Info utili per le imprese

Misure straordinarie della BCE sul trattamento delle esposizioni deteriorate

23 marzo 2020

Europa, Credito e ...

Europa, Credito e Finanza

Lo scorso 20 marzo la Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato alcune importanti misure finalizzate a concedere una maggiore flessibilità alle Banche nella valutazione delle posizioni deteriorate, in ragione dello stato emergenziale determinato dal Covid-19.


In particolare, al fine di consentire alle Banche significative (vigilate direttamente dalla BCE) di beneficiare pienamente delle garanzie e delle moratorie messe in atto dalle Autorità Pubbliche per far fronte all’emergenza, la BCE - nell’ambito della discrezionalità prevista nelle sue linee guida sugli NPL e nel relativo Addendum - ha comunicato che:

  • sarà consentita, su base temporanea, una certa flessibilità riguardo alla classificazione delle inadempienze probabili relative ai prestiti sospesi ex lege in ragione dell’emergenza Covid-19. Inoltre, nel caso le operazioni di moratoria siano assistite dalla garanzia pubblica, ai prestiti sarà applicato il trattamento preferenziale sulle esposizioni non-performing attualmente previsto per i finanziamenti garantiti dalle Agenzie ufficiali di credito all’esportazione (vale a dire una copertura minima dello 0% per sette anni nell’ambito del cosiddetto “calendar provisioning”). Le decisioni della BCE riguardano tuttavia solo il II Pilastro, dunque le azioni dell’Autorità di vigilanza. In proposito, la BCE incoraggia i legislatori europei (Commissione e Parlamento) a prendere in considerazione modifiche alla regolamentazione di vigilanza sul capitale delle Banche così da adottare a livello legislativo (dunque di I Pilastro) un simile approccio in materia di copertura delle perdite per tutte le esposizioni non-performing; 
  • sarà garantita la massima flessibilità riguardo le strategie di riduzione degli NPL, tenendo conto della natura straordinaria delle attuali condizioni di mercato.

Oltre a tali misure, la BCE, nell'ambito del suo ruolo nel campo della vigilanza prudenziale, raccomanda che nei modelli di valutazione del rischio le Banche evitino di inserire ipotesi procicliche ai fini della determinazione degli accantonamenti di capitale e adottino le regole transitorie previste dai principi contabili dell'IFRS 9 che consentono di considerare la volatilità aggiuntiva determinata dall’emergenza Covid-19, mitigandone l’effetto negativo sui bilanci.

Queste misure della BCE vanno ad aggiungersi a quelle annunciate lo scorso 12 marzo, tra le quali era concessa alle Banche la possibilità di poter utilizzare pienamente le proprie riserve di II pilastro (di capitale e di liquidità) per assorbire eventuali perdite determinate dalla situazione emergenziale o per finanziare nuovi prestiti a famiglie e imprese in deficit di liquidità. In ragione del particolare periodo di difficoltà, la BCE ha inoltre deciso di alleviare l’onere di vigilanza sulle Banche, tra l’altro rinviando di 6 mesi gli stress test e le ispezioni sui modelli di rating interno. 

Facendo seguito alle azioni intraprese dalla BCE, la Banca d’Italia, con riferimento alle Banche non significative da essa vigilate, ha quindi comunicato la propria decisione di concedere alle Banche, in relazione alle proprie materie di competenza, alcune dilazioni sugli adempimenti previsti nei prossimi mesi tra cui, in particolare, l’aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati.

ESPORTAZIONE DPI - modalità di richiesta delle autorizzazioni

20 marzo 2020

Affari Internazionali

Affari Internazionali

In relazione al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020, che subordina l'esportazione dei prodotti in oggetto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione, si trasmette di seguito il link al sito del MAECI che fornisce le istruzioni sulle modalità da utilizzare per l’inoltro delle richieste e sulle procedure di rilascio.

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/autorizzazione-all-esportazione-dispositivi-di-protezione-individuale.html

Si trasmette altresì il link al Regolamento UE il cui Allegato II riporta il modello di autorizzazione da utilizzare.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:077I:FULL&from=EN


Istruzioni per l’importazione di DPI (tra cui mascherine)

19 marzo 2020

Affari Internazionali

Affari Internazionali

A causa della grave emergenza epidemiologica causata da COVID-19, il decreto ‘Cura Italia’ e la Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in allegato) dettano le istruzioni per le importazioni delle mascherine di vario genere, in deroga alle normative vigenti.

In considerazione della crisi sanitaria che tutto il territorio nazionale sta vivendo, è ammessa l’importazione di tali beni anche privi del marchio CE, tuttavia nel decreto è specificata la procedura da seguire:

 

Art. 15 (comma 3):

I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti…”

 

Si evidenzia che l’Art. 6 dello stesso provvedimento stabilisce che – fino al termine dello stato di emergenza - il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione in proprietà di questi beni, corrispondendo al proprietario il 100% del valore della merce al 31 dicembre 2019.

 

Richiamiamo inoltre particolare attenzione a quanto disposto dalla Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (pubblicato in data odierna) che - relativamente all’importazione di DPI ad uso privato – stabilisce:

“Caso 2

Acquisto da Privato italiano da produttore estero per destinazioni private (es Azienda per i suoi operai)

  1. Anche in questo caso la procedura di sdoganamento sarà accelerata ma sarà necessario che l’importatore presenti a mezzo spedizioniere o casa di spedizione una dichiarazione doganale di importazione secondo le procedure ordinarie, inviando una mail alla Dogana interessata circa l’arrivo delle spedizione al fine di ottenere un celere svincolo.
  2. Sarà assolto dazio e IVA.”

 

Si sottolinea tuttavia che tali disposizioni hanno efficacia per una durata temprale di 72 ore a partire dalla data di pubblicazione della direttiva.


NUOVE MISURE DALL'EUROPA PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS

19 marzo 2020

Europa

Europa

DALLA COMMISSIONE UE AL VIA NUOVE REGOLE PER GLI AIUTI DI STATO 

La Commissione UE approverà oggi un Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, che consente ai Governi di: 

  • istituire sovvenzioni dirette (o agevolazioni fiscali) fino a € 500.000 per impresa; 
  • fornire garanzie statali agevolate sui prestiti bancari;
  • consentire prestiti pubblici e privati con tassi di interesse agevolati. 

L’obiettivo di questo intervento è che le imprese abbiano la liquidità per continuare a operare o per bloccare temporaneamente le loro attività, se necessario, e che il supporto raggiunga le aziende che ne hanno bisogno.

Il nuovo quadro temporaneo riconoscerà l’importante ruolo del settore bancario nel far fronte agli effetti economici dell’epidemia Covid-19, incanalando gli aiuti ai clienti finali, in particolare le piccole e medie imprese.

Il nuovo quadro normativo si unirà senza sostitirli, a tutti gli strumenti attualmente in vigore con l’obiettivo di rafforzare l’intervento statale innalzando le soglie e le intensità consentite fino ad ora. 

LA BCE METTE IN CAMPO UN PIANO D'EMERGENZA PER 750 MILIARDI 

La BCE scende in campo con un intervento eccezionale contro il coronavirus, un nuovo Quantitative Easing di 750 miliardi di euro. 

L'obiettivo é contrastare i gravi rischi per il  meccanismo di trasmissione della politica monetaria e per le prospettive della zona euro derivanti dall'epidemia e dalla crescente diffusione del coronavirus. Il programma di acquisti terminerà quando il Consiglio Direttivo della BCE giudicherà che la crisi derivante dall'epidemia di coronavirus sarà finita ma in ogni caso non prima della fine dell'anno.

La decisione di lanciare il 'Pandemic Emergency Purchase Programme' (Pepp) e' arrivata dopo una giornata difficile per lo spread. Il differenziale ha visto sfiorare quota 320 per poi ripiegare.

Attraverso questo nuovo Quantitative Easing la BCE comprerà titoli pubblici e privati, inclusi titoli greci e i commercial paper (titoli di credito delle imprese privi garanzia).

La BCE si è detta anche pronta a rivedere i limiti di acquisto dei bond QE. Nella misura in cui alcuni limiti autoimposti potrebbero ostacolare l'azione che la BCE è tenuta a intraprendere per adempiere al suo mandato, il suo Consiglio Direttivo prenderà in considerazione la possibilità di rivederli nella misura necessaria per rendere la sua azione proporzionata ai rischi da affrontare. 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

18 marzo 2020



In questo articolo pubblicato, a firma del Professor Michele Lepore, su Il Sole 24 Ore di oggi si chiarisce che “i datori di lavoro, rispetto al coronavirus, dovranno dimostrare di aver attuato tutte le misure di prevenzione e protezione specifiche, dettate dalle norme speciali emergenziali e non dovranno, al contrario, dimostrare di aver effettuato un aggiornamento della valutazione dei rischi con interventi di autonomia gestionale eventualmente anche difformi da quelli previsti dalle norme speciali”. 

DL 17 marzo 2020, n. 18 - c.d. DL Cura ...

18 marzo 2020



Il Decreto Legge cosiddetto Cura Italia, che contiene misure volte al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per imprese, lavoratori e famiglie, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

In sintesi alcune delle misure in esso contenute:

FISCO
  • sospensione, senza limiti di fatturato dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
  • differimento scadenze dal 16 al 20 marzo del termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione; 
  • disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi non superiori a euro 400.000, sulle fatture di marzo e aprile;
  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate;
  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
  • per affitti commerciali, credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione di marzo;
  • disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico, nonché di trasporto navale, come la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
  • la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici per le associazioni e società sportive;
  • misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.

LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI
  • cassa integrazione in deroga estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti di tutti i settori produttivi, anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria, per un massimo di 9 settimane;
  • indennizzo di 600 euro, mensile, non tassabile per i lavoratori autonomi e le partite IVA, tra cui Co.Co.Co e stagionali dei settori del turismo e stabilimenti termali;
  • per 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il datore di lavoro non potrà procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Sospese, inoltre, le procedure di licenziamento pendenti avviate dopo il 23 febbraio;
  • estensione della possibilità di accedere all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid 19" anche ai lavoratori dipendendenti iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano piu di 5 dipendenti;
  • equiparazione alla malattia della quarantena;
  • congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% della retribuzione per i genitori lavoratori o in alternativa bonus baby sitter;
  • per il trasporto aereo, incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e costituzione per Alitalia di una nuova società interamente controllata dal MEF;
  • incremento della dotazione dei contratti di sviluppo;
  • incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro;
  • premio di 100 euro non tassabili, in proporzione ai giorni lavorati, ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40 mila euro, che hanno svolto prestazione sul luogo di lavoro.

CREDITO E SOSTEGNO ALLE PMI 
  • moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza) -> clicca qui per scoprire i chiarimenti del MEF
  • potenziamento del fondo di garanzia PMI, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti;
  • rafforzamento dei Confidi per le microimprese;
  • costituzione presso il MAECI di un Fondo per la promozione integrata;
  • immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;
  • possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul FIR;
  • introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di CDP, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi; 
  • incentivo alla cessione dei crediti deteriorati mediante conversione delle attività fiscali differite in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
  • istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e disposizioni per il settore della cultura; 
  • norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei;
  • aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo.


 SANITÀ E PROTEZIONE CIVILE
  • coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il SSN;
  • incremento del Fondo emergenze nazionali di 1,65 miliardi;
  • il finanziamento dell’aumento dei posti letto; 
  • obbligo per le strutture private di mettere a disposizione il personale sanitario, i locali e le proprie apparecchiature;
  • autorizzazione ad Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale;
  • possibilità per la Protezione civile di requisire presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni necessari. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili;
  • anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, per velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari.

ULTERIORI MISURE

  • norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
  • rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti.


Clicca qui per leggere l'audizione di Confindustria.


FAC SIMILE PER ADOZIONE PROTOCOLLO AMBIENTI DI LAVORO

17 marzo 2020



In allegato è disponibile fac-simile per l'adozione, in ogni singola impresa, del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo scorso. Si tratta di uno strumento da mettere a disposizione delle imprese per facilitare l'adozione del Protocollo aziendale che occorre implementare per proseguire l'attività in sicurezza. 


In fondo al fac-simile, è disponibile il modello per l'informativa sul trattamento dei dati personali da utilizzare per l'accesso di terzi negli ambienti aziendali, adattandolo ai controlli che saranno declinati nei rispettivi contesti. Il modulo potrà essere utilizzato per rendere sia l'informativa al personale e, in questo caso, il documento costituirà integrazione delle informative già rese ai lavoratori nel corso del tempo, sia agli esterni sottoposti ai controlli (es. fornitori, trasportatori, visitatori).



Linee guida Commissione UE per gestione frontiere - COVID19

16 marzo 2020

Europa

Europa

La Commissione Europea ha appena pubblicato le sue “Linee guida per le misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali”.

Le linee guida vogliono offrire un orientamento generale a tutti gli Stati membri, nel tentativo di coordinare il traffico delle merci e i controlli sanitari alle frontiere interne ed esterne dell’UE. In generale, la Commissione UE chiede agli Stati membri di evitare misure che compromettano l’integrità del mercato unico delle merci, in particolare delle catene di approvvigionamento, e  qualsiasi pratica discriminatoria verso i cittadini UE.

Trasporto di merci e servizi

  • I trasporti di emergenza devono avere la priorità nel sistema di trasporto (cd. corsie verdi) e le misure di controllo non devono compromettere la continuità delle attività economiche e dovrebbero preservare il funzionamento delle catene di approvvigionamento, soprattutto per beni essenziali (alimenti, forniture mediche).
  • Le restrizioni degli Stati al trasporto di merci e passeggeri per motivi di salute pubblica possono avvenire solo se trasparenti (documenti pubblici), debitamente motivate (secondo raccomandazioni OMS), proporzionate (non oltre il necessario), pertinenti (adattata alla modalità di trasporto) e non discriminatorie.
  • Eventuali restrizioni devonmo essere comunicate alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri in modo tempestivo e prima di essere attuate, ad eccezione delle norme di emergenza per l’aviazione.
Fornitura di beni
  • Gli Stati membri devono preservare la libera circolazione di tutte le merci e soprattutto devono garantire la catena di approvvigionamento di prodotti essenziali (medicinali, attrezzature mediche, prodotti alimentari essenziali e deperibili, animali vivi) e devono designare corsie prioritarie (cd. corsie verdi) e considerare l’eventuale annullamento dei divieti di transito esistenti nel fine settimana.
  • Non devono essere imposte ulteriori certificazioni per le merci che circolano legalmente nel mercato unico, ricordando che non ci sono prove che il cibo sia una fonte di trasmissione del virus.
  • I lavoratori dei trasporti, in particolare ma non solo quelli che consegnano beni essenziali, dovrebbero poter circolare attraverso le frontiere secondo necessità e la loro sicurezza non dovrebbe in alcun modo essere compromessa.
  • Gli Stati membri devere garantire un approvvigionamento costante per soddisfare le esigenze sociali, evitando acquisti compulsivi dovuti all’interruzione della catena di approvvigionamento, rafforzando i nodi di trasporto (porti, aeroporti, centri logistici) secondo necessità.
Misure relative alla salute
  • Gli Stati membri devono adottare misure appropriate per le persone contagiate, con assistenza sanitaria adeguata.
  • Si raccomanda di utilizzare le seguenti misure alle frontiere esterne: screening d’ingresso (primario e secondario) per valutare eventuali sintomi; compilazione della documentazione di viaggio (p.e. modulo di localizzazione per passeggeri, dichiarazione marittima di salute per le navi in ​​arrivo); fornire materiale informativo ai viaggiatori; misure di screening di uscita, per impedire ai viaggiatori infetti di viaggiare; isolamento dei casi sospetti e trasferimento dei casi reali in una struttura sanitaria, concordando le modalità di gestione di questi casi tra le due autorità di frontiera.
  • È opportuno stabilire procedure operative standard e garantire un numero sufficiente di personale formato di conseguenza; fornire dispositivi di protezione per tutti gli operatori; informare e aggiornare tutto il personale interessato (sanitario, sicurezza, polizia, dogana, portuale, servizi di pulizia). Queste misure devono essere adottate da o sotto il controllo delle autorità sanitarie, in collaborazione con le autorità di frontiera.
Frontiere esterne
  • I cittadini europei e non che attraversano le frontiere esterne per entrare nello spazio Schengen devono essere soggette a controlli sistematici ai valichi di frontiera (controlli sanitari compresi).
  • Gli Stati membri possono rifiutare l’ingresso a cittadini di Paesi terzi, se non residenti e con sintomi rilevanti, oppure se ritenuti una minaccia per la salute pubblica. Le misure alternative al rifiuto di ingresso (es. isolamento o quarantena) sono applicabili se ritenute più efficaci.
  • Qualsiasi decisione di rifiuto d’ingresso deve essere proporzionata e non discriminatoria, ossia se ritenuta adeguata e necessaria dalle autorità sanitarie.
Confini interni
  • Gli Stati membri possono ripristinare i controlli temporanei alle frontiere interne, se giustificati dal rischio di pandemia, ma tutti Stati membri devono notificare il ripristino dei controlli secondo quanto indicato dal codice frontiere Schengen (Regolamento UE 2016/399).
  • I controlli devono essere proporzionati e nel rispetto della salute degli interessati, senza rifiutare l’ingresso alle persone malate.
  • I controlli sanitari delle persone in ingresso negli Stati membri non richiedono l’introduzione formale di controlli alle frontiere interne.
  • Le garanzie della Direttiva sulla libera circolazione devono essere garantite a tutti i cittadini UE, soprattutto senza discriminare tra cittadini degli Stati membri e cittadini UE residenti. Uno Stato membro non può negare l’ingresso ai cittadini UE o ad altri cittadini terzi residenti, ma deve facilitare il transito di chi sta rientrando a casa. Gli Stati membri possono adottare misure adeguate (es. obbligo  di autoisolamento), solo se le misure sono imposte anche ai propri cittadini.
  • I controlli alle frontiere interne devono evitare di creare traffico e assembramenti, che hanno ricadute negative sulla salute pubblica, facilitando il transito dei frontalieri, soprattutto di chi lavora nel settore sanitario, alimentare e in altri servizi essenziali per garantire la continuità delle attività.
  • Gli Stati membri devono coordinarsi sui controlli sanitari al confine per evitare sovrapposizioni e tempi di attesa e, in particolare gli Stati membri limitrofi, devono coordinarsi per garantire l’efficacia e la proporzionalità delle misure adottate.


PACCHETTO UE - EMERGENZA COVID-19

16 marzo 2020

Europa

Europa

Il pacchetto UE sull'emergenza Covid-19 è composto dai seguenti documenti:

  • una Comunicazione che riassume tutte le azioni che l’UE intende assumere (sul fronte della disponibilità di dispositivi di protezione e di materiali medici; in materia di politica economica e fiscale; sul fronte della regolamentazione bancaria, in materia di trasporti e circolazione delle merci, in relazione agli aiuti di Stato);
  • una serie di allegati, con specifiche in materia di medical equipment e aiuti di Stato;
  • una Proposta di Regolamento legata all’istituzione di una “Corona response investment initiative” della dotazione di 37bln € (rispetto ai 25 che la stessa Commissaria aveva annunciato giorni fa);
  • una Proposta di Regolamento sulla “slot allocation” per il trasporto aereo;
  • un Regolamento, già in Gazzetta Ufficiale UE (e che resterà in vigore per un periodo di sei settimane), che sottopone l’export extra-UE, di alcune categorie di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ad un’autorizzazione preventiva.


Inoltre, cliccando qui potete scaricare una nota di Confindustria che approfondisce il Pacchetto UE.

EFSA: Coronavirus, non ci sono prove che il cibo sia ...

12 marzo 2020



L'EFSA dichiara che attualmente non ci sono prove che il cibo sia fonte o via di trasmissione probabile del virus.

Come noto, l'EFSA  European Food Safety Authority è un'agenzia dell'Unione Europea con sede a Parma, che fornisce attività di consulenza specialistica per consentire alle Istituzioni europee di prendere decisioni efficaci e puntuali in materia di gestione del rischio, con l'obiettivo di proteggere la salute dei consumatori europei e la sicurezza del cibo e della catena alimentare.

Il comunicato integrale è disponibile al seguente LINK

DPCM 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del DL ...

12 marzo 2020



Il nuovo DPCM 11 marzo 2020 dispone, fino al 25 marzo, le seguenti misure:

  • fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (alimentari, supermercati, farmacie, benzinai, e-commerce, edicole, lavanderie, elettrodomestici), sono sospese le attività commerciali al dettaglio, i servizi di ristorazione, le attività inerenti i servizi alla persona;
  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo;
  • il trasporto pubblico locale è riprogrammato al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza di un metro, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni (per questi ultimi due punti si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali).


Il Fondo di Garanzia per le PMI conferma in automatico ...

11 marzo 2020

Credito e Finanza

Credito e Finanza

In ragione dell'emergenza COVID-19, il Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI ha preso atto dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 - sottoscritto lo scorso 6 marzo da Confindustria, ABI e dalle altre Associazioni di rappresentanza delle imprese - e ha deliberato la conferma automatica dell’intervento del Fondo in caso di prolungamento dei finanziamenti garantiti.

Nel dettaglio sarà confermata, senza valutazione del merito di credito di PMI e professionisti, la garanzia sui finanziamenti per i quali venga comunicata da banche e confidi la variazione in aumento della durata del finanziamento garantito, connessa sia alla sospensione dei finanziamenti a medio-lungo termine sia all’allungamento della durata ai sensi di quanto previsto dall’Accordo e dall’Addendum.

La conferma riguarderà anche operazioni che prevedano condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'Accordo e operazioni realizzate da intermediari finanziari non aderenti all'Accordo ma con caratteristiche analoghe a quelle previste dall'Accordo e dall'Addendum.


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