Facciamo seguito alla news del 10 aprile 2017 per comunicare che l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017 (allegato), con il quale recepisce integralmente le indicazioni politiche relative agli aspetti interpretativi del nuovo sistema normativo introdotto dal D.lgs n. 148/2015, adottate dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nella delibera n. 5 del 21 marzo 2017.
Le indicazioni contenute nel messaggio dell’Inps vanno lette ad interpretazione del dato normativo e del DM n. 95442 del 15 aprile 2016 e ad integrazione delle pregresse indicazioni applicative dell’Istituto (circ. n. 139 del 1 agosto 2016).
Nel rinviare alla lettura del messaggio per gli aspetti di merito, ne evidenziamo alcuni elementi salienti.
L'Inps precisa che:
- in tutti i casi in cui si ritenga di dover rigettare la domanda di CIGO per carenza di elementi valutativi, è necessario attivare la procedura di coinvolgimento delle parti sociali (art. 11, comma 2, del DM 95442)
- l’avvenuta ripresa dell’attività sana l’eventuale carenza nell’istanza di elementi probatori a sostegno della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”
- l’avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi/commesse costituisce uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell’azienda ma non deve costituire l’unico elemento imprescindibile ai fini di detta valutazione
- la relazione tecnica – quale autocertificazione – è il fulcro sulla base del quale dev’essere adottata la decisione, per cui la sede non deve chiedere ulteriore documentazione quale prova delle dichiarazioni rese nella relazione, fermi restando gli obblighi di controllo a campione delle dichiarazioni stesse, previsti dalla legge
- sugli eventi meteo, occorre tener conto di condizioni particolari che possono costituire eccezione alla regola, ferma restando la necessità di descrivere accuratamente nella relazione tecnica gli eventi e le conseguenze sulle lavorazioni in atto
- sempre per quanto riguarda gli eventi meteo, visto il l’espresso divieto per le Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, e fermo restando l’onere di autocertificare l’avversità atmosferica, l’Istituto - superando quanto previsto nel DM 95442/2016 - acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.
Alleghiamo nuovamente la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza, per una lettura più agevole e coordinata del messaggio.