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Protocollo di Legalità 2010 tra Confindustria e Ministero dell'Interno L'Atto aggiuntivo e le nuove Linee Guida attuative

25 febbraio 2014 | Affari Legislativi

Come anticipato nella News del 22 gennaio 2014, il Delegato di Confindustria per la Legalità, Antonello Montante, e il Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, hanno siglato l’Atto aggiuntivo (di seguito anche “Atto”) al Protocollo di Legalità che è stato sottoscritto il 10 maggio 2010 (di seguito, “Protocollo”, su cui si veda la Circolare dell’Area Organizzazione e Sviluppo Associativo, n. 19374 del 14 gennaio 2011) e rinnovato il 19 giugno 2012.

 

L’Atto aggiuntivo è il risultato dell’attività svolta, nel corso del 2013, dai rappresentanti delle Parti firmatarie, riuniti nella Commissione per la Legalità, per superare alcuni ostacoli all’attuazione del Protocollo, derivanti dalla nuova disciplina della documentazione antimafia, entrata in vigore il 13 febbraio 2013 (cfr. D. Lgs. n. 159/2011, Libro II, cd. Codice antimafia, su cui v. Circolare Area Affari Legislativi n. 19605 del 6 marzo 2013).

 

In particolare, a decorrere da tale data, è stata eliminata la legittimazione delle Camere di Commercio a rilasciare i certificati camerali con dicitura antimafia, che rappresentavano un importante strumento di attuazione del Protocollo. Inoltre, le nuove disposizioni non prevedono più la possibilità dei privati di rivolgersi direttamente alla Prefettura competente per ottenere il rilascio della documentazione antimafia.

 

Tale nuova disciplina ha comportato, sul piano generale, l’esigenza di introdurre semplificazioni nelle  procedure di rilascio della documentazione antimafia e, sul piano dell’implementazione del Protocollo, l’impossibilità di dare seguito alle relative previsioni. Pertanto, Confindustria ha avviato un fitto confronto con le Istituzioni competenti, da un lato, per proporre misure di semplificazione sia normativa che procedurale, dall’altro per consentire alle imprese e alle Associazioni del Sistema di proseguire o avviare il percorso di legalità definito nel 2010.

 

Pertanto, in considerazione della ratio del Protocollo e della volontà delle Parti firmatarie di rafforzare la reciproca collaborazione per contrastare le infiltrazioni criminali nell’economia, la Commissione per la Legalità ha disciplinato nell’Atto aggiuntivo il meccanismo che consentirà alle imprese associate aderenti al Protocollo di attestare la propria affidabilità e di verificare quella dei propri partner, fino all’attivazione della Banca dati nazionale della documentazione antimafia. In particolare, viene affidato alle Associazioni il compito di trasmettere alle Prefetture competenti l’elenco delle imprese aderenti al Protocollo e dei rispettivi vendors, ai fini del rilascio della informazione ovvero della comunicazione antimafia.

 

A tal fine, la Commissione per la Legalità ha approvato la nuova versione delle Linee Guida di attuazione del Protocollo che sostituisce i due precedenti documenti attuativi (prima edizione delle Linee Guida e  Documento del marzo 2012) e ne aggiorna i contenuti alle novità normative, nonché alle esigenze di semplificazione e chiarimento provenienti dal sistema imprenditoriale. Risulta inoltre valorizzato il collegamento tra l’adesione al Protocollo del 2010 e il ricorso agli ulteriori strumenti di legalità previsti dall’ordinamento e sostenuti da Confindustria, quali il rating di legalità e le white list.

 

Le principali novità previste dalle nuove Linee Guida riguardano: i) l’innalzamento della soglia di rilevanza dei contratti tra privati da 10.000 a 20.000 euro; ii) l’intermediazione dell’Associazione di riferimento ai fini della richiesta di rilascio della pertinente documentazione antimafia, riguardante l’impresa aderente e i rispettivi vendors; iii) la possibilità dell’impresa aderente di richiedere l’iscrizione nella white list prefettizia di riferimento, contestualmente alla richiesta di rilascio della informazione antimafia; iv) l’esclusione delle verifiche antimafia nel caso di impresa iscritta in una white list prefettizia.

 

In ogni caso, viene confermato il processo di volontaria condivisione del percorso di legalità definito nel Protocollo, che prevede l’adesione delle Associazioni del Sistema quale condizione essenziale per consentire la successiva adesione delle rispettive imprese associate.

 

In allegato, si fornisce una tabella aggiornata che sintetizza gli adempimenti derivanti dall’adesione al Protocollo, alla luce delle recenti novità. Tra gli altri, sul piano operativo, viene evidenziato l’impegno delle Associazioni di trasmettere a Confindustria i dati rilevanti delle imprese attraverso l’apposito applicativo informatico, disponibile nell’area del sito internet di Confindustria dedicata alla Legalità (cd. “Area web”), e secondo le modalità indicate nella Guida operativa ivi reperibile.

 

Per una completa e approfondita conoscenza dei contenuti dell’Atto aggiuntivo e delle nuove Linee Guida di attuazione del Protocollo, si rinvia alla lettura dei testi, allegati alla presente Circolare.

 

TABELLA DI SINTESI DEGLI IMPEGNI

 


Le modalità di adesione

 


 

Associazione

Le Associazioni del Sistema interessate aderiscono al Protocollo mediante la delibera dell’organo legittimato a impegnare la volontà dell’ente.

Le Associazioni che hanno aderito al Protocollo prima del 22 gennaio 2014 (data della sottoscrizione dell’Atto aggiuntivo) sono tenute a convalidare gli impegni allora assunti, mediante una nuova delibera dell’organo collegiale allargato.

Gli impegni decorrono dalla data di adesione.

 


 

Impresa associata

Le imprese associate aderiscono al Protocollo mediante la delibera dell’organo dotato dei poteri di gestione e/o direzione, che rinvii ai principi e alle regole contenute nel Protocollo.

Le imprese che hanno deliberato l’adesione al Protocollo prima del 22 gennaio 2014 sono tenute a convalidare questo impegno mediante una nuova delibera.

Gli impegni decorrono dalla data di adesione ovvero di conferma dell’adesione.

 


Gli Adempimenti informativi

 


 

Associazione

L’Associazione aderente comunica:

a Confindustria l’adesione, trasmettendo una copia della delibera all’Area Sistema Associativo e Marketing (e-mail: [email protected]), e registra la propria adesione nell’Area web;

alla Prefettura i dati delle imprese aderenti e dei rispettivi fornitori che sono necessari per la richiesta di rilascio della documentazione antimafia (vedi box in fondo). Tali dati riguardano i soggetti indicati dall’art. 85 del Codice antimafia e vengono trasmessi per via telematica alla Prefettura competente per territorio (vale a dire quella in cui ha sede l’impresa aderente), evidenziando nell’oggetto che si tratta di richiesta derivante dal Protocollo in esame.

Al riguardo, con riferimento a ciascuna impresa interessata (aderente ovvero fornitore), l’Associazione effettua alcune verifiche preliminari:

  • se è già stata presentata la richiesta di rilascio della documentazione antimafia necessaria, l’Associazione non trasmette i dati alla Prefettura, ne informa l’impresa richiedente e attende la comunicazione dell’esito degli accertamenti antimafia da parte della Prefettura;
  • se è già stata rilasciata una comunicazione o una informazione antimafia in corso di validità ovvero risulta (attraverso la consultazione dei siti internet istituzionali delle Prefetture) che l’impresa è iscritta in una white list prefettizia (ai sensi dell’art. 1, co. 52, legge n. 190/2012), non occorre inoltrare una nuova richiesta alla Prefettura. L’Associazione ne informa l’impresa richiedente;
  • se l’impresa risulta non ancora censita, l’Associazione trasmette i dati necessari alla Prefettura competente. Al termine degli accertamenti antimafia, la Prefettura comunica l’esito all’Associazione, che a sua volta ne informa l’impresa richiedente. 

In presenza di un accertamento antimafia con esito negativo (”liberatoria”), l’Associazione comunica

a Confindustria, le informazioni rilevanti (ragione/denominazione sociale; partita IVA/Codice fiscale; sede legale; settore di attività; PEC e indirizzo email) dell’impresa interessata (aderente o fornitore), mediante la registrazione nell’Area web. Nel caso dell’impresa aderente, tali informazioni sono contenute nel modulo di adesione.

La registrazione delle imprese aderenti nell’Area web è funzionale alla creazione del rispettivo elenco on-line.

 


 

Impresa associata

L’impresa aderente comunica all’Associazione:

l’adesione. L’impresa che ha deliberato l’adesione ovvero la relativa convalida invia una copia della delibera all’Associazione di riferimento insieme all’apposito modulo compilato (reperibile nella sezione “Documenti utili” della citata Area web). Tale modulo contiene i principali dati dell’impresa e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; in allegato, l’impresa invia: i) la dichiarazione sostitutiva con i dati necessari per la richiesta di rilascio della documentazione antimafia; ii) la dichiarazione sostitutiva riguardante i familiari conviventi; iii) l’eventuale richiesta di iscrizione nella white list di riferimento;

le variazioni del certificato camerale riguardanti i soggetti indicati nell’art. 85 del Codice antimafia, eventualmente intervenute dopo l’adesione;

i dati dei fornitori da inserire nella vendorslist, necessari per inoltrare alla Prefettura la richiesta di rilascio della pertinente documentazione antimafia; in seguito, di volta in volta, l’impresa aderente trasmette all’Associazione i successivi aggiornamenti della propria vendorslist.

 


Gli altri impegni

 


 

Associazione

L’adesione delle Associazioni (territoriali e di categoria) comporta:

  • il recepimento automatico nella normativa interna della delibera della Giunta Confederale del 28 gennaio 2010 sulla trasparenza dei comportamenti nelle Associazioni del Mezzogiorno;
  • l’impegno a diffondere la conoscenza del Protocollo e a promuoverne l’adesione e il rispetto degli impegni;
  • il monitoraggio del livello di adesione al Protocollo e del rispetto degli impegni da parte delle imprese aderenti, anche ai fini dell’adozione di opportuni provvedimenti;
  • la gestione delle informazioni rilevanti riguardanti imprese aderenti e vendors, ai fini delle comunicazioni a Confindustria e alle Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia, ivi inclusa la conservazione dell’intera documentazione.

 


 

Impresa associata

L’adesione delle imprese associate comporta l’impegno a:

  • denunciare tempestivamente eventuali fenomeni estorsivi perpetrati nei confronti propri o di propri dipendenti, rappresentanti, familiari o di altri soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;
  • non avvalersi nei rapporti con la PA di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l’aggiudicazione di commesse pubbliche;
  • rispettare le prescrizioni normative sulla tutela di salute e sicurezza sul lavoro e assicurare il pagamento di retribuzioni, contributi e ritenute fiscali relativi ai propri dipendenti;
  • effettuare una selezione qualificata dei partner commerciali, prevedendo  contrattualmente che si impegnino a:

ü autorizzare l’acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari;

ü       fornire i dati necessari per la richiesta di documentazione antimafia;

ü   comunicare le eventuali variazioni dei dati riportati nel certificato camerale, con particolare riferimento a quelle intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai soggetti di cui all’art. 85 del Codice antimafia;

ü      consegnare copia del DURC;

ü      osservare la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

ü    rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari per i pagamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro;

ü    denunciare i fenomeni estorsivi subiti dagli stessi o dai propri dipendenti, familiari e collaboratori;

ü    nei rapporti con la PA, non avvalersi di forme di intermediazione o rappresentanza indiretta per l’attribuzione di commesse pubbliche;

ü   negli appalti pubblici, vale a dire se l’impresa aderente opera come stazione appaltante, acquisire l’approvazione di quest’ultima prima di stipulare  subappalti e subcontratti ai sensi dell’art. 118 Codice appalti.

  • inserire nei contratti con i vendors clausole risolutive espresse a garanzia del rispetto degli adempimenti sopra richiamati.

 


La documentazione antimafia

Al riguardo, si precisa che:

  • per formalizzare l’adesione dell’impresa aderente è necessario, con l’entrata in vigore dell’Atto aggiuntivo, il rilascio di una informazione antimafia liberatoria.

Tuttavia, nelle more dell’attivazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, l’adesione dell’impresa si considera formalizzata, in via provvisoria, col rilascio di una comunicazione antimafia liberatoria, che consente all’Associazione di registrare l’impresa nell’Area web. L’adesione diviene definitiva con il successivo rilascio dell’informazione antimafia liberatoria.

  • per iscrivere nella vendorslist i partner commerciali con cui l’impresa aderente intende stipulare contratti:

ü  i) di importo superiore alle soglie indicate nelle Linee Guida ovvero riguardanti le cd. “attività a rischio”, occorre il rilascio di una informazione antimafia liberatoria; tuttavia in attesa della citata Banca Dati, si osserva la procedura di cui al punto precedente;

ü  ii) di importo inferiore alle soglie di cui al punto i) e superiore a euro 20.000, ovvero non riguardanti le cd. “attività a rischio”, occorre il rilascio di una comunicazione antimafia liberatoria.

Pertanto, la comunicazione della Prefettura competente circa l’esito negativo delle verifiche antimafia è necessaria per perfezionare sia l’adesione delle imprese al Protocollo, sia l’iscrizione dei fornitori nella vendorslist. A quest’ultimo proposito, peraltro, le Linee Guida illustrano la disciplina prevista per i casi di urgenza, in conformità con le disposizioni del Codice antimafia sul punto.

Al contrario, se le verifiche antimafia danno un esito positivo, l’Associazione cancella tempestivamente l’impresa aderente ovvero il fornitore dai rispettivi elenchi.


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