede di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.
La circolare n. 3683/C (
Prot. 222703 – 3 novembre 2015) fornisce risposta a numerosi quesiti pervenuti da parte di imprese ed associazioni di categoria, finalizzati a chiarire se l’obbligo di certificazione del bilancio, sancito dall’art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. n. 3 del 2015, debba essere coevo all’approvazione del bilancio stesso. Si tratta di un passaggio importante in linea con le richieste di Confindustria e con le istanze emerse più volte nel corso del Roadshow "Puntiamo sulle imprese. Per una ripresa oltre le aspettative" organizzato sul territorio da Piccola Industria Confindustria in collaborazione con Intesa Sanpaolo.
PMI innovative. Dichiarazione autocertificazione di veridicità dell’elenco dei soci, con trasparenza rispetto a holding
Il quinto parere (
Prot. 223650 – 4 novembre 2015), risponde a quesito in materia di PMI innovative, in relazione all’applicazione dell’articolo 4, comma 3, lett. f) del D.L. 3/2015, con riferimento alla dichiarazione autocertificazione di veridicità dell’elenco dei soci, con trasparenza rispetto a holding.