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Audizione DDL delega contratti pubblici: semplificazione normativa e digitalizzazione per l’efficienza degli appalti pubblici

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Audizione DDL delega contratti pubblici: semplificazione normativa e digitalizzazione per l’efficienza degli appalti pubblici

26 ottobre 2021 | Relazioni Istituzionali, Infrastrutture, Affari Legislativi, Direttore Generale

Oggi il Direttore Generale Francesca Mariotti è intervenuta in Audizione presso l’8^ Commissione lavori pubblici del Senato in merito al Disegno di legge delega N. 2330/S in materia di contratti pubblici per illustrare le valutazioni e le proposte di Confindustria sul tema.

Riteniamo che gli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione del DDL delega contratti pubblici possano realmente contribuire a restituire efficienza ed efficacia al settore degli appalti pubblici, mettendo le nostre imprese nelle condizioni di operare alla pari rispetto ai loro competitor europei.

La scarsa capacità amministrativa resta uno dei principali freni in tema di programmazione, pianificazione e accelerazione degli investimenti pubblici e un nodo fondamentale da affrontare è certamente rappresentato dal rapporto tra amministrazione, imprese e cittadini.

Occorre ricostruire un rapporto di fiducia reciproca tra PA e utenti, superando un’antica e consolidata cultura del sospetto nei confronti dei cittadini, delle imprese e degli stessi funzionari pubblici.

Consideriamo il Disegno di legge delega in esame un tassello fondamentale di un necessario percorso di adeguamento graduale del nostro Paese ai livelli di efficienza amministrativa dei suoi principali competitor.

Il mercato degli appalti pubblici sconta criticità dovute, in primis, ad un quadro normativo complesso, assai instabile e poco attento all’efficienza dei processi, in buona parte motivato dall’esigenza di scongiurare pericoli di corruzione e/o di infiltrazione.

L’obiettivo principale di questa riforma deve essere, pertanto, quello di pervenire ad un apparato normativo e regolatorio il più possibile semplice, chiaro, flessibile e stabile, affidando prevalentemente ad altre norme (strumenti preventivi e repressivi penali dell’antimafia, dell’antiriciclaggio, dell’anticorruzione) la lotta alle infiltrazioni criminali e alla corruzione.

Più in generale, appare indispensabile intervenire sulla materia per darle una stabilità definitiva, dopo le numerose riforme (sebbene tutte rivolte alla semplificazione) che si sono succedute dal 2016 in poi e, soprattutto, dal 2019 ad oggi.

L’attuale riforma del codice appalti - ha ricordato il Direttore Generale - anche in quanto inserita nel quadro delle riforme richieste dal Next generation UE, deve a nostro avviso, ancora di più: 1) creare le condizioni per una maggiore capacità di spesa delle risorse pubbliche; 2) puntare ad una forte riduzione degli oneri economici e amministrativi che oggi gravano sulle imprese, tramite il ricorso ad una forte dose di digitalizzazione dei processi.

Entrando sul piano del metodo, Mariotti ha espresso preoccupazione per il doppio regime cui saranno sottoposte le imprese e le stazioni appaltanti, almeno per i prossimi tre anni. Infatti, per i progetti PNRR sarà utilizzato il regime “semplificato” previsto nel DL n. 77/2021, mentre per le opere “non-PNRR” (o ordinarie), ovvero per i progetti “post-PNRR”, sarà applicato il Codice dei contratti pubblici, poi modificato dai decreti legislativi attuativi della presente delega.

Pertanto, sembrano necessarie norme transitorie sulla differenziata gestione temporanea delle due discipline e sul ritorno all’unicità regolatoria post-PNRR, che però al momento non si rinvengono nel disegno di legge.

Nel merito del DDL, il Direttore Mariotti ha espresso valutazione positiva per l’intento del provvedimento di puntare, tra l’altro, su:

  • lett. a) uno stretto legame tra normativa nazionale e Direttive europee;
  •  lett. b) il rafforzamento della disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, che deve essere al più presto perfezionata e attuata con rigore e speditezza unitamente alla revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori economici (lett. i);
  •  lett. f) la certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e alla realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso una piena digitalizzazione e informatizzazione delle procedure;
  •  lett. h) la riduzione dei livelli di progettazione e lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti;
  •  lett. f) rendere meno onerosa e complessa la partecipazione alle gare;
  •  lett. u) necessità di rafforzare i sistemi di deflazione del contenzioso.


Non mancano però profili di potenziale criticità insiti in alcuni principi e criteri direttivi di delega, e tra questi Mariotti ha ricordato:

  • lett. d) sul tema dei Criteri ambientali minimi (CAM) è necessario superare alcune rigidità;
  •  lett. e) la facoltà oppure l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nel bando, in particolare, ove esso riguardi i beni culturali, specifiche clausole sociali come requisiti necessari o premiali dell’offerta;
  •  lett. l) tipizzazione delle ipotesi di ricorso al criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.


Passando ai profili di potenziale rafforzamento dei contenuti della delega, Mariotti ha sottolineato:

  • lett. b) riduzione del numero delle stazioni appaltanti e loro qualificazione. Tale criterio andrebbe però rafforzato definendo tempistiche realistiche entro le quali realizzare l’obiettivo;
  •  lett. d) la previsione di procedure semplificate per gli investimenti in tecnologie verdi e digitali e per l’innovazione e la ricerca;
  •  lett. f) rendere certi i tempi di svolgimento delle gare;
  •  lett. n) estensione delle forme di partenariato pubblico-privato.


L’audizione del Direttore Mariotti si è infine concentrata sugli ulteriori principi o criteri direttivi che potrebbero essere inseriti nella delega:

  • intervenire sui nodi strutturali che sono più a monte della fase di gara, cioè le procedure decisionali e autorizzative (ad esempio CIPE);
  •  previsione della revisione dei prezzi contrattuali;
  •  trasparenza dell’azione amministrativa e concorrenza fra gli operatori economici.


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