Info utili per le imprese

GARANZIA ITALIA

21 aprile 2020

Credito e Finanza

Credito e Finanza

E' stata avviata l'operatività di “Garanzia Italia”, il nuovo strumento per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legge n. 23/20 (DL Liquidità).

Di seguito il link ai comunicati stampa di SACE e di ABI con i quali viene data notizia dell'avvio:


Il portale dedicato all'inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia è disponibile sulla pagina www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia, dove si trova anche un simulatore un simulatore che fornisce una prima indicazione dell’importo finanziabile.

In allegato, inoltre, la Circolare ABI sull'avvio dello strumento, che riporta anche il “Manuale Operativo” e le “Condizioni generali” del contratto di garanzia.



COVID-19 - monitoraggio WTO delle disposizioni al commercio

16 aprile 2020



Cliccando qui è disponibile la lista delle disposizioni al commercio adottate nel contesto dell’emergenza COVID-19, predisposta dal WTO, relativamente a ciascun Paese.

Si tratta per lo più di misure restrittive, sebbene la lista includa anche talune sospensioni tariffarie.

La lista riguarda soltanto le misure notificate al WTO e che dal sito dell’Organizzazione, dedicata al monitoraggio di tali disposizioni, è possibile accedere agli aggiornamenti. 




Traduzione in inglese del DL n.19 del 25 marzo 2020 ...

16 aprile 2020



In allegato è disponibile il testo tradotto in lingua inglese del DL n.19 del 25 marzo 2020 e del DPCM del 10 aprile 2020.Le traduzioni sono realizzate e messe a disposizione da Nctm Studio Legale Associato 

DPCM 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del DL ...

15 aprile 2020



Il nuovo DPCM proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio prossimo.

Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma le eccezioni alla sospensione, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:

  • attività indicate nell’Allegato 3, individuate sulla base del Codice ATECO. La lista dei Codici è stata integrata rispetto a quella di cui al DM 25 marzo 2020 inserendo, per quel che riguarda il settore industriale, alcuni Codici del settore del legno (16), della fabbricazione di utensileria e parti intercambiabili di macchine utensili (25.73.1) e quelli relativi alla fabbricazione di componenti e schede elettroniche (26.1) e alla fabbricazione di computer (26.2);
  • attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite. Ai fini della prosecuzione, il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva, senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione;
  • attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate;
  • attività dell’industria della difesa e dell'aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica, previa comunicazione al Prefetto;
  • servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito:

  • l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
  • la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.

Il nuovo DPCM conferma poi: i) per tutte le attività non sospese, l’applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali; ii) la possibilità per le attività sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; iii) il monitoraggio a livello regionale e ministeriale (Sviluppo Economico, Interno e Lavoro) delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti, anche di sospensione, adottati dal Prefetto.

Infine, per quel che riguarda gli altri settori si segnala, tra le altre, la riapertura delle attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria e della vendita al dettaglio di libri e vestiti per bambini e neonati.


COVID-19 e impossibilità di adempiere: cosa fare? 8 Raccomandazioni per ...

10 aprile 2020

Affari Internazionali

Affari Internazionali

Confindustria, in collaborazione con ICC Italia Camera di Commercio Internazionale, ha elaborato un documento contenente 8 Raccomandazioni per le imprese impossibilitate a far fronte agli impegni contrattuali a causa dell’emergenza COVID-19.

In particolare, il documento si riferisce alle ipotesi in cui i contratti in corso di esecuzione abbiano una clausola di forza maggiore e fornisce suggerimenti utili ai fini della corretta applicazione della stessa. Molte delle indicazioni contenute nel documento potrebbero risultare opportune anche nel caso in cui il contratto non contempli la clausola di forza maggiore, fermo restando in ogni caso quanto previsto dalla legge applicabile al contratto.

Si ricorda che le 8 Raccomandazioni hanno uno scopo puramente informativo, pertanto, risultano sempre fondamentali l’analisi delle previsioni contrattuali, l’individuazione del diritto applicabile al contratto e la valutazione puntale delle circostanze del caso concreto.

In allegato, il documento con le 8 Raccomandazioni e le slide illustrative.


Raccomandazione UE sull'uso di dati di applicazioni mobili

09 aprile 2020

Europa

Europa

La Commissione europea ha pubblicato una Raccomandazione contenente una serie di misure e azioni volte a sviluppare un approccio comune nell’uso di dati di applicazioni mobili in risposta alla pandemia Coronavirus.

La Raccomandazione definisce un percorso per l’adozione, insieme agli Stati membri, di un pacchetto di misure incentrato su due aspetti:

  • un approccio coordinato e paneuropeo per l’utilizzo delle applicazioni mobili al fine di tracciare e allertare gli utenti e consentire ai cittadini di adottare misure di distanziamento sociale efficaci e più mirate;
  • un approccio comune per il monitoraggio dell’evoluzione del virus mediante dati di geolocalizzazione aggregati e anonimizzati, al fine di fornire anche utili indicazioni per l’elaborazione di prossime strategie per la riapertura.

Come auspicato da Confindustria e veicolato tramite lo statement redatto in seno alla Digital Task Force di BusinessEurope, la Commissione emanerà orientamenti anche in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata in stretto coordinamento con l’European Data Protection Board (EDPB). La Commissione europea invita inoltre gli Stati membri a intraprendere queste azioni con urgenza e in stretta collaborazione con altri Stati membri, la Commissione e tutte le parti interessate.

La Raccomandazione definisce infine i principi fondamentali per l’uso di tali dati nel rispetto dei diritti fondamentali dell’UE, quali la tutela della vita privata e la protezione dei dati. Definisce inoltre:

  1. misure volte a evitare il proliferare di applicazioni non compatibili con il diritto dell’Unione;
  2. a sostenere la necessità di interoperabilità e a promuovere soluzioni comuni;
  3. meccanismi di governance da applicare da parte delle autorità sanitarie pubbliche e in cooperazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC);
  4. la condivisione di buone pratiche per lo scambio di informazioni sul funzionamento delle applicazioni;
  5. la condivisione dei dati con i pertinenti organismi epidemiologici pubblici, compresa la condivisione dei dati aggregati con l'ECDC.

Quanto alle prossime tappe, entro il 15 aprile gli Stati membri, insieme alla Commissione e in collaborazione con il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), elaboreranno un pacchetto di strumenti per un approccio paneuropeo per le applicazioni mobili.

Gli Stati membri dovrebbero riferire in merito alle misure intraprese entro il 31 maggio e renderle accessibili agli altri Stati membri e alla Commissione per una valutazione. La Commissione valuterà i progressi compiuti e pubblicherà relazioni periodiche a partire dal giugno 2020 e per tutta la durata della crisi, raccomandando azioni e/o provvedendo all’eliminazione graduale delle misure non più necessarie.




DL 8 aprile 2020 n.23 - Liquidità e ulteriori misure ...

09 aprile 2020



Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su quattro principali ambiti: liquidità, materia societaria e fallimentare, fisco, golden power. I capitoli più positivi, che recepiscono in modo determinante le priorità e le proposte segnalate da Confindustria, sono quelli della liquidità e degli interventi in tema concorsuale e societario.

1. Liquidità 

Fondo di garanzia

  • garanzie a titolo gratuito fino al 31/12/2020. La garanzia coprirà tra il 80% e il 100% dell’importo finanziato, in funzione della dimensione delle imprese e della tipologia di operazione. La dotazione del Fondo è incrementata per 1,5 miliardi di euro. Attraverso questo stanziamento il Fondo potrebbe favorire la concessione di nuovi finanziamenti per oltre 50 miliardi
  • importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro

    • ammesse le imprese fino a 499 dipendenti
    • rafforzato intervento a garanzia di portafogli di finanziamenti 

Intervento SACE

  • prevista garanzia per un impegno finanziario totale di 200 miliardi di euro (di cui 30 destinati alle PMI) in favore di banche che effettuino finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese di grandi dimensioni; possono accedere le PMI se hanno esaurito la capacità di accesso al Fondo di garanzia. La garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato in base alle dimensioni dell'impresa
  • garanzia subordinata a una serie di condizioni, tra cui l'impossibilità di distribuzione di dividendi e la destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive in Italia e la gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali 
  • rafforzamento del sostegno pubblico all’esportazione, con un sistema di coassicurazione che libera ulteriori 200 miliardi 

2. Societario e fallimentare

  • rinvio al primo settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi
  • non operatività, fino al 31 dicembre 2020, degli obblighi di riduzione del capitale, per perdite al di sotto del limite legale che si sono verificate nel corso degli esercizi chiusi entro la stessa data, nonché della causa di scioglimento di società per riduzione o perdita del capitale sociale
  • principi di redazione del bilancio in corso nel 2020: possibilità di operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente al 23 febbraio 2020
  • non operatività, fino al 31 dicembre 2020, del meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci
  • proroghe di termini sia ai fini dell’esecuzione di concordati o accordi di ristrutturazione già omologati che ai fini della presentazione di nuovi piani e proposte concordatari o nuovi accordi di ristrutturazione
  • improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020
  • sterilizzazione dei termini per proporre  azione revocatorie 

3. Fisco

  • sospensione, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali  IRPEFIVA e contributi previdenziali e INAIL:
    • per i soggetti con ricavi 2019 ≤ 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019;
    • per i soggetti con ricavi 2019 > 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 50% dei ricavi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019
  • Per le imprese con sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza: versamenti IVA di aprile sono sospesi, a prescindere da soglie di ricavo e riduzione di fatturato
  • Acconti IRES e IRAP: disapplicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento, a condizione che la differenza tra quanto dovuto e quanto versato non sia superiore al 20%
  • Certificazioni Uniche: possibile consegnarle ai dipendenti entro il 30 aprile; non è sanzionato il ritardo dell’invio all’Ag. Entrate purché effettuato entro il 30 aprile
  • Ritenute appalti: i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina rilasciati dall’Ag. Entrate entro febbraio, restano validi fino a giugno
  • Credito di imposta sanificazione: esteso anche all’acquisto di DPI e per l’istallazione di altri dispositivi di sicurezza
  • Cessioni di farmaci: non rilevanti ai fini IVA le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole

4. Rafforzamento Golden Power nei settori strategici e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

In allegato anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate con cui vengono forniti chiarimenti sulle misure fiscali.

COVID-19: Sospensione dei dazi e dell’IVA sull’import di attrezzature mediche ...

03 aprile 2020

Affari Internazionali

Affari Internazionali

Nella giornata di oggi 3 aprile, la Commissione europea ha adottato la Decisione n. 2146 con cui sospendere temporaneamente i dazi doganali e l'IVA sulle importazioni dai paesi terzi di dispositivi medici e di protezione necessari a contenere la pandemia da Coronavirus.

Il provvedimento – disponibile in allegato – riguarda nel dettaglio mascherine facciali, dispositivi di protezione, kit di analisi, ventilatori e altre attrezzature mediche e avrà efficacia retroattivamente dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio, con la possibilità di ulteriore proroga.

A beneficiare della sospensione saranno tuttavia solo organizzazioni pubbliche (entità statali inclusi gli ospedali, regioni ed enti locali) o organizzazioni filantropiche riconosciute dalla autorità dei singoli stati membri e a condizione che i prodotti importati siano resi disponibili gratuitamente.

Non è pertanto previsto che si applichi a imprese o strutture private.


DPCM 1 aprile 2020

02 aprile 2020



Il DPCM 1 aprile 2020 proroga fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle misure di contenimento nazionali adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

Quanto alla sospensione delle attività produttive, si ritiene che la proroga sia da riferirsi sia alle disposizioni del DPCM 22 marzo 2020, espressamente indicato dall’art. 1, comma 1 del nuovo DPCM, sia a quelle del DM 25 marzo 2020, richiamato nelle premesse del nuovo DPCM.


CHIARIMENTI DEL MEF IN MERITO ALL'ART. 56 DEL DL 18/2020

31 marzo 2020



Il MEF ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito all'articolo 56 del DL 18/2020 rispondendo ad alcune alle questioni sollevate da Confindustria.

In particolare, il MEF, tra le altre cose, specifica che:

  • riguardo al piano di rimborso del finanziamento oggetto di moratoria, in caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.

In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono dovuti dal soggetto finanziato alla banca e sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo. La banca non potrà invece applicare commissioni in relazione all'operazione di sospensione

  • le PMI appartenenti a gruppi di dimensioni maggiori secondo quanto disposto nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE non possono chiedere la sospensione;
  • rientrano nella sospensione tutte le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo), anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata;
  • la moratoria si applica a tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall’art. 56 comma 2;
  • il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata;
  • possono essere sospesi anche i finanziamenti contratti per effettuare lavori di efficientamento energetico;
  • le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99;
  • il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.


Ordinanza Commissario Straordinario n.6 28 marzo 2020 - Istruzioni per ...

30 marzo 2020



  • L’ordinanza prevede che l’Agenzia delle Dogane debba adottare ogni azione utile allo sdoganamento diretto e celere dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del COVID 19.
  • Il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID 19, in particolare, ha definito una procedura di svincolo diretto per le importazioni del materiale DPI destinato a determinati soggetti indicati nell’ordinanza.
  • Le esportazioni di tale materiale, unitamente all’esportazione dei ventilatori polmonari sono tuttora vietate dalle ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile.
  • L’art. 2 dell’ordinanza commissariale n.6/2020 prevede una specifica procedura per lo sdoganamento diretto e ultrarapido di DPI qualora questi dispositivi siano destinati a:
  1. Regioni e Province autonome
  2. Enti locali
  3. Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici
  4. Strutture ospedaliere pubbliche ovvero accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza
  5. Soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico cosi come previsti dal DPCM 22 marzo, modificato dal DPCM 25 marzo 2020

I dispositivi destinati a soggetti diversi da quelli indicati sono requisibili su disposizione del Commissario straordinario.



MAPPATURA DELLE COMPETENZE IN R&S NELLE IMPRESE

27 marzo 2020

Politiche Industriali

Politiche Industriali

In coerenza con le iniziative promosse a livello Ministeriale,  Confindustria, attraverso il proprio sistema associativo, sta promuovendo una mappatura delle imprese per individuare progetti di Ricerca e Innovazione, prodotti, competenze e  infrastrutture utili nella definizione di soluzioni innovative per combattere e prevenire la diffusione del Covid-19. 

Obiettivo é  far emergere la potenziale offerta del sistema di ricerca industriale italiano al fine di poter partecipare attivamente alle azioni che si stanno definendo in Europa e a livello nazionale per supportare l’individuazione in tempi rapidi di risposte innovative all'attuale emergenza. 

Si invitano le imprese interessate a compilare il format allegato, visionando preventivamente l'informativa sul trattamento dei dati allegata, e a rinviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: mappatura_imprese_R&[email protected]


start portlet menu bar

Programmi europei a gestione diretta 2014-2020

Display portlet menu
end portlet menu bar
Dove siamo
Complementary Content
${loading}