menu start: Tue Nov 05 04:31:04 CET 2024
menu end: Tue Nov 05 04:31:04 CET 2024
07 ottobre 2020
Il Decreto Legge n.125/2020 introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID.
Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere i rischi sanitari. Tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.
Il decreto introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto.
Sono inoltre fatti salvi i protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie, prevedendo che possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in questo caso la necessaria “ intesa” con il Ministro della salute.
Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza COVID-19.
È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020, previste nei DL 19, 33 e 83.
09 settembre 2020
Lo scorso 7 settembre è stato approvato il DPCM che ha prorogato al 7 ottobre 2020 le disposizioni del DPCM 7 agosto 2020 volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, sull’obbligo di tampone per chi proviene - ovvero abbia soggiornato - in Croazia, Grecia, Malta o Spagna e nell’ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 sulla sospensione delle attività del ballo.
Il nuovo DPCM ha anche aggiornato gli elenchi dei Paesi per i quali sussistono limitazioni alla mobilità (allegato 20 al DPCM) e ha ampliato le eccezioni all’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
16 luglio 2020
Il provvedimento proroga fino al 31 luglio le disposizioni del DPCM 11 giugno volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pertanto, con riferimento alle attività economiche:
A questo proposito, si segnala che il nuovo DPCM ha sostituito sia le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, sia le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020.
Quanto agli spostamenti da e verso l’estero, il nuovo DPCM conferma, fino 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020. Pertanto:
In ogni caso, se l’ingresso in Italia avviene da Stati o territori diversi da quelli di cui al precedente n. 1 o se in tali Stati e territori (“diversi”) si è soggiornato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario. Tuttavia, sono esonerati dall’obbligo di quarantena, tra gli altri:
Si segnala che ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli della dichiarazione sui motivi del viaggio, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti nei Paesi vietati. Tale previsione non si applica ai lavoratori transfrontalieri, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano e agli studenti.
15 giugno 2020
Il provvedimento, che sostituisce il DPCM 17 maggio 2020 e trova applicazione dal 15 giugno e fino al 14 luglio 2020, dispone l’apertura di nuove attività, come sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri termali e attività dei comprensori sciistici. Tali attività, come quelle inerenti ai servizi alla persona, le attività degli stabilimenti balneari e di ristorazione già consentite dal precedente DPCM, possono svolgersi a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l’andamento della curva epidemiologica nei propri territori e abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili.
In continuità con il precedente DPCM, lo svolgimento delle attività delle strutture ricettive non è soggetto al vaglio regionale preventivo, purché esse siano esercitate nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Quanto alle attività produttive industriali e commerciali, il nuovo DPCM ricalca lo schema previsto dal precedente, stabilendo che sull’intero territorio nazionale continuino ad applicarsi i protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica).
Quanto agli spostamenti da e verso l’estero, il nuovo DPCM:
Conseguentemente, fino al 30 giugno, i soggetti che rientrano in Italia da tali territori sono soggetti all’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni. Tuttavia, sono esonerati dall’obbligo di quarantena, tra gli altri:
Si segnala che il nuovo DPCM continua a indicare tra gli esonerati dall’obbligo della quarantena i cittadini e i residenti in area Ue che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.
22 maggio 2020
Con uno stanziamento di 55 miliardi di euro, il DL “Rilancio” prevede un ampio spettro di interventi, tra i quali i principali riguardano:
Il testo del DL Rilancio è scaricabile qui.
18 maggio 2020
Il DPCM, in vigore fino al 14 giugno, prevede le misure attuative del nuovo DL 33/2020 sulle aperture.
In particolare, riguardo alle attività economiche e produttive, l’art. 2 dispone che, sull’intero territorio nazionale, debbano continuare a essere rispettati i contenuti del protocollo relativo agli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo relativo ai cantieri, sottoscritto sempre il 24 aprile, nonché del protocollo relativo al settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo.
Sul tema degli spostamenti, il DPCM è intervenuto ad integrazione di quanto previsto dal DL 33/2020 prevedendo che:
16 maggio 2020
04 maggio 2020
In allegato è disponibile il testo tradotto in lingua inglese del DPCM 26 aprile 2020 e dei relativi allegati. Le traduzioni sono state realizzate e messe a disposizione da Nctm Studio Legale Associato.
02 maggio 2020
Il Bando di Invitalia è rivolto alle imprese di ogni dimensione operanti in Italia e può contare su 50 milioni di euro (Fondi Inail, art 43.1 DL Cura Italia del 17 marzo 2020) comprensivi degli oneri di gestione e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti.
E' possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute per acquistare dispositivi e altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento dell’emergenza COVID-19 e le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Nel dettaglio sono ammissibili le spese effettuate tra il 17 marzo e la data di invio della domanda di rimborso per l’acquisto di:
Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa richiedente e fino a 150mila euro per impresa.
Il bando prevede 3 fasi:
29 aprile 2020
In allegato è disponibile il testo tradotto in lingua inglese del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. La traduzione è stata realizzata e messa a disposizione da Nctm Studio Legale Associato.
28 aprile 2020
Il DPCM 26 aprile 2020 detta le misure per la fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che avrà inizio il prossimo 4 maggio. Le nuove misure si applicheranno fino al 17 maggio.
In particolare, il DPCM:
Quanto invece alla situazione fino al 3 maggio prossimo, rimangono valide le misure del DPCM 10 aprile 2020 su:
22 aprile 2020
Politiche Industriali
Politiche Industriali
l Ministero dello Sviluppo Economico, dando seguito alle misure previste dal DL 17 marzo 2020, n.18 (DL Cura Italia)
- come modificato dall'art. 37 del DL 8 aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità)
- ha specificato che le imprese a cui è stato concesso il voucher con Decreto Direttoriale 9 marzo 2020 e con Decreto Direttoriale 16 aprile 2020
devono sottoscrivere il contratto di consulenza specialistica entro 60 giorni decorrenti dal termine del 15 maggio 2020 (ossia entro il 14 luglio 2020).
La comunicazione è disponibile sul sito del Ministero.