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La Legge di Stabilità 2016, approvata definitivamente ieri dal Senato, apporta due modifiche alla disciplina del Patent Box, che riguardano l’ambito oggettivo di applicazione della misura e il principio di complementarietà.
Con riferimento all’ambito oggettivo, l’emendamento - che modifica la norma primaria contenuta nella Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 39, Legge 23 dicembre 2014, n. 190) - circoscrive il perimetro delle “opere dell’ingegno” agevolabili ai soli “software protetti da copyright” lasciando invariati gli altri intangibles a cui si applica l’opzione (brevetti industriali, marchi d’impresa e marchi collettivi, disegni e modelli, informazioni aziendali e esperienze tecnico industriali).
Questa modifica scioglie finalmente un dubbio interpretativo, già segnalato al Mise e all’Agenzia delle entrate, causato dal disallineamento tra la normativa primaria e quella secondaria: mentre la Legge di Stabilità 2015, infatti, recava un riferimento omnicomprensivo a tutte le “opere dell’ingegno”, il DM 30 luglio 2015 limita l’agevolazione ai soli “software coperti da copyright”. Tale specificazione è peraltro in linea con le indicazioni dell’OCSE che in generale escludono dai regimi agevolativi del Patent Box le opere letterarie, musicali e artistiche.
Circa l’ambito oggettivo di applicazione della misura sussistono, tuttavia, ancora dubbi interpretativi, per esempio per ciò che riguarda la definizione di know-how: dovrebbe essere specificato se le indicazioni di assistenza tecnica (non coperte da segreto) che spesso sono trasferite insieme al know-how nei contratti di cessione siano da computare nel calcolo dell’agevolazione.
Con riferimento al principio di complementarietà, l’articolo 6 del DM 30 luglio 2015 ha l’obiettivo di semplificare l’applicazione della agevolazione considerando come un unico bene immateriale più intangibles che siano “utilizzati congiuntamente per la finalizzazione di un processo/prodotto”, purché appartengano allo stesso soggetto e alla stessa tipologia di beni.
L’emendamento interviene sul principio di complementarietà aggiungendo un apposito comma alla norma primaria (art. 1, comma 42-ter, Legge di Stabilità 2015).
Il nuovo comma 42-ter declina il criterio della complementarietà in modo parzialmente differente rispetto al DM: in primo luogo, si precisa che il criterio della complementarietà ha natura facoltativa (utilizzo del verbo “può”); inoltre, mentre il DM, ai fini della complementarietà, fa riferimento a beni immateriali nell'ambito delle stesse tipologie, l’emendamento tiene conto della complementarietà anche tra intangibles di differenti tipologie (questa modifica è particolarmente importante e viene incontro alle esigenze delle imprese perché, spesso, nella realtà economica si riscontra una complementarietà tra beni immateriali diversi, ad esempio brevetti, know-how, software e marchi).
Inoltre l’emendamento stabilisce che l’utilizzo degli intangibles possa riguardare non solo prodotti o processi ma anche più famiglie di prodotti o gruppi di processi, in linea con le indicazioni dell’OCSE.
Anche su questo tema permangono, tuttavia, alcuni dubbi di carattere applicativo, che abbiamo già segnalato alle istituzioni di competenza (Agenzia dell’Entrate e Mise).
In particolare, il provvedimento direttoriale AdE del 1° dicembre 2015 ha precisato che il vincolo di complementarietà tra diversi beni vada indicato, dall’impresa istante, in sede di ruling. Tuttavia non è chiaro come si debba determinare il contributo economico del bene immateriale nel caso in cui lo stesso IP (ad esempio incluso in una autovettura) sia poi utilizzato anche su altre autovetture o prodotti; è il caso di utilizzo multiplo di uno stesso IP. Con riferimento ai marchi, inoltre, occorre evidenziare che spesso gli stessi vengono utilizzati per identificare l’intera azienda, ovvero, tutti i prodotti o i servizi della stessa.
Con riferimento all’attività di R&S, inoltre, occorre chiarire se la stessa debba essere rivolta a tutti i beni immateriali complementari ovvero se sia sufficiente che sia riferita solo a uno di essi (in quest’ultimo caso il contributo economico dell’intangibile (art. 7, comma 3 del DM) è da calcolare con riferimento al singolo immateriale su cui sono state sostenute le spese o sull’unico bene immateriale risultante quale somma di beni complementari?).
In conclusione, se da una parte gli emendamenti analizzati introducono degli elementi importanti per l’applicazione dell’agevolazione, dall’altra permangono ancora dei dubbi di carattere interpretativo, già segnalati da Confindustria al Mise e all’Agenzia dell’Entrate per i rispettivi ambiti di competenza (vedi le circolari di Confindustria del 10 novembre e 2 dicembre u.s.).