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Segnaliamo il messaggio Inps n. 2276 del 1 giugno scorso (allegato) che interviene nuovamente sul tema della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, integrando il precedente messaggio Inps n. 1856 del 3 maggio.
Confindustria, dopo il rilevante intervento dell'Istituto con il citato messaggio del 3 maggio, adottato sulla scia delle indicazioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza (v. nostra news del 9 maggio 2017), ha sollecitato la prosecuzione della semplificazione del procedimento di riconoscimento della cassa integrazione ordinaria.
Nel messaggio del 1 giugno, l'Istituto - condividendo l'esigenza da noi rappresentata - affronta alcuni temi di concreto interesse per le imprese.
CD FILE CSV
Sul piano della semplificazione, viene profondamente rivista la rilevanza del cd file CSV rispetto all’impostazione originaria (all. 3 circ. n. 197/15).
A seguito di alcune precisioni del Ministero del lavoro, l’Inps ha ritenuto che sia ormai possibile compilare il suddetto file formato CSV in modo semplificato.
L'Istituto anticipa inoltre che, per effetto del completamento e dell’applicazione generale del nuovo sistema di gestione della CIG con i dati provenienti dal flusso UNIEMENS (cd. CIG con ticket), il ricorso al file CSV a corredo dell’istanza di CIGO verrà definitivamente superato.
DATI PER EVENTI METEOROLOGICI
Con riferimento alla nuova disciplina per il reperimento dei dati meteo introdotta con il precedente messaggio n. 1856 di maggio, l'Inps precisa alle proprie sedi che, per semplificare l'istruttoria dei casi in cui l’evento meteo si sia verificato in località diversa rispetto all’indirizzo dell’unità produttiva sulla base del quale si individua la sede competente, è stato pubblicato nel sito intranet l’elenco dei link dei siti ai quali le sedi interessate potranno fare riferimento per il reperimento dei bollettini meteo.
CICLICITA'
Sul piano sostanziale, l'INPS rivede completamente il proprio orientamento in tema di cd ciclicità, ossia di contrazioni periodiche dell'attività lavorativa, situazione che da sempre non è stata ritenuta integrabile dall'Istituto.
Confindustria ha da sempre sollecitato il Ministero del lavoro e l'Inps a rivedere il proprio orientamento in materia, sulla base dell’osservazione che la ciclicità - a differenza della stagionalità - non riguarda un profilo organizzativo dell'impresa ma un aspetto strutturale del processo produttivo e non è, quindi, imputabile a scelte aziendali. Di qui la integrabilità ai sensi del Dlgs n. 148/2015.
Nell’ambito del processo generale di semplificazione dei criteri, avviato anche sulla scorta degli indirizzi del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto, il Ministero del lavoro – da noi ulteriormente sollecitato - ha finalmente condiviso la nostra ricostruzione della fattispecie. In particolare, ha affermato che la ciclicità non è riconducibile alla volontarietà dell'imprenditore o dei lavoratori o, comunque, non è riconducibile a negligenza o imperizia delle parti, ma si tratta di una situazione aziendale in cui la contrazione dell'attività lavorativa deriva proprio dalle caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento, oggetto della produzione aziendale.
Pertanto, in presenza di tali fattispecie, riferibili ad aziende soggette a contrazioni dell’attività lavorativa che si collocano in periodi ricorrenti dell’anno a causa delle caratteristiche del loro processo produttivo, ed ovviamente in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, è possibile accedere alla CIGO.
Resta fermo che, come anticipato, il lavoro stagionale non può essere coperto da integrazione salariale.
Viceversa, un andamento ciclico del settore merceologico, del mercato e del prodotto di riferimento non può essere di per sé causa di rigetto della domanda.
In questo caso, le aziende interessate da questa ipotesi, devono adeguatamente illustrare i suddetti profili nella relazione tecnica allegata all’istanza. Più in particolare, dovranno descrivere:
- la complessiva situazione aziendale con riferimento alle caratteristiche della produzione aziendale tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento;
- il contesto economico e produttivo in cui l'impresa opera, con particolare riferimento al segmento di mercato in cui l'azienda si colloca, caratterizzato da processi produttivi soggetti a contrazione ciclica dell'attività;
- precedenti dell'azienda nel ricorso alla CIG;
- il numero di lavoratori posti in CIG rispetto all'organico complessivo e rapporto tra contratti di lavoro di natura stabile (a tempo indeterminato) all'interno dell'impresa e contratti di lavoro caratterizzati da temporaneità (un elevato numero di rapporti a tempo indeterminato rispetto a quelli di natura non stabile denoterebbe un'attività aziendale che comunque non è legata soltanto ai cicli del settore di riferimento);
- continuità dell'attività aziendale.
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI MESSAGGI 1856 E 2276
Da ultimo, sul piano procedurale, Confindustria ha condiviso con il Ministero del lavoro il fatto che i criteri dettati con i messaggi 1856 e 2276 - intervendo sull'interpretazione della norma originaria ed in assenza di interventi normativi innovativi - si applicano a tutte le fattispecie non ancora definite e oggetto di contestazione, a decorrere dall'entrata in vigore del dlgs n. 148/2015.
Aderendo a questa impostazione, l'Inps ha affermato due principi di notevole rilievo:
- le linee guida e i chiarimenti forniti sia nel presente messaggio, sia nel messaggio n. 1856 del 3.5.17, devono essere applicati a tutte le istanze di CIGO non ancora definite e quindi in corso di istruttoria;
- con riferimento alle domande di CIGO già definite ed oggetto di ricorso, è comunque possibile operare in regime di autotutela secondo le istruzioni diramate con circolare n. 146 del 15.12.2006.
Si tratta di una interpretazione in linea con l'esigenza di dare uniformità alla disciplina della CIGO, evitando che il tempo in cui sono intervenute le decisioni o difformi applicazioni della normativa al livello territoriale possano creare ingiustificate disparità di trattamento.
Nel rinviare alla lettura del messaggio, sollecitiamo a evidenziarci eventuali comportamenti difformi da parte delle sedi Inps.