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Il MIT ha emanato il 13 febbraio scorso una circolare esplicativa (prot. 2720 R.U.) che precisa come organizzare e svolgere i corsi sul funzionamento dei cronotachigrafi digitali ed analogici, in materia di istruzione dei conducenti nonché come svolgere le attività di controllo sugli stessi.
La circolare fa seguito al Decreto Dirigenziale (DD) del 12 dicembre 2016 prot. n. 215 e sottolinea come il Regolamento (CE) n. 561/2006 e il Regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti, prevedano, tra l’altro, la responsabilità delle imprese di trasporto (in conto proprio e in conto terzi) per le infrazioni commesse dai propri conducenti. Tuttavia, tale principio – che può ricondurre ad una responsabilità oggettiva dell’impresa di trasporto – è mitigato dalla facoltà concessa agli Stati membri di limitare tale responsabilità, introducendo prescrizioni in materia di formazione e informazione sul buon funzionamento del tachigrafo nonché nello svolgimento di controlli, di cui all’art. 33 del Regolamento (UE) n. 165/2014 e dall’art. 10, commi 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 561/2006.
Si precisa che la mancata osservanza di tali prescrizioni da parte delle imprese comporta una responsabilità propria dell’impresa, derivante dal mancato assolvimento degli oneri di informazione, formazione e controllo e non una responsabilità oggettiva. Quest’ultima permane in capo all’impresa soltanto nel caso in cui il conducente venga retribuito in base alle distanze percorse e/o al volume delle cose trasportate.
Pertanto, il corretto adempimento dei suddetti oneri può essere considerato come prova idonea a dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere considerata responsabile per l’infrazione commessa dai conducenti e valutato – secondo quanto disposto dai Regolamenti UE – dalle Autorità di controllo e dalle Autorità adite in sede di ricorso, quale circostanza esimente della responsabilità dell’impresa medesima anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 174, comma 14, del CDS.
Nella circolare si ribadisce, quanto già affermato dal DD, che non sussiste l’obbligatorietà della formazione dei dipendenti delle imprese e che la mancata attuazione del decreto non costituisce oggetto di autonoma sanzione.
La circolare si articola in diversi capitoli: destinatari dei corsi di formazione, i soggetti che erogano i corsi, durata e programma dei corsi di formazione, sede dei corsi di formazione, docenti autorizzati a svolgere interventi formativi, criteri per lo svolgimento e l'organizzazione dei corsi, certificato individuale di partecipazione al corso, comunicazione di fine corso, assolvimento degli oneri d'istruzione, assolvimento degli oneri di controllo e indicazioni finali.
In particolare, si sottolinea che con riferimento ai corsi di formazione dei conducenti sul buon funzionamento del tachigrafo:
- i destinatari dei corsi sono i conducenti che prestano il loro servizio “a qualsiasi titolo e in forza di qualsiasi contratto di lavoro ivi compresi i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue, temporanee o a chiamata” in favore di imprese che operano veicoli muniti obbligatoriamente di cronotachigrafo;
- i soggetti erogatori (art. 3 DD) sono coloro che gestiscono la parte organizzativa dei corsi (iscrizioni, individuazione sede, fornitura materiale didattico e individuazione docenti). Tra questi soggetti figurano anche le imprese di autotrasporto merci e passeggeri (organico di almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti a tempo indeterminato) che svolgono l’attività di trasporto in maniera esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività eventualmente esercitate (restano, pertanto, escluse le attività di autotrasporto per conto proprio e quelle la cui attività prevalente non sia l’autotrasporto medesimo, come per es. imprese edili, di igiene ambientale, ecc).
Il numero minimo di dipendenti deve essere posseduto dall’impresa al momento della presentazione della domanda di erogazione del corso ed è autocertificato dal legale rappresentante dell’impresa.
Nel caso di consorzi o cooperative, il numero minimo deve essere riferito al numero complessivamente in carico alle imprese socie del consorzio o cooperativa. Non rileva ai fine del raggiungimento del numero minimo l’appartenenza di un’impresa ad una holding o ad un raggruppamento di imprese.
Al corso formativo possono partecipare solo i dipendenti dell’impresa, cooperativa o consorzio che eroga il corso.
Il corpo docente dovrà essere costituito esclusivamente da soggetti esterni all’impresa, al consorzio o alla cooperativa che eroga il corso per ovvi motivi di terzietà;
- i corsi devono avere una durata minima non inferiore a 8 ore, possono essere suddivisi in moduli (durata non inferiore a 2 ore) e articolati su più giornate;.
- la sede del corso formativo è individuata dal soggetto erogatore all’atto di comunicazione di inizio corso in conformità a quanto prescritto nell’allegato 4 del DD 12.12.2016;
- la modalità di presentazione della comunicazione di inizio corso da parte del soggetto erogatore deve avvenire secondo quanto prescritto dall’allegato 4 del DD. La comunicazione deve essere inoltrata, a mezzo posta certificata e almeno 3 giorni prima di inizio del corso, alla Direzione Generale territoriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti competente in relazione alla sede di svolgimento dei corsi.
Eventuali variazioni (cambiamento sede, sostituzione docenti, ecc.) devono essere motivate e comunicate nel più breve tempo possibile. L’eventuale accertamento di variazioni non preventivamente notificate o nel caso in cui si rilevino delle difformità rispetto alle comunicazioni rese, il corso non conforme alla prescrizione del DD e quindi gli eventuali attestati rilasciati non possono essere fatti valere per certificare l’assolvimento degli oneri di istruzione previsti dal Decreto stesso;
- i docenti dei corsi sono soggetti debitamente autorizzati, in possesso di determinate abilitazioni e con un’esperienza specifica nell’ambito della formazione sul tachigrafo e relativa normativa (insegnanti o istruttori di autoscuola per le patenti superiori, soggetti abilitati all’insegnamento delle materie correlate ai Regolamenti UE suddetti nei corsi per il conseguimento della CQC, funzionari del MIT, anche in quiescenza, già abilitati come esaminatori per il conseguimento delle patenti superiori e CQC, ecc.);
- nell’ambito dei criteri per lo svolgimento e l’organizzazione dei corsi è prescritto che le imprese che intendono far partecipare i loro dipendenti ai corsi formativi devono fornire al soggetto erogatore informazioni relative alla propria denominazione sociale, compresa iscrizione alla CCIAA, e l’elenco nominativo dei partecipanti con indicazione del luogo e della data di nascita.
I soggetti erogatori devono tenere un registro del corso che si compone di quattro sezioni, ove verranno annotati, tra l’altro, luogo e orari del corso, i dati e la presenza degli iscritti, ecc. Non sono ammesse assenze e la mancanza ad un modulo oppure anche ad una sola frazione di ora comporta l’impossibilità di rilasciare l’attestato;
- al termine del corso è rilasciato il certificato individuale di partecipazione al corso, valido per 5 anni dalla data della sua emissione, redatto in triplice copia (soggetto erogatore, partecipante e impresa). Il certificato rimane valido anche se nel contempo il conducente ha cessato il rapporto lavoro con l’impresa che lo ha avviato alla formazione;
- la comunicazione di fine corso (sede, date e durata di svolgimento, numero e nominativo dei docenti, elenco nominativo dei partecipanti che hanno ricevuto l’attestato) deve essere effettuata dal soggetto erogatore, entro 30 giorni dalla fine del corso, a mezzo di PEC alle medesime Direzioni generali territoriali che hanno ricevuto la comunicazione di inizio corso;
Riguardo all’assolvimento degli oneri di istruzione in capo alle imprese di autotrasporto, la circolare specifica che si tratta di istruzioni fornite ai conducenti per assicurare il pieno rispetto dei Regolamenti UE.
Ai fini del corretto assolvimento di tali oneri, le imprese forniscono ai conducenti un documento nel quale siano sommariamente contenute le norme di comportamento cui devono attenersi per garantire il rispetto della normativa sociale in materia dei tempi di guida e di riposo. Tale documento, redatto in forma libera, essere controfirmato dal conducente e con validità di un anno dalla data della firma, ma soltanto per l’impresa che lo ha rilasciato, può costituire oggetto di valutazione da parte degli organi di controllo e, in sede di eventuale contenzioso.
Con riferimento all’assolvimento degli oneri di controllo, le imprese, come prescrivono i Regolamenti comunitari, hanno l’obbligo di effettuare controlli periodici sull’attività dei conducenti. Il DD, al riguardo, ha disposto, a fini probatori, una procedura di verifica standard che avviene contestualmente allo “scarico” dei dati delle memorie dell’apparecchio di controllo da parte delle imprese (ogni 90 giorni).
La verifica consiste in un’analisi approfondita dell’attività del conducente nell’arco temporale considerato, di cui viene redatto un resoconto scritto controfirmato dal conducente e che deve essere conservato nella sede dell’impresa per almeno un anno.
Inoltre, la circolare ribadisce nuovamente la piena discrezionalità di valutazione delle Autorità di controllo sui documenti previsti dal DD e dispone che tali documenti devono essere a bordo mezzo, in modo tale che il conducente possa in essere in grado di esibire agli enti preposti sia il proprio certificato di frequenza che i documenti comprovanti l’assolvimento degli oneri di istruzioni, informazione e controllo.
Infine, è stabilito che nel caso di corsi organizzati antecedentemente al DD non possono essere riconosciuti conformi allo stesso e quindi ai certificati eventualmente rilasciati non potrà essere riconosciuta validità.
I corsi effettuati successivamente al DD e prima della circolare sono considerati conformi, purché siano rispettate le condizioni e le modalità di erogazione previste nel DD.