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Lo scorso 18 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 23 aprile 2018, recante modalità e criteri di concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.
La disciplina stabilisce che il credito di imposta sia fruibile dalle PMI - come da definizione comunitaria - operanti in tutti i settori dell'economia, incluso il settore della produzione primaria di prodotti agricoli (con la sola esclusione dei settori della pesca e dell'acquacoltura), che presentino domanda di ammissione alla quotazione dopo il 1° gennaio 2018 e che ottengano l’ammissione entro dicembre 2020.
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
In particolare, il credito d’imposta - utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'avvenuta comunicazione della concessione alla società da parte del MISE - può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura del 50% dei costi ammissibili sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020.
Le imprese possono presentare domanda tra il 1 ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo.
Nel caso in cui le richieste dovessero eccedere il limite dei 20 milioni per l'anno 2019 e dei 30 milioni per degli anni 2020 e 2021, l'agevolazione verrà ripartita proporzionalmente tra le società beneficiarie.
Il decreto (il cui testo completo è disponibile in allegato alla presente news) è entrato in vigore il 19 giugno 2018.