Statuto dal 1934 al 1944

Art. 1 La Confederazione fascista degli industriali, costituita ai sensi delle legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta gli interessi generali dell’industria nazionale e ne promuove lo sviluppo secondo i dettami della Carta del Lavoro.
Ad essa aderiscono, in armonia col disposto dell’art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163 e degli articoli 5,6 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 tutte le associazioni sindacali giuridicamente riconosciute degli esercenti imprese industriali ed aziende artigiane, dei proprietari di fabbricati e degli esercenti di imprese affini od ausiliarie delle suddette che per disposizione del Ministero delle corporazioni, siano attribuite alla sua competenza, nonché le Associazioni sindacali legalmente riconosciute dei dirigenti le imprese inquadrate.
Aderiscono inoltre alla Confederazione gli enti e gli istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all’art. 4 della legge 3 aprile 126, n. 563, dalle Associazioni aderenti. Fanno parte della Confederazione gli Enti ed Istituti assistenziali da essa costituiti per gli stessi scopi.
La Confederazione ha sede in Roma e, per le sue finalità statuarie, estende la sua competenza in tutto il territorio del Regno.


Art. 2 La Confederazione cura il coordinamento delle attività delle Associazioni aderenti, al fine di realizzare la massima unità di indirizzo nell'esame e nella definizione dei problemi e delle questioni di carattere generale che interessino le Associazioni stesse, e mantiene la disciplina delle medesime per il migliore conseguimento degli scopi ad esse assegnati dalle leggi, dalla dichiarazione terza della Carta del Lavoro e dai rispettivi statuti.
Sovraintende alla gestione economico-finanziari delle associazioni e provvede alla costituzione ed al funzionamento dei servizi d’interesse comune.


Dove siamo
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