menu start: Fri Apr 26 01:53:53 CEST 2024
menu end: Fri Apr 26 01:53:53 CEST 2024
Segnaliamo la circolare n. 3 del 18 luglio 2017 con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro, anche in esito al confronto con Confindustria ed altre associazioni del sistema, ha formalizzato una interpretazione di notevole rilievo per le imprese in tema di rilascio del DURC e di revoca dei benefici.
La disposizione di riferimento è l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, secondo il quale i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Finora, il mancato rispetto degli “altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi” produceva la perdita dei benefici per tutta l’impresa.
I benefici di cui si tratta – elencati in modo non esaustivo nella nota del Ministero del 28 gennaio 2016 – sono principalmente legati al singolo rapporto di lavoro e, frequentemente, alla assunzione di determinate categorie di soggetti.
L’Ispettorato, sulla base di questa corretta ricostruzione, chiarisce pertanto che, mentre l’eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.
Si tratta di un principio già rinvenibile sia nella disciplina dettata dall’art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, sia nel richiamo contenuto nell’art. 2, comma 5, D.L. n. 71/1993 (disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali) secondo cui “restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Il paradosso a cui conduceva la differente interpretazione più restrittiva (perdita dei benefici per tutti i lavoratori) era l’introduzione di un meccanismo di penalizzazione addirittura più grave rispetto a quello delineato dal D.M. 30 gennaio 2015, secondo il quale soltanto alcune violazioni particolarmente gravi (quelle elencate nell’Allegato A) impediscono il rilascio del DURC e la conseguente fruizione della totalità dei benefici in godimento da parte dell’impresa.