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DL 7 ottobre 2020 n.125 Misure urgenti connesse con la ...

07 ottobre 2020



Il Decreto Legge n.125/2020 introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID.

Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere i rischi sanitari. Tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Il decreto introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto.

Sono inoltre fatti salvi i protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie, prevedendo che possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in questo caso la necessaria “ intesa” con il Ministro della salute.

Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza COVID-19.

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020, previste nei DL 19, 33 e 83.


DPCM 7 settembre 2020

09 settembre 2020



Lo scorso 7 settembre è stato approvato il DPCM che ha prorogato al 7 ottobre 2020 le disposizioni del DPCM 7 agosto 2020 volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, sull’obbligo di tampone per chi proviene - ovvero abbia soggiornato - in Croazia, Grecia, Malta o Spagna e nell’ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 sulla sospensione delle attività del ballo.

Il nuovo DPCM ha anche aggiornato gli elenchi dei Paesi per i quali sussistono limitazioni alla mobilità (allegato 20 al DPCM) e ha ampliato le eccezioni all’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.



DPCM 14 luglio 2020

16 luglio 2020



Il provvedimento proroga fino al 31 luglio le disposizioni del DPCM 11 giugno volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, con riferimento alle attività economiche:

  • l’esercizio delle attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale continua ad essere soggetto all’applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica);
  • le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri termali, comprensori sciistici, stabilimenti balneari e di ristorazione, nonché i servizi alla persona possono svolgersi a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l’andamento della curva epidemiologica nei propri territori e abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili (i protocolli e le linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti in eventuali protocolli o linee guida nazionali);
  • lo svolgimento delle attività delle strutture ricettive è consentito nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

A questo proposito, si segnala che il nuovo DPCM ha sostituito sia le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, sia le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020.

Quanto agli spostamenti da e verso l’estero, il nuovo DPCM conferma, fino 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020. Pertanto:

  1. non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati parte dell'accordo di Schengen, il Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
  2. sono consentiti gli ingressi nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi sopra indicati e dei loro familiari, nonché gli ingressi dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo nel territorio di uno Stato membro dell’Ue;
  3. è consentito l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di paesi terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay;
  4. restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi di salute ovvero per comprovate ragioni di studio, restando in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  5. sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi: Armenia Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. È comunque consentito l'ingresso in Italia dei cittadini (e i loro familiari) degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano con residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. Tuttavia, a tali persone non possono beneficiare degli esoneri dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (c.d. quarantena) se, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato nei “Paesi vietati”.

In ogni caso, se l’ingresso in Italia avviene da Stati o territori diversi da quelli di cui al precedente n. 1 o se in tali Stati e territori (“diversi”) si è soggiornato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario. Tuttavia, sono esonerati dall’obbligo di quarantena, tra gli altri:

  • l’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • il personale viaggiante;
  • il personale sanitario in ingresso in Italia;
  • i lavoratori transfrontalieri;
  • il personale di imprese ed enti aventi sede (legale o secondaria) in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (col nuovo DPCM la trasferta può, sin dalla programmazione, avere una durata di 120 ore e non più di 72 eventualmente prorogate di ulteriori 48);
  • chiunque faccia ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e per un periodo non superiore a 120 ore.

Si segnala che ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli della dichiarazione sui motivi del viaggio, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti nei Paesi vietati. Tale previsione non si applica ai lavoratori transfrontalieri, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano e agli studenti.

 


DPCM 11 giugno 2020 - Ulteriori misure per contrastare l’emergenza ...

15 giugno 2020



Il provvedimento, che sostituisce il DPCM 17 maggio 2020 e trova applicazione dal 15 giugno e fino al 14 luglio 2020, dispone l’apertura di nuove attività, come sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri termali e attività dei comprensori sciistici. Tali attività, come quelle inerenti ai servizi alla persona, le attività degli stabilimenti balneari e di ristorazione già consentite dal precedente DPCM, possono svolgersi a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l’andamento della curva epidemiologica nei propri territori e abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili.

In continuità con il precedente DPCM, lo svolgimento delle attività delle strutture ricettive non è soggetto al vaglio regionale preventivo, purché esse siano esercitate nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Quanto alle attività produttive industriali e commerciali, il nuovo DPCM ricalca lo schema previsto dal precedente, stabilendo che sull’intero territorio nazionale continuino ad applicarsi i protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica).

Quanto agli spostamenti da e verso l’estero, il nuovo DPCM:

  1. conferma che non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell'Unione Europea, gli Stati parte dell'accordo di Schengen, il Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
  2. prevede che, fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, restando in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Conseguentemente, fino al 30 giugno, i soggetti che rientrano in Italia da tali territori sono soggetti all’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni. Tuttavia, sono esonerati dall’obbligo di quarantena, tra gli altri: 

  • l’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • il personale viaggiante;
  • il personale sanitario in ingresso in Italia;
  • i lavoratori transfrontalieri;
  • il personale di imprese ed enti aventi sede (legale o secondaria) in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  • chiunque faccia ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e per un periodo non superiore a 120 ore.

Si segnala che il nuovo DPCM continua a indicare tra gli esonerati dall’obbligo della quarantena i cittadini e i residenti in area Ue che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.


DL 19 maggio 2020, n. 34 - misure urgenti in ...

22 maggio 2020



Con uno stanziamento di 55 miliardi di euro, il DL “Rilancio” prevede un ampio spettro di interventi, tra i quali i principali riguardano:

  • misure per i lavoratori, con uno stanziamento di circa 25 miliardi di euro al fine di estendere, anche per i prossimi mesi, gli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione, i sussidi di disoccupazione e le indennità per i lavoratori autonomi, introducendo una semplificazione delle procedure di erogazione;
  • misure di sostegno alle imprese, che mobilitano circa 15 miliardi di euro, attraverso aiuti a fondo perduto, sgravi fiscali e un ampio ventaglio di incentivi volti a sostenere la riapertura in sicurezza delle attività economiche, fra i quali: l’esenzione dal versamento del saldo Irap dovuto per il 2019 e dell’acconto Irap dovuto per il 2020 per le imprese con ricavi inferiori a 250 milioni di euro, la proroga dal 30 giugno al 16 settembre dei termini per i versamenti di imposte e contributi; le agevolazioni fiscali per favorire la ricapitalizzazione, soprattutto delle PMI; il fondo Invitalia finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle PMI e il “Patrimonio rilancio” per il sostegno e il rilancio delle grandi imprese strategiche;
  • super bonus efficienza energetica e rischio sismico, con una detrazione del 110% in 5 anni o sconto in fattura erogato dal fornitore, che potrà recuperarlo come credito d’imposta cedibile ad altri soggetti, incluse le banche e gli intermediari finanziari;
  • sostegno al turismo con il taglio dell’Imu a beneficio di alberghi e stabilimenti balneari e bonus vacanze;
  • misure per le infrastrutture, l’education, la ricerca, la cultura.


Il testo del DL Rilancio è scaricabile qui.


DPCM 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del DL 25 ...

18 maggio 2020



Il DPCM, in vigore fino al 14 giugno, prevede le misure attuative del nuovo DL 33/2020 sulle aperture.

In particolare, riguardo alle attività economiche e produttive, l’art. 2 dispone che, sull’intero territorio nazionale, debbano continuare a essere rispettati i contenuti del protocollo relativo agli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo relativo ai cantieri, sottoscritto sempre il 24 aprile, nonché del protocollo relativo al settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo.

Sul tema degli spostamenti, il DPCM è intervenuto ad integrazione di quanto previsto dal DL 33/2020 prevedendo che:

  • alcune categorie di lavoratori che faranno ingresso in Italia saranno esentate dagli obblighi e dalle misure di prevenzione e protezione (sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario):
  1. equipaggio dei mezzi di trasporto e personale viaggiante
  2. cittadini e residenti nell’UE, negli Stati dell’accordo di Schengen e in altre località individuate (Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Regno Unito e Irlanda del nord), che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro
  3. lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
  4. personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore
  5. soggetti che per comprovate esigenze lavorative fanno ingresso in Italia per un periodo non superiore a 72 ore (prorogabili di ulteriori 48), i quali sono esonerati dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
  • a decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte da specifici provvedimenti emergenziali, gli spostamenti da e per l’estero, non sono soggetti ad alcuna limitazione con riguardo a: i) Stati membri dell’UE; ii) Stati dell’accordo di Schengen; iii) Regno Unito e Irlanda del nord; iv) Andorra, Principato di Monaco; v) Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
  • dal 3 al 15 giugno 2020, per comprovate esigenze lavorative saranno consentiti anche gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopra indicati.


DL 16 maggio 2020 n.33 - Ulteriori misure urgenti per ...

16 maggio 2020



Il nuovo Decreto Legge Aperture definisce la cornice normativa nazionale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, in merito allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali e agli spostamenti, prevedendo le seguenti misure:

Attività economiche e produttive
  • A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi sulla base dei protocolli adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli nazionali o, in assenza di quelli regionali, di quelli nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate con provvedimenti statali, o, nelle more, dalle Regioni.
  • Le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e le condizioni del sistema sanitario regionale. In relazione a tale situazione le singole Regioni possono introdurre misure derogatorie, rispetto a quelle nazionali.
Spostamenti
  • A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa Regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni potranno adottare o reiterare misure limitative in caso di aggravamento della situazione.
  • Fino al 2 giugno 2020 resta il divieto di spostamenti in una regione diversa, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra Regioni diverse e all’estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali in specifiche aree del territorio nazionale, in base al rischio epidemiologico.
  • In caso di quarantena, è confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.
  • Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Sanzioni
  • Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
  • Le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze attuativi, sono punite con la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
  • Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.


Bando "IMPRESA SICURA"

02 maggio 2020



Il Bando di Invitalia è rivolto alle imprese di ogni dimensione operanti in Italia e può contare su 50 milioni di euro (Fondi Inail, art 43.1 DL Cura Italia del 17 marzo 2020) comprensivi degli oneri di gestione e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti.

E' possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute per acquistare dispositivi e altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento dell’emergenza COVID-19 e le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 

Nel dettaglio sono ammissibili le spese effettuate tra il 17 marzo e la data di invio della domanda di rimborso per l’acquisto di:

  • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione quali tute e/o camici;
  • calzari e/o sovrascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa richiedente e fino a 150mila euro per impresa.

Il bando prevede 3 fasi:

  • prenotazione del rimborso da inviare dall’11 al 18 maggio 2020 attraverso uno sportello informatico dedicato; 
  • pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni ricevute, per ordine cronologico (sia quelle ammesse a presentare la domanda di rimborso sia quelle risultate non ammissibili);
  • presentazione della domanda di rimborso compilabile dal 26 maggio all’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito di Invitalia.

Al seguente link potere trovare ulteriori informazioni: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura


Traduzione in inglese del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure ...

29 aprile 2020



In allegato è disponibile il testo tradotto in lingua inglese del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. La traduzione è stata realizzata e messa a disposizione da Nctm Studio Legale Associato. 

DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del DL ...

28 aprile 2020



Il DPCM 26 aprile 2020 detta le misure per la fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che avrà inizio il prossimo 4 maggio. Le nuove misure si applicheranno fino al 17 maggio.

In particolare, il DPCM:

  • dispone un nuovo elenco di Codici ATECO (All. 3 al DPCM), che individua le attività produttive industriali e commerciali che, a partire dal 4 maggio 2020, potranno ripartire. Le attività che non potranno riavviare la produzione possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Invece, le imprese che riprenderanno le attività il 4 maggio, a partire dal 27 aprile 2020 possono svolgere liberamente, senza comunicazione al Prefetto, tutte le attività propedeutiche alla riapertura, tra le quali le attività funzionali all’attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio (es. sanificazione, pulizia, definizione percorsi ingresso e uscita, approvvigionamento DPI, installazione dispenser disinfettanti, organizzazione degli spazi comuni), nonché ogni altra attività indispensabile a garantire l’effettivo riavvio della produzione al 4 maggio (es. manutenzione, attività conservativa, accensione macchinari, approvvigionamenti);
  • dispone la prosecuzione dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, nonché delle attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari, nonché di ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • subordina lo svolgimento delle attività consentite al rispetto del Protocollo di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, al Protocollo di regolamentazione per i cantieri e a quello per i settori del trasporto e della logistica. La mancata attuazione dei Protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
  • conferma la possibilità di modificare l’elenco dei Codici ATECO con decreto del MISE prevedendo, per le attività che dovessero essere interessate, il completamento delle attività necessarie alla sospensione entro 3 giorni dall’adozione dell’eventuale DM di modifica o del provvedimento di sospensione;
  • per le attività produttive che al 4 maggio resteranno sospese, conferma la possibilità, previa comunicazione al Prefetto, di accedere ai locali aziendali per le attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, di pulizia e sanificazione, nonché di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e di ricezione in magazzino di beni e forniture;
  • conferma che il trasferimento della merce può essere effettuato sia con mezzi propri, che utilizzando terzi trasportatori.

Quanto invece alla situazione fino al 3 maggio prossimo, rimangono valide le misure del DPCM 10 aprile 2020 su:

  • le attività e i servizi c.d. essenziali (compreso il relativo Allegato), nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentiti e le attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza;
  • le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
  • le attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone, nonché le attività dell’industria della difesa e dell'aerospazio;
  • nell’ambito delle attività sospese, la possibilità di accedere ai locali aziendali per le attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e ricezione in magazzino di beni e forniture.
  • nell’ambito delle attività sospese, la possibilità di proseguire in modalità a distanza o lavoro agile.


VOUCHER CONSULENZA INNOVAZIONE - DL CURA ITALIA

22 aprile 2020

Politiche Industriali

Politiche Industriali

l Ministero dello Sviluppo Economico, dando seguito alle misure previste dal DL 17 marzo 2020, n.18 (DL Cura Italia)  - come modificato dall'art. 37 del DL 8 aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità)  - ha specificato che le imprese a cui è stato concesso il voucher con  Decreto Direttoriale 9 marzo 2020 e con Decreto Direttoriale 16 aprile 2020  devono sottoscrivere il contratto di consulenza specialistica entro 60 giorni decorrenti dal termine del 15 maggio 2020 (ossia entro il 14 luglio 2020).

La comunicazione è disponibile sul sito del Ministero.



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