E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2017 n. 5 – data di entrata in vigore - il Decreto Ministeriale 18 novembre 2016, che disciplina le modalità di designazione dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare (OPRM) e per lo svolgimento della sua attività (http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario).
Tale organismo rientra nella nuova configurazione della governance portuale, delineata dalla recente riforma della portualità nazionale (L. 84/984, come modificata dal D.lgs 169/2016), e svolge funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine all'adozione del piano regolatore di sistema portuale, all'adozione del piano operativo triennale, alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'Autorità' di sistema portuale suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità dell'operatività' del porto, al progetto di bilancio preventivo e consuntivo, alla composizione degli strumenti di cui all'articolo 9, comma 5, lettera l) della legge n. 84/1994. Si esprime, altresì, su ogni questione in materia di organizzazione e funzionamento del porto che sia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente, o in relazione alla quale ne formulino richiesta la maggioranza dei componenti dell'organismo medesimo ovvero la maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione (CG) dell' Autorità di Sistema Portuale (AdSP) (art. 11 bis della legge 84/94).
Nel rimandare per ogni approfondimento al testo del Decreto allegato, si segnalano di seguito i punti principali della nuova disciplina:
- obbligo di adeguata e specifica motivazione da parte del Comitato di Gestione (CG) della Autorità di Sistema Portuale (AdSP), per le deliberazioni che si discostano dagli orientamenti emersi dell’OPRM(art. 1, c. 4);
- fissazione da parte della Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP prevista all’art. 11 ter, L. 84/94 - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto - dei criteri “da utilizzarsi a fini dell'individuazione dell'associazione nazionale maggiormente rappresentativa con riferimento a ciascuna categoria, ferma restando la possibilita' di integrare o modificare detti criteri” (art. 2, c. 1);
- individuazione da parte dell’associazione designante di un sostituto dei componenti dell'OPRM, nel caso di impedimento alla partecipazione alla riunione (art. 2, c. 3) ;
- possibile invito da parte del Presidente della AdSP alle riunioni di i) rappresentanti di soggetti pubblici e privati, portatori di specifici interessi o dotati di peculiari competenze in relazione alla materia oggetto della riunione o ii) esperti di specifiche materie e rappresentanti di altre Amministrazioni (art. 2, c. 5 e 6) ;
- convocazione almeno 4 volte l’anno, con possibilità di ulteriori convocazioni con richiesta motivata da parte della maggioranza dei componenti dell’OPRM o della maggioranza dei compenti del CG (art. 3, c.1);
- possibilità di integrazione dell’ordine del giorno o di invio di documenti da parte dei compenti dell’OPRM, con richiesta inviata a specifico indirizzo di posta elettronica almeno 10 giorni lavorativi prima della data della riunione (art. 3, c. 6);
- previsione per il valido funzionamento dell’organo del quorum costitutivo di almeno la metà più uno dei componenti e assunzione delle posizioni secondo la prassi del consensus in un apposito documento di sintesi (art. 4, c. 1);
- possibilità dell’istituzione di gruppi di lavoro su temi particolari, afferenti le materie di competenza del OPRM; attività svolta in base su mandato del Presidente; possibilità di partecipazione su invito di soggetti esterni (art. 5).