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Facciamo seguito alle news del 21 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018 in tema di collocamento mirato per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.
Nel sito internet “cliclavoro” e su Il sole 24 ore del 24 gennaio scorso (pag. 18) è apparsa la notizia che, in conseguenza della modifica normativa che impone loro di avere alle dipendenze un lavoratore con disabilità a decorrere dal 1 gennaio 2018, le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti avrebbero dovuto inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2018, anche in assenza di modifiche occupazionali nel corso del 2017. Ricordiamo che l’inadempimento è sanzionato in via amministrativa.
L’indicazione pubblicata nel sito internet, rilanciata dal Sole 24 ore, appare in contrasto con la vigente normativa, secondo la quale il prospetto informativo rileva la situazione al 31 dicembre dell’anno precedente la dichiarazione, sulla quale non incide evidentemente la modifica normativa che decorre dal 1 gennaio del 2018.
A seguito dell’intervento di Confindustria, il Ministero ha modificato l’indicazione riportata nel sito internet, ripristinando quanto a suo tempo affermato in una nota direttoriale dello stesso Ministero del 23 gennaio 2017 e confermando l’insussistenza dell’obbligo (e delle relative sanzioni).
Nelle FAQ inserite dal Ministero si legge infatti quanto segue:
9. Data l’abrogazione dell’articolo 3 comma 2 della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti devono inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2018?
Così come chiarito con la nota prot. n. 454 del 23 gennaio 2017 (pur riferita all’insorgenza degli obblighi originariamente prevista a decorrere dal 1° gennaio 2017, poi rinviata di 12 mesi con la conversione del DL n. 244/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19.), la trasmissione del prospetto relativo al 2017 non costituisce un obbligo in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale “tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”, cosicché l’omesso invio non potrà essere sanzionato. A prescindere dall’invio del prospetto, che comunque può essere trasmesso come richiesta di avviamento, si ricorda che sussiste un obbligo di assunzione a partire dal 1° gennaio 2018 per il quale il datore di lavoro ha tempo 60 giorni prima di incorrere in sanzioni, così come precisato nella nota del 28 marzo 2017.
Resta fermo che il prospetto, per espressa previsione di legge (art. 9, L. n. 68/1999), vale come richiesta di avviamento, per cui i datori di lavoro che lo ritengono ben potranno adempiere al nuovo obbligo di legge entro il termine di 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2018 mediante l’invio del prospetto informativo.