OSSERVAZIONI AL DECRETO-LEGGE N. 112/2008 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA.
1. SEMPLIFICAZIONE
Il decreto prevede importanti misure di semplificazione, volte ad accrescere l’efficienza nei rapporti tra le imprese e la Pubblica Amministrazione e la competitività del sistema industriale italiano.
Confindustria intende ribadire l’opportunità di un intervento di semplificazione, da tempo richiesto, essenziale per garantire il rilancio dell’iniziativa economica privata e ridurre il peso degli adempimenti burocratici necessari alla definizione dei procedimenti amministrativi.
Il provvedimento è in linea con gli orientamenti espressi in ambito comunitario e nella gran parte delle legislazioni degli Stati membri e prevede la semplificazione dell’azione della PA con riferimento sia ai processi interni alla stessa che ai rapporti con cittadini e imprese.
Apprezzabile risulta l’impostazione dell’intervento di razionalizzazione, articolato su tre livelli: legislazione, organizzazione e attività amministrativa, iniziativa economica.
In particolare, con riferimento alla semplificazione normativa, è prevista l’abrogazione di un consistente numero di leggi ritenute oramai desuete. Una misura senz’altro positiva che, però, dovrà rappresentare solo il primo passo verso una completa attuazione del provvedimento c.d. “taglia leggi”, già previsto dalla Legge di semplificazione per il 2005. È necessario infatti procedere con le azioni previste dalla “ghigliottina” sfruttando soprattutto la possibilità offerta dai decreti legislativi in essa contemplati per riordinare la normativa in vigore.
Sul piano della semplificazione amministrativa, è previsto un risparmio di spesa da realizzare attraverso il contenimento di costi e lo snellimento della macchina pubblica.
Muove nella giusta direzione anche la semplificazione degli oneri burocratici richiesti alle imprese, sia nella fase di costituzione che nella fase di avvio dell’attività, così come la formalizzazione del programma di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi con l’obiettivo di riduzione del 25% entro il 2012.
In questo contesto vanno inquadrate anche le misure previste per semplificare i controlli per le imprese certificate, quelle in materia di privacy, attualmente caratterizzate da inutili oneri e costi spesso non giustificati da particolari esigenze di tutela della riservatezza, e di antiriciclaggio.
Viene disposta, inoltre, una proroga dell’entrata in vigore della class action, prefigurando anche un’estensione della stessa nei confronti delle pubbliche amministrazioni che dovrebbe consentire al mercato di sanzionarne le inefficienze.
Di seguito si esprimono alcune considerazioni in merito ai singoli punti del provvedimento.
Privacy (art.29)
Importanti sono le misure di semplificazione adottate in materia di privacy, che recepiscono alcune proposte da tempo avanzate da Confindustria.
Si tratta, infatti, di un settore regolamentare che viene spesso considerato dalle imprese italiane, specie le PMI, come fonte di gravosi e, per molti aspetti, ingiustificati adempimenti.
In più di un’occasione si è avuto modo di segnalare come gli oneri imposti alle imprese in materia di privacy abbiano l’effetto di incrementare i costi, rallentare i processi interni e le transazioni commerciali, spesso a fronte di benefici trascurabili in termini di tutela della riservatezza.
In particolare, le misure previste hanno l’obiettivo di ridurre gli oneri delle imprese connessi agli obblighi di redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza e di notificazione del trattamento.
Si segnala, tuttavia, come ulteriori semplificazioni si rendano necessarie con riferimento alle misure minime di sicurezza, all’informativa, al trattamento dei dati infra-gruppo, alla revisione della nozione di strumenti elettronici e agli adempimenti previsti nei rapporti commerciali tra imprese.
Class Action (art. 36)
Pienamente condivisibile risulta la previsione di cui all’art. 36 del DL, che modifica l’art. 2, comma 447, della legge Finanziaria 2008, recante la disciplina dell’azione collettiva risarcitoria.
La modifica non incide sulla disciplina sostanziale del nuovo istituto, ma si limita a prorogare di sei mesi la sua entrata in vigore, prevista per il 29 giugno 2008.
L’intervento in esame dovrebbe consentire di ripensare alcuni aspetti del nuovo istituto - introdotto nel nostro ordinamento in maniera affrettata e poco accurata - anche al fine di colmare le numerose lacune e criticità, suscettibili di condizionarne l’applicazione ed il buon funzionamento. Tra le modifiche che dovranno essere approvate si segnalano: la previsione dell’irretroattività della norma, il divieto di reiterare azioni collettive, l’introduzione di un tentativo preventivo obbligatorio di conciliazione e l’attribuzione della competenza su tali azioni a sezioni specializzate dei tribunali.
Inoltre, il legislatore manifesta l’opportuna intenzione di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ciò che potrebbe contribuire in modo significativo a garantire l’efficienza e l’economicità dell’azione pubblica, a beneficio dei cittadini e delle stesse imprese.
Antiriciclaggio (art.32)
All’art. 32 sono previste modifiche alla disciplina sulle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, introdotta con il decreto legislativo c.d. antiriciclaggio (art. 49, d.lgs. n. 231/07).
In particolare, viene ripristinata la vecchia soglia di 12.500 euro per la trasferibilità degli strumenti di pagamento, in sostituzione di quella attuale di 5.000 euro. Inoltre, con riferimento alla trasferibilità dei titoli in forma libera, viene eliminato l’obbligo di indicare per ciascuna girata il codice fiscale del girante, a pena di nullità della stessa.
Entrambe le misure convergono verso l’obiettivo di semplificazione delle procedure commerciali e finanziarie delle imprese.
La riduzione a 5.000 euro della soglia per la trasferibilità degli strumenti di pagamento, operata dal d.lgs. 231/07, aveva infatti comportato non poche difficoltà applicative nelle prassi di pagamento delle imprese, in particolare per quelle operanti a livello transnazionale.
Nel recepire la III direttiva comunitaria Antiriciclaggio, l’Italia aveva infatti adottato un approccio più rigido rispetto agli altri Paesi.
In questo modo, le imprese italiane, che intrattenevano rapporti commerciali con operatori esteri, i quali godono di maggiore flessibilità nella trasferibilità dei fondi, in quanto soggetti a soglie più alte, sono state costrette a ridefinire i termini degli accordi commerciali con i partner esteri per evidenti incompatibilità degli stessi con la normativa nazionale (es. impossibilità di incassare in Italia gli assegni trasferibili emessi all’estero di importo superiore a 5.000 euro).
Anche la seconda misura, relativa all’eliminazione dell’obbligo di indicare il codice fiscale del girante per i titoli trasferibili, contribuisce a rimuovere non pochi ostacoli al regolare svolgimento delle operazioni di pagamento.
Impresa in un giorno (art. 38)
Condivisibili risultano, in linea generale, le norme relative al progetto “impresa in un giorno”, nella misura in cui prevedono semplificazioni degli adempimenti richiesti per l’avvio delle attività d’impresa, attraverso la comunicazione allo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio si svolge l’attività. Lo sportello unico dovrebbe così costituire l’unico punto di accesso per le imprese per tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività produttiva.
In questo modo si persegue l’obiettivo di azzerare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e ridurre gli oneri imposti alle imprese per la richiesta di autorizzazioni, licenze, permessi. Tuttavia, il massiccio rinvio alla normativa secondaria per la definizione della disciplina di dettaglio rischia di vanificare i benefici dell’intervento in questione.
Appare, inoltre, immotivato lo stralcio della norma che estendeva le richiamate semplificazioni alla realizzazione di impianti produttivi. Tali norme andrebbero reinserite nel testo all’esame per completare il quadro delle semplificazioni riguardanti l’iniziativa economica.
In aggiunta a quanto appena detto, la norma dispone l’attribuzione dei compiti per l’accertamento della sussistenza dei requisiti per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa anche a soggetti privati accreditati: le Agenzie per le imprese.
Con riferimento a tali Agenzie, sarebbe necessario, prima di stabilire l’accreditamento di soggetti privati, individuare i parametri e le procedure attraverso cui detti soggetti possono essere accreditati, nonché il soggetto che vi provvede.
In ogni caso, andrebbero valutati gli effetti più generali cui questa previsione potrebbe dar luogo.
Tale previsione potrebbe infatti escludere dal campo di attività taluni soggetti che già oggi svolgono servizi assimilabili a quelli menzionati. Si tratta delle associazioni di imprese, che di fatto prestano numerose tipologie di servizi, in assenza di accreditamento, a favore, soprattutto, delle imprese più piccole.
L’introduzione di requisiti di accreditamento potrebbe avere effetti preclusivi verso soggetti che svolgono una importante funzione nei confronti degli associati, o comunque essere fonte di confusione, con grave pregiudizio delle imprese.
Taglia oneri amministrativi (art. 25)
Pienamente condivisibile anche la disposizione che dà avvio ad un programma di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalle normative statali, con l’obiettivo di ottenere una loro riduzione del 25% entro il 2012.
Si tratta della formalizzazione della strategia di semplificazione e del metodo di lavoro condiviso con Confindustria che ha portato alla prima misurazione oneri realizzata nel 2007.
Positiva, soprattutto, la delega attribuita al Governo per l’emanazione dei regolamenti delegificanti che dovrebbe accelerare la semplificazione e la conseguente riduzione oneri a seguito della misurazione. Altrettanto apprezzabile è l’introduzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione oneri tra i parametri alla base della valutazione dei dirigenti responsabili, come più volte richiesto da Confindustria.
Nella previsione rimane comunque confusione tra gli obiettivi di riduzione oneri (fissati complessivamente nel 25%) sia per i cittadini che per le imprese mentre le deleghe attribuite al Governo per i regolamenti finalizzati alla semplificazione interessano, come da noi richiesto, solo le imprese. È fondamentale che, in fase di conversione, si focalizzi l’obiettivo solo sulle attività produttive.
Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione (art. 30)
Positiva è la disposizione che semplifica i controlli amministrativi per le imprese che posseggono la certificazione ISO14001 rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali. Le verifiche dei competenti organi amministrativi avranno ad oggetto esclusivamente l’attualità e la completezza della certificazione stessa. Tale semplificazione viene estesa, come più volte richiesto da Confindustria, anche al rinnovo delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività.
Si tratta di una misura fortemente auspicata dal sistema imprenditoriale in quanto capace di dare maggiore dignità alla certificazione e di sollevare le aziende da numerosi adempimenti burocratici e inutili fermi di produzione. Tuttavia, il rinvio al regolamento di attuazione, dovendo individuare le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la norma, con l’obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, potrebbe limitare eccessivamente il campo di applicazione della misura stessa.
Occorrerà verificare la corretta definizione delle tipologie dei controlli e gli ambiti in cui dovrà trovare applicazione la norma attraverso il regolamento, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali (art. 28)
La previsione contenuta nel decreto legge unifica nel nuovo Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA) i tre enti tecnici vigilati dal Ministero dell'Ambiente: l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (APAT), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS, commissariato dal 2007) e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
Confindustria è favorevole a tale previsione, che dovrebbe assicurare maggiore efficienza ed economicità al sistema tecnico ambientale. Efficienza in quanto si evitano duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e si agevola il compito del Ministero dell'Ambiente, che avrà un unico interlocutore tecnico specializzato sui temi ambientali; economicità perché si assicura una maggiore semplicità ed organicità del sistema dando la possibilità di ridurre costi e sprechi connessi all'attuale triplicazione di Presidenti, Consigli di amministrazione, Collegi dei revisori, Direttori generali.
Occorrerà ora verificare il contenuto dei decreti ministeriali previsti per l’attuazione della norma.
2. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Taglia-enti (art. 26)
La disposizione prevede che gli enti pubblici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma 636, art. 2, L. 244/2007, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT, nonché degli enti parco e degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro 40 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da detti enti sono attribuite all’amministrazione vigilante, insieme alle risorse umane e finanziarie.
Sono altresì soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008, non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma. Le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante.
Tale disposizione è in linea con quanto precedentemente chiesto da Confindustria in un’ottica di maggiore razionalizzazione del funzionamento della Pa e, conseguentemente, della spesa pubblica.
Punto su cui riflettere è che le attività di tali enti non vengono soppresse ma conferite all’amministrazione vigilante che potrebbe svolgerle in modo meno efficiente. Ciò impedisce in ogni caso una effettiva riduzione della spesa pubblica.
Riduzione degli assetti organizzativi (art. 74)
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca provvedono entro il 31 ottobre 2008 a:
- ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza razionalità ed economicità operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, in misura non inferiore rispettivamente al 20% e al 15% di quelli esistenti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono ridotte;
- ridurre il contingente di personale che svolge compiti logistico strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10%;
- rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale.
La disposizione è in linea con gli obiettivi di maggiore efficienza ed efficacia del funzionamento della Pubblica Amministrazione ed è pertanto condivisibile.
3. GIUSTIZIA
Il Capo IX del titolo II del DL oggetto di conversione contiene norme finalizzate alla riduzione dei tempi e dei costi della giustizia.
Le misure previste muovono nella giusta direzione, poiché vengono modificate le disposizioni processuali ritenute non più rispondenti alla necessità di fornire risposte rapide alla domanda di giustizia proveniente da cittadini e imprese.
L’utilità dell’intervento si coglie anche sotto il profilo della sua conformità alle prescrizioni comunitarie in materia, nei confronti delle quali più volte il nostro Paese si è reso inadempiente.
Nonostante le valutazioni positive, va, tuttavia, sottolineato come il presente intervento non possa esaurire l’ambito delle misure necessarie per dare efficienza al nostro sistema giudiziario. Misure che richiedono interventi strutturali sugli assetti organizzativi, volti, tra le altre cose, a ridurre il numero degli uffici giudiziari, accorpando quelli più piccoli, e concentrare le controversie in materia commerciale in capo ad un numero limitato di sezioni specializzate di tribunali.
Quanto alle singole misure, si esprimono di seguito alcune valutazioni più dettagliate.
Modifiche al codice di procedura civile (artt. 50-52)
Positive e condivisibili sono le disposizioni volte a ridurre i tempi di durata dei processi civili, così come quelle relative al recupero, al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di giustizia.
Tuttavia, le misure in grado di incidere più significativamente sulla riduzione dei tempi del processo civile, sono state stralciate dal DL e inserite nel disegno di legge governativo che completa il pacchetto di misure volte a promuovere lo sviluppo, la semplificazione, l’efficienza e l’economicità del processo.
Una valutazione delle disposizioni del DL non può pertanto prescindere da una più complessiva considerazione dell’intero pacchetto di misure proposte (DL e DDL), il cui iter dovrebbe pertanto procedere in parallelo.
Accelerazione del processo amministrativo (art. 54)
La previsione di norme finalizzate all’accelerazione del processo amministrativo risulta condivisibile. Meritano, tuttavia, di essere attentamente valutati ulteriori spazi di intervento in questa materia, al fine di ridurre maggiormente i tempi di definizione del contenzioso amministrativo (es. norme relative ai termini processuali, modalità di risoluzione alternative delle controversie, ecc.).
4. WELFARE
Abolizione divieto di cumulo (art. 19)
La norma elimina dal 1 ° gennaio 2009 il divieto di cumulo tra pensione diretta di anzianità ed i redditi da lavoro (dipendente ed autonomo). Rimangono i limiti vigenti per le pensioni di invalidità e di reversibilità.
Va ricordato che per coloro che rientrano nel sistema contributivo, il cumulo totale è previsto con: 40 anni di contribuzione, o con 60 anni (se donna) e 65 (se uomo), o, fino al 30 giugno 2009, con età non inferiore a 58 anni e con almeno 35 anni di contribuzione (dal 1° luglio 2009 si applicherà il sistema delle quote previsto dal protocollo welfare, cioè mix di età minima ed anzianità contributiva).
L’abolizione del divieto di cumulo viene incontro alla richieste formulate da tempo da Confindustria al fine di far emergere lavoro sommerso e quindi aumentare il gettito fiscale e contributivo.
Contribuzione (art. 20)
Dal 1° gennaio 2009 si stabilisce:
- l’esonero dalla contribuzione di malattia per i periodi ante 1° gennaio 2009 per i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o contratto collettivo il trattamento economico di malattia;
- l’obbligo dal 1° gennaio 2009 della contribuzione di malattia per gli operai e della contribuzione di maternità per le imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate e a capitale misto;
- l’abrogazione dal 1° gennaio 2009 delle norme che esonerano dal contributo di disoccupazione i datori di lavoro che garantiscono la stabilità di impiego.
Il complesso delle previsioni comporta per molte aziende, finora escluse in ragione della loro specificità dai suddetti obblighi in base a norme di legge, o atti amministrativi o contratti collettivi, un nuovo e rilevante onere, che può arrivare in alcuni casi anche a oltre 4 punti percentuali in più di contribuzione.
Pertanto, al fine di evitare un aggravio immediato ed imprevisto di costi, sarebbe auspicabile un’applicazione graduale dei contributi.
Sanità (art. 79)
Alla sanità è dedicato unicamente l’articolo 79 che prevede una rimodulazione del finanziamento della spesa sanitaria così determinato: 102.683 mln € per il 2009; 103.945 per il 2010; 106.265 per 2011.
Tale schema finanziario genera qualche perplessità. Da un confronto con le indicazioni contenute nel DPEF 2009-2013, il trend di finanziamento, infatti, appare inferiore alla spesa sanitaria calcolata a legislazione vigente ed anche a quella che deriva dal quadro programmatico. Ciò, peraltro, senza tener conto delle storiche sottostime della spesa sanitaria, tendenziali e programmatiche.
Inoltre, non è indicato nel provvedimento come s’intenda ridurre programmaticamente la spesa. A tal fine il DL rinvia ad un’intesa Stato-Regioni che determini efficientamenti del sistema e contenimenti delle dinamiche di costo a valere per gli anni 2009-2010.
Appare qui prioritario che l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi indicati non venga poi coperto con aumenti del prelievo a carico delle imprese o con misure indirette di penalizzazione quali il blocco dei pagamenti alle imprese fornitrici della P.A.. In ogni caso, va rafforzata la norma concernente il blocco delle addizionali. Tale norma va estesa anche alle Regioni obbligate per legge ad attuare piani di rientro dai disavanzi sanitari.
5. LAVORO
Adeguate politiche di welfare e di semplificazione della normativa giuslavoristica possono rappresentare una risposta fondamentale all’attuale emergenza economica e sociale, perché favoriscono il recupero di produttività e di competitività in un ciclo economico che si conferma certamente difficile non solo per il nostro Paese.
Si esprime pertanto apprezzamento per le modifiche migliorative e le semplificazioni apportate in materia di disciplina di rapporti di lavoro contenute nel Decreto all’esame della Camera.
Sono tutti interventi volti a favorire l’incremento della produttività del lavoro ed a ridurre il peso burocratico degli adempimenti meramente formali che gravano sulle imprese.
Il provvedimento viene condiviso anche perchè si pone nel senso di un ritorno alla lettera ed allo spirito della Legge Biagi, con l’obiettivo di creare un corretto equilibrio tra l’interesse delle imprese ad una più efficiente organizzazione del lavoro e l’effettiva tutela dei lavoratori.
Contratto a termine (art.21) e apprendistato (art.23)
Per quanto concerne il contratto a termine, il provvedimento conferma esplicitamente la tesi interpretativa da sempre sostenuta da Confindustria, sulla base di quanto definito con l’avviso comune del 2001, vale a dire che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che legittimano l’apposizione del termine, riguardano anche l’attività ordinaria del datore di lavoro.
Occorre tuttavia prendere atto che esiste un consistente indirizzo giurisprudenziale che non condivide tale impostazione. Sarebbe, pertanto, opportuno intervenire con norme di interpretazione autentica per ottenere l’effetto di far decorrere la corretta interpretazione della volontà del legislatore sin dal momento dell’approvazione del decreto legislativo n. 368 del 2001.
Si condivide, inoltre, la scelta del legislatore a favore della contrattazione collettiva, ad ogni livello, che consente di adattare, nel modo migliore possibile, alle varie realtà produttive, sia la disciplina di un termine massimo di utilizzo del contratto a tempo determinato che la disciplina del diritto di precedenza, spettante al lavoratore a termine, nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Certamente condivisibili sono anche le innovazioni in materia di apprendistato che, ancora una volta, si pongono nell’ottica della Legge Biagi nel momento in cui valorizzano pienamente l’apporto della contrattazione collettiva.
Orario di lavoro (art.41)
Altrettanto condivisibile è il complesso delle modifiche apportate in tema di orario di lavoro.
Tutte le modifiche, infatti, mirano a snellire e a rendere più efficace l’attuazione di disposizioni che, seppur mirate a salvaguardare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, consentono quel recupero di efficienza gestionale ed organizzativa di cui necessitano le nostre imprese per competere sul mercato globale.
Libro unico del lavoro e collocamento obbligatorio (artt. 39-40)
Sempre nell’ottica della semplificazione, è certamente condivisibile l’ipotesi dell’introduzione del libro unico del lavoro che sostituirà il libro paga ed il libro matricola. L’effettiva entrata in vigore del libro unico è demandata all’approvazione di un apposito Decreto Ministeriale.
Sarà decisivo che nel corso dell’iter di approvazione di tale Decreto venga riservato un adeguato spazio di consultazione e confronto con le associazioni di rappresentanza delle imprese, onde raccogliere quei suggerimenti e quelle proposte che possono assicurare la massima efficacia dell’innovazione, senza creare incertezze applicative o dubbi interpretativi.
Positive sono anche le norme con le quali si è semplificata e migliorata la gestione del collocamento obbligatorio.
Vi sono, infine, una serie di ulteriori interventi che, nel loro complesso, vanno nella direzione della semplificazione degli adempimenti e della creazione di opportunità di occupazione regolare.
Si ritiene pertanto che anche queste ulteriori misure, sia pur di minore rilievo, potranno aiutare concretamente le imprese a migliorare la loro efficienza organizzativa.
6. MISURE IN MATERIA FISCALE
Dal lato delle entrate, le misure previste dal decreto dovrebbero portare a un prelievo fiscale aggiuntivo di circa 2,3 miliardi di euro nel 2008 e 5,5 miliardi all’anno nel triennio 2009-11. La maggior parte di tale prelievo aggiuntivo è stato posto a carico del settore creditizio e assicurativo e delle imprese che operano nel comparto dell’energia. Il quadro delle maggiori entrate attese è poi completato dai risultati delle azioni previste per il contrasto dell’evasione fiscale e da vari interventi, di minor impatto finanziario ma rilevanti e positivi su altri piani come quello della semplificazione degli adempimenti.
Per banche e assicurazioni (art. 82) la misura di maggior impatto è l’indeducibilità di una quota (3% nel 2008 e 4% dal 2009) degli interessi passivi. Inoltre viene operata una stretta sulle deduzioni possibili per gli accantonamenti al fondo rischi.
Articolato è anche l’insieme di misure che colpisce le imprese del settore energetico (art. 81):
- l’incremento dei diritti per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, in relazione alle produzioni ottenute dal 1° gennaio 2008;
- l’introduzione di una addizionale IRES del 5,5% per i soggetti che operano nel settore dell’energia con un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro;
- assoggettamento ad imposta sostitutiva del 16% della plusvalenza emergente da una rivalutazione obbligatoria delle rimanenze;
- l’obbligo, per i concessionari di coltivazioni di idrocarburi, di conferire allo Stato l’1% delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1 luglio 2008.
Va evidenziato che il settore della lavorazione e distribuzione dei prodotti petroliferi è rappresentato nel nostro Paese da una decina di imprese di medie e grandi dimensioni, alcune quotate in borsa, di capitale esclusivamente nazionale o di derivazione di aziende multinazionali o di Paesi produttori. Queste imprese assicurano il fabbisogno energetico del Paese, con impianti e strutture industriali di prim’ordine, che hanno investito, nell’ultimo triennio 2005-2007, oltre 10 miliardi di euro e dovrebbero investirne nel triennio 2008-2010, oltre 6 miliardi per mantenere il livello di competitività necessario a restare sul mercato.
Gli utili conseguiti dal comparto nel 2007 si sono posizionati intorno a circa 900 milioni di euro, in sensibile calo rispetto alla punta del 2005 pari a 1,9 miliardi di euro (-55%).
Le misure introdotte penalizzano non poco un settore, quello della raffinazione e commercializzazione dei prodotti petroliferi, che, non per sua responsabilità, è costretto a subire un andamento dei prezzi all’origine assolutamente sproporzionati ed ingiustificabili.
Queste misure, inoltre, impattano negativamente anche sui consorzi di acquisto energia utenti del dispacciamento che rappresentano uno strumento importante di approvvigionamento di elettricità e gas naturale del sistema industriale italiano. Alla stessa stregua va valutato l’impatto sul settore delle fonti rinnovabili, fondamentale per raggiungere gli obiettivi comunitari di produzione di energia carbon free.
Per quanto riguarda in particolare l’aumento dell’aliquota IRES, che il precedente Governo aveva ridotto dal 33% al 27,5% in via generalizzata per tutte le imprese industriali a compensazione dell’allargamento della base imponibile (ammortamenti anticipati, interessi passivi, etc.), lo stesso costituisce un appesantimento strutturale sulla tassazione delle imprese energetiche. Ciò peggiorerà i bilanci e drenerà risorse per gli investimenti.
Analogamente la modifica del sistema delle giacenze con il passaggio dal LIFO al FIFO impone di fatto una patrimoniale in quanto queste giacenze non possono essere vendute senza cessare l’attività. Inoltre una parte consistente delle giacenze costituisce scorta obbligatoria imposta dallo Stato.
Tutto ciò determina un trattamento penalizzante verso il settore in Italia e un ulteriore allontanamento rispetto al quadro regolamentare ed economico europeo.
Anche le misure sulle royalties sulla produzione nazionale di olio e gas incidono sulla redditività delle imprese, con il rischio di scoraggiare le iniziative tendenti a ridurre la dipendenza del Paese dalle fonti estere.
In realtà il maggior beneficiario dell’aumento del prezzo del greggio e dei prodotti petroliferi è risultato lo Stato che ha introitato, per effetto dell’IVA, nei primi 5 mesi del 2008, maggiori entrate dell’ordine di 600 milioni di euro (+20%), che potrebbero salire ad 1,8 miliardi di euro se i prezzi restassero sui livelli attuali per il resto dell’anno.
In conclusione per le imprese del settore petrolifero si propone:
- il ripristino degli ammortamenti anticipati a parziale compensazione dell’aumento dell’aliquota IRES dal 27,5% al 33%;
- per quanto riguarda le giacenze occorre almeno l’esclusione delle scorte obbligatorie che sono imposte alle aziende da norme di legge, che devono essere mantenute ininterrottamente nella misura di 90 giorni di consumo Paese, e che sono disponibili solo in caso di cessazione dell’attività dell’azienda.
Si ritiene, inoltre, importante, modificare l’articolo 81, comma 16, eliminando l’espressione “commercializzazione di oli lubrificanti e residuali” sostituendola con “oli lubrificanti di base non provenienti da processi di rigenerazione” . Il settore dei lubrificanti non trae alcun vantaggio dall’aumento dei costi del greggio e dei prodotti petroliferi. Anzi, ne subisce negativamente l’impatto in quanto l’attività di produzione di oli lubrificanti finiti, così come l’attività di basi lubrificanti rigenerate, non è integrata con il ciclo del petrolio. Si tratta, infatti, di attività manifatturiere nettamente distinte che utilizzano un prodotto petrolifero come materia prima. Non ha, poi, alcun senso tassare ulteriormente un’attività come quella della rigenerazione che da un contributo alla sostenibilità ambientale.
Occorre inoltre prevedere l’esclusione dall’applicazione dell’addizionale IRES dei commercianti di prodotti petroliferi che importano i prodotti stessi o che li acquistano da raffinatori e produttori o da soggetti importatori. Tale categoria di soggetti rappresenta l’anello finale della catena e si trova a dover subire l’impatto degli aumenti del prezzo del petrolio in termini di contrazione dei margini economici, riduzione della domanda, incremento dei rischio di credito e aumento dei costi finanziari delle scorte.
Il decreto istituisce anche un ulteriore inasprimento delle misure fiscali a carico degli investitori nel settore immobiliare (art.82), comparto già oggetto di molteplici interventi negli ultimi anni. Viene innalzata dal 12,5% al 20% la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare, e viene istituita una imposta patrimoniale dell’1% sull’ammontare netto dei fondi immobiliari chiusi, le cui quote sono detenute da non più di dieci partecipanti, salvo che almeno il 50% di esse sia detenuto da alcune particolari tipologie di soggetti.
Questi interventi, in certa misura (come peraltro testimoniato dalla reazione degli operatori sui mercati mobiliari) penalizzeranno gli investimenti nel settore. Appare tuttavia interessante la tendenza a armonizzare l’imposizione dei redditi di capitale da fondi comuni immobiliari, con l’imposta sostitutiva applicabile alle SIIQ.
Positive sono le misure volte ad una generale semplificazione degli adempimenti, in particolare:
- l’abrogazione dell’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori (art. 33), un obbligo considerato inutile e complesso dalle imprese per le difficoltà di predisposizione;
- le modifiche relative all’applicabilità degli studi di settore (art. 33), con l’obbligo, a partire dal 2009, di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale lo studio di settore entro il 30 settembre del periodo di imposta di riferimento, sembrano introdurre una maggiore trasparenza nel rapporto tra Amministrazione e contribuente;
- in tema di riscossione, la soppressione dell’obbligo di prestazione di garanzie per ottenere la rateazione dei debiti di imposta superiori a 50 mila euro (art. 83). Appariva infatti non ragionevole subordinare l’accesso alla rateizzazione fiscale al rilascio di una garanzia onerosa e spesso di difficile ottenimento, proprio in virtù della difficile situazione finanziaria del contribuente.
Peraltro, è auspicabile che quest’ultimo intervento costituisca solo un primo passo verso una riforma razionale e trasparente della riscossione. In particolare andrebbero aboliti, o almeno profondamente modificati, alcuni istituti molto penalizzanti per le imprese, quali il blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, a fronte di debiti fiscali (di natura troppo eterogenea: dalla contravvenzione stradale, ai debiti previdenziali) non accertati ancora in via definitiva e spesso di modesto importo, che ha come effetto il blocco dell’operatività delle imprese.
Parimenti positiva è la disposizione che posticipa al 31 dicembre 2008 l’abrogazione del regime di esenzione IVA delle prestazioni di servizio ausiliarie (art. 82), rese all’interno di gruppi bancari, assicurativi o di gruppi le cui società presentano un volume d’affari di operazioni esenti superiore al 90%. Infatti, nell’attesa dell’introduzione di norme che recepiscano le disposizioni comunitarie, dando concreta attuazione al c.d. VAT Group, sulla scorta di quanto già operato dai principali paesi dell’Unione Europea, questa misura concede ai gruppi maggiori margini di tempo per rivedere i propri assetti organizzativi e rispettare i requisiti previsti dalla Finanziaria 2008 per godere dell’esenzione. Le norme in materia della Finanziaria 2008, originariamente applicabili dal 1 luglio 2008, vengono ora prorogate al 1 gennaio 2009.
Va poi valutata con interesse la disposizione che concede l’esenzione sulle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni (siano esse qualificate o meno) reinvestite per la sottoscrizione di capitale o l’acquisto di partecipazioni in società in fase di “start up” (art.3). Si tratta di una forma di incentivo apprezzabile per la finalità, la nascita di nuove imprese (su questa misura si veda anche più avanti).
Tra le misure diverse va poi registrata l’abrogazione del regime fiscale agevolato per le stock option (art.82) . La differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente sarà pertanto assoggettato a tassazione con aliquota progressiva IRPEF. Inoltre, tale differenza, venendosi a qualificare come reddito assimilato al lavoro dipendente, verrebbe assoggettata agli obblighi contributivi. Al riguardo, appare opportuno che i vari regimi contributivi vengano armonizzati con quello valevole per gli amministratori
Appare, infine, positiva l’intenzione di proseguire l’azione di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale (art. 83), comportamenti che danneggiano le imprese e i contribuenti onesti. Tale impegno richiede severità nei confronti di coloro che non fanno il proprio dovere, ma rispetto nei confronti dei tanti che si attengono alle regole.
7. INNOVAZIONE
Banda Larga (art. 2)
Si prevedono semplificazioni per l’avvio di interventi di installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, tra cui : l’avvio con semplice comunicazione di inizio lavori; possibilità di utilizzare infrastrutture già esistenti pubblici o in concessione a soggetti pubblici; le infrastrutture sono equiparate ad infrastrutture di urbanizzazione primaria.
Confindustria condivide l’introduzione della banda larga di nuova generazione e lo sviluppo delle relative tecnologie d’accesso.
Start up (art.3)
Si prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società costituite da non più di 7 anni e possedute da meno di tre anni ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’art. 5 e all’art. 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempre ché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
L’importo dell’esenzione prevista dal comma precedente non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.”
Tale misura può sicuramente facilitare la disponibilità di venture capital per le start up. Si tratta pertanto di un intervento positivo che potrebbe contribuire allo sviluppo di nuove imprese, anche nei settori ad alta tecnologia.
Confindustria propone un insieme di misure per dare supporto alle nuove imprese ad alta tecnologia ( start up e spin off) :
- dando operatività agli strumenti automatici previsti dalla finanziaria 2007
- creando un fondo dei fondi
La legge Finanziaria 2007 ha introdotto incentivi fiscali automatici per le start up nella forma della riduzione del costo principale di queste imprese, ovvero il personale.
Purtroppo tale norma e' ancora non operativa in quanto richiede un regolamento del ministero del lavoro. Positivo e' quindi prevederne la rapida attuazione. A questi possono sicuramente utilmente unirsi interventi come la creazione di un fondo dei fondi per aumentare le risorse finanziarie disponibili per le start up usando risorse pubbliche per attivare il mercato finanziario privato
Strumenti innovativi di investimento (art.4)
L’articolo prevede la possibilità di creare fondi di investimento pubblico-privati per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Obiettivo di tali fondi è lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad elevato contenuto di innovazione.
Le modalità di costituzione sono disciplinate con decreto Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Si sottolinea che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili attraverso i suddetti fondi.
Nell’esame della misura si rileva che se la combinazione di capitali pubblici e privati può sicuramente essere positiva per far crescere le risorse disponibili per lo sviluppo va attentamente considerato il rischio che i meccanismi di finanziamento possano variare e non essere più quindi "agevolati" per le imprese.
Si richiama pertanto la necessità di assicurare un meccanismo e regole di funzionamento che garantiscono condizioni di finanziamento agevolato per le imprese e non un aumento di costi o applicazioni di prezzi di mercato.
Ciò è ancora più importante dato che nello stesso articolo si escludono garanzie a Carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili attraverso i suddetti fondi.
8. RICERCA, ISTRUZIONE
E-book (art. 15)
L’articolo 15 che definisce le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo in versione online e mista è condivisibile in quanto sviluppa nuove tecnologie che possono aiutare positivamente gli studenti e ridurre ragionevolmente i prodotti cartacei. Si ritiene invece pericolosa la previsione della diffusione dell’infolibro scaricabile da internet per il rischio di contravvenire alle norme sul diritto d’autore mediante una non controllabile riproducibilità.
Università – Fondazioni (art. 16)
Anche l’articolo che prevede la possibilità per le Università di trasformarsi in Fondazioni di diritto privato è condiviso da Confindustria. Mediante questo provvedimento si rende più agile ed efficiente la gestione delle Università rispetto alle rigidità del Diritto pubblico amministrativo. Le esperienze sinora realizzate indicano la necessità di introdurre vincoli di qualità nella designazione dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione all’interno delle Fondazioni.
Si suggerisce di estendere anche alle università libere sia l’opportunità di trasformarsi in Fondazioni che i benefici fiscali previsti per i trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle Fondazioni universitarie.
Progetti di ricerca di eccellenza (art. 17)
Si prevede di destinare le risorse della Fondazione IRI all’Istituto Italiano di Tecnologia e ciò può essere positivo. Si sottolinea comunque l'esigenza di comprendere meglio obiettivi e risultati dell'attività dell'IIT e soprattutto il suo ruolo nel quadro della politica generale di R&I del Paese
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica (art.64)
Questo articolo prevede l'incremento di un punto percentuale del rapporto docente/alunni a partire dal 2009 (con una riduzione di circa 86.000 unità di personale); riduzione del 17% degli ATA tra 2009 e 2011(che corrisponde a circa 43.000 unità di personale).
Confindustria condivide l'esigenza di adeguare il rapporto insegnanti alunni alla media OCSE (il nostro rapporto insegnanti-alunni è di 1 a 10 contro una media OCSE di 1 a 15). I nostri bidelli sono 168.000 (mentre quelli tedeschi sono 50.000). Il provvedimento dovrebbe assicurare un risparmio di 4,6 miliardi nel prossimo triennio, il 30% dei quali ritornerebbe alla scuola dal 2010 sotto forma di aumenti alla professionalità degli insegnanti.
Turn over (art. 66) e Progressione triennale (art. 69)
Le università per il triennio 2009-2011 potranno assumere nei limiti del 20% dei pensionamenti e del 50% dal 2012. Contestualmente si riduce il fondo di finanziamento ordinario delle università che subisce un taglio di 500 milioni di euro in tre anni. Tale norma fa parte del disegno di contenimento degli sprechi all'interno dell'università ma penalizza anche le università eccellenti e sottofinanziate. Considerando che già ora il finanziamento è decisamente inferiore a quello degli altri paesi europei, tale misura rischia di compromettere lo sviluppo del nostro sistema universitario.
Da gennaio 2009 gli scatti biennali di aumento dello stipendio dei docenti universitari, mantenendo lo stesso importo, diventano triennali. I risparmi conseguenti per le Università, quantificati, dal 2009 al 2013, rispettivamente in 40, 80, 80, 120 e 160 milioni, saranno versati in apposito fondo del Bilancio dello Stato. La misura, dettata dall’esigenza del contenimento della spesa pubblica, è condivisibile ma sarebbe più funzionale il superamento degli automatismi stipendiali con la previsione di meccanismi premiali collegati alla valutazione del merito.
La manovra prevede una forte limitazione del turnover (20%) e rallenta la progressione economica degli stipendi, con conseguente recupero dei costi equivalenti da parte dello Stato. Il provvedimento colpisce non soltanto gli Atenei che si sono caratterizzati per una inefficiente gestione del loro budget – come è giusto - ma anche le università che hanno fatto una attenta programmazione di acquisizione di capitale umano.
9. ENERGIA
I principali temi di rilievo per il settore energetico riguardano:
Definizione di una “strategia energetica nazionale”, da parte del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo economico
Realizzazione di impianti di energia nucleare in Italia
Stanziamento Fondi per ricerca e riduzione CO2
Tutti questi interventi sono condivisi da Confindustria in quanto compatibili con il miglioramento della competitività e lo sviluppo industriale. Anche per ciò che concerne la realizzazione di impianti nucleari, Confindustria ha da sempre espresso consenso.
Resta una forte preoccupazione di carattere generale. La continua e forte crescita del prezzo dell’energia incide profondamente sulla competitività delle industrie italiane e dunque sull’economia del sistema Paese. In particolare, nel settore industriale, il costo dell’energia incide fortemente sul costo di produzione, fino a rappresentare, in alcuni settori energy intensive, il 20% dei costi. Tale costo è peraltro destinato a crescere ulteriormente a causa dei continui e consistenti rialzi del prezzo del petrolio che si ripercuotono direttamente sul prezzo di acquisto del gas, per il quale si stima un aumento, a fine 2008, del 70% circa rispetto al prezzo medio del 2007.
In tale contesto Confindustria propone di adottare due misure, peraltro già previste nelle direttive europee, finalizzate a salvaguardare la competitività delle industrie italiane in un sistema di mercato europeo:
- l'introduzione in forma stabile della riduzione complessiva dell'accisa gas ad uso industriale al livello minimo previsto dalla direttiva UE sulla fiscalità energetica (n. 2003196lCE).
Occorre infatti limitare l’incidenza del costo energetico sul costo di produzione sostenuto dalle imprese italiane. Si ricorda che la direttiva 2003/96/CE recepita in parte con il decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007 prevede la possibilità per gli Stati membri di definire valori minimi della tassazione energetica complessiva (componente erariale ed addizionale). Per il gas naturale ad uso industriale tale valore complessivo minimo è fissato pari a 0,57675 €cent/mc ben inferiore a quello attuale applicato in Italia anche considerando la misura transitoria di riduzione dell’erariale del 40% in scadenza il prossimo 31 dicembre 2008 (Art. 38, Legge 31/2008).
- L'allineamento degli incentivi previsti a livello nazionale per la cogenerazione ad alto rendimento ai valori dei Paesi che hanno realizzato un efficace recepimento della apposita direttiva UE (n. 200418lCE).
Da un confronto degli incentivi riconosciuti alla cogenerazione ad alto rendimento ai sensi della direttiva 2004/8/CE, recepita formalmente in Italia dal decreto legislativo n.20 del 2007, risulta evidente una significativa distanza in termini economici dell’Italia dai principali paesi europei che si traduce in una forte penalizzazione per l’industria italiana rispetto ai concorrenti europei.
Si ritiene pertanto importante prevedere un sostegno economico per la cogenerazione in linea con quello degli altri paesi europei per evitare che la trasposizione nell’ordinamento nazionale di una direttiva europea, nata con lo scopo di armonizzare le legislazioni nazionali, si traduca in un ulteriore elemento di svantaggio competitivo per l’industria italiana.
Il perseguimento di tale obiettivo non può prescindere dall’aumento della durata del periodo di riconoscimento dei titoli di efficienza energetica da 5 a 10 anni come già avviene in tutti i paesi europei. Si dovrebbe inoltre prevedere nel decreto ministeriale di recepimento della direttiva 2004/8/CE un algoritmo di calcolo per il rilascio dei titoli di efficienza energetica alla cogenerazione che consenta di riconoscere un contributo economico in linea con quello degli altri paesi europei. Nel contempo, é inoltre necessario abolire l’utilizzo del criterio addizionale per la cogenerazione (non previsto dalla direttiva europea) e sostituirlo con quello del risparmio di energia primaria.
10. TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
Ripristino delle concessioni Tav (art. 12)
Sono ripristinate le concessioni, originariamente stipulate da TAV S.p.A. con i general contractor e precedentemente revocate con il Decreto “Bersani” n. 7/2007, con riferimento alle tratte Milano-Genova, Milano-Verona e Verona-Padova. I rapporti convenzionali stipulati da Tav con i contraenti generali (15 Ottobre 1991 e 16 Marzo 1992) proseguono “senza soluzione di continuità con RFI S.p.A.”. I Contraenti Generali che affideranno una parte dei lavori a terzi dovranno seguire le indicazioni comunitarie in materia di appalti (Direttive 17-18/2004/CE). La valutazione di questa norma è positiva in quanto la precedente revoca delle concessioni aveva aperto una fase di incertezza progettuale e realizzativa che Confindustria aveva fortemente criticato
Expo Milano 2015 (art. 14)
La norma prevede le necessarie autorizzazioni di spesa necessarie alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell’EXPO Milano 2015, in base agli accordi assunti dal governo italiano con il Bureau International des Expositions (BIE). L’ammontare complessivo delle autorizzazione nel periodo 2009-2015 è di 1.486 milioni di euro.
Viene altresì nominato Commissario straordinario del Governo il Sindaco di Milano pro tempore ed è prevista l’emanazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del DL, di un apposito DPCM per:
l’istituzione degli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra-regionali presieduto dal Presidente della Regione Lombardia pro tempore;
la fissazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di erogazione dei finanziamenti.
Cabotaggio (art. 57)
Le competenze amministrative e di programmazione del cabotaggio marittimo regionale sono trasferite dallo Stato alle Regioni interessate. Le risorse statali destinate al finanziamento del servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono destinate ad integrare la compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l’erogazione del servizio. Il calcolo degli oneri di servizio pubblico e delle tariffe è effettuato sulla base dei criteri comuni stabiliti dal Cipe.
Le quote di partecipazione detenute da Tirrenia S.p.A. nelle società regionali Caremar, Saremar, Toremar e Siremar potranno essere trasferite, a titolo gratuito, alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana e Sicilia (su richiesta entro 120 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento). Una simile disposizione interessa la Puglia e il Lazio per i servizi di cabotaggio con le isole Tremiti e con l’arcipelago Pontino. Per esigenze sociali e ambientali e per rispettare il principio della continuità territoriale, le Regioni potranno svolgere attività di cabotaggio avvalendosi degli affidamenti in house.
Quest’ultima disposizione pone un evidente problema di compatibilità comunitaria, per cui sarebbe opportuno prevedere il ricorso a procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio.
Esigenze prioritarie in tema di infrastrutture e trasporti (art. 63)
Per far fronte alle esigenze di investimento di Ferrovie dello Stato S.p.A. è autorizzata una spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2008 (art. 63, comma 4).
L’Anas può utilizzare, con obbligo di reintegro entro il 31 Dicembre del 2008, le disponibilità giacenti nel conto di Tesoreria 20060, al fine di far fronte alle obbligazioni già assunte. L’Anas deve presentare una ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all’attuazione degli interventi per il 2008 e il 2009 (art. 63, comma 5).
È istituito il Fondo per la promozione e il sostegno del trasporto pubblico locale per migliorare l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire lo sviluppo dell’intermodalità (art. 63, commi 12-13). Sono stanziati 113 milioni di Euro per il 2008, 130 milioni per il 2009 e 110 milioni rispettivamente per gli anni 2010 e 2011. I finanziamenti per gli anni successivi al 2011 saranno stabiliti in base alle prescrizioni della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche. Le opere precedentemente finanziate sulla base della legge n. 211/1992 ("Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa") potranno avvalersi delle risorse del suddetto fondo in misura non superiori al 20%. Ogni futuro intervento dovrà essere vincolato alla preesistenza o alla realizzazione di parcheggi di interscambio.
11. INTERNAZIONALIZZAZIONE
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese (art. 6)
L’art. 6 prevede la ridefinizione della legge 394 del 1981. Tale legge diretta al finanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute nella realizzazioni di programmi volti a costituire insediamenti durevoli in Paesi non membri dell’UE, andrà ad incorporare ulteriori due leggi, la 304 del 1990 diretta al finanziamento delle gare e la 143 art. 22 dedicata al finanziamento degli studi di fattibilità.
Nessuna osservazione è da farsi su tale razionalizzazione, tuttavia forti perplessità, già a suo tempo sollevate da Confindustria permangono sulla gestione della legge 394. In questi ultimi quattro anni le operazioni accolte da Simest per le agevolazioni previste dalla legge si sono fortemente ridotte portando a circa 600 milioni di euro il residuo non utilizzato degli stanziamenti.
La motivazione della disaffezione dei nostri operatori è da ricercarsi principalmente nell’onerosità e nella difficoltà di reperire adeguate garanzie a fronte dei finanziamenti concessi.
Si tratta nella maggior parte dei casi di ottenere una fideiussione bancaria a medio termine a copertura dell’importo di capitale, più interessi, più oneri accessori per una durata di circa sette anni.
Confindustria ha suggerito, al fine di rendere più praticabile l’agevolazione, di trasformare il fondo rotativo della 394 in un fondo contributi agli interessi prevedendo l’ingresso nell’intermediazione di banche italiane o estere e, pertanto, così come già praticato per altre leggi agevolative gestite dalla Simest, evitare la richiesta delle garanzie e permettere alla banca che intermedia di controgarantirsi con la SACE.
L’art.6 modifica inoltre in modo sostanziale il ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che in passato insieme al Ministro dello Sviluppo Economico gestiva l’operatività di tale fondo, con il nuovo decreto legge il Ministro dello Sviluppo Economico dispone e determina “di concerto” con il Ministro dell’Economia le condizioni di operatività del fondo.
Efficienza dell’amministrazione finanziaria (art. 83)
E’ costituito, presso la Presidenza del Consiglio, un Comitato Strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia con compiti di indirizzo, consulenza e coordinamento informativo con le principali imprese nazionali che operano nell’energia, nei trasporti, difesa telecomunicazioni nonché altri pubblici servizi. Al comitato competono inoltre le funzioni di coordinamento degli sforzi per lo sviluppo di attività all’estero di imprese italiane e delle iniziative di interesse nazionale all’estero.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurerà la tesoreria del comitato e lo stesso è composto da 10 rappresentanti sia alte professionalità tecniche che rappresentanti dei Ministeri coinvolti.
Da tempo Confindustria ha richiesto unitarietà e coordinamento dei processi di internazionalizzazione per rendere efficace e incisiva la presenza del sistema economico e produttivo nazionale all’estero.
Pur tuttavia l’istituzione di tale comitato inserito nell’art. 83 – Efficienza dell’Amministrazione finanziaria - avrebbe dovuto trovare una giusta collocazione nella parte relativa al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese di cui all’art. 6 dello stesso decreto.
Si ritiene, pertanto, opportuno che:
- l’istituzione di tale Comitato preveda un’adeguata razionalizzazione delle funzioni attribuite dallo stesso decreto sulla materia ai singoli ministeri (Ministero Sviluppo Economico, Ministero degli Esteri, Ministero dell’Economia);
- alla definizione e alla realizzazione dei compiti attribuiti al Comitato partecipino rappresentanti del mondo imprenditoriale.
12. POLITICA INDUSTRIALE E INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO
Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo di impresa (art. 43)
L’articolo riguarda l’affidamento al Ministero dello Sviluppo Economico del compito di stabilire (con proprio decreto) criteri, condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per investimenti di medio-grandi dimensioni (Contratti di Programma e Contratti di Localizzazione): l’intero intervento verrà gestito dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti (ex Sviluppo Italia), compresa l’erogazione dei finanziamenti.
Le nuove disposizioni potranno rivelarsi utili se riusciranno ad accelerare effettivamente le procedure di istruttoria e approvazione, oggi eccessivamente lunghe. Va valutata positivamente anche la possibilità di utilizzare le risorse di Sviluppo Italia per l’attrazione degli investimenti.
In fase di attuazione della norma, dovranno essere opportunamente salvaguardati i vecchi programmi di investimento già approvati dal CIPE, ma non avviati per motivi estranei alla volontà delle imprese
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica (art. 60)
Il principale aspetto problematico del Decreto Legge riguardante il Mezzogiorno è costituito dalla consistente riduzione della dotazione di spesa della missione “Sviluppo e riequilibrio territoriale” del Ministero dello Sviluppo Economico (in cui sono allocati gli stanziamenti del Fondo Aree Sottoutilizzate), per un importo pari a 1.744,2 Milioni di € per il 2009, 2.107,7 per il 2010, 3.855,8 per il 2011. La riduzione totale nel triennio è pari a 7.707.7 Milioni di €, pari ad oltre ¼ delle riduzioni complessive (26 miliardi di € nel triennio)
Dal punto di vista del metodo, se il provvedimento ha il pregio di ridurre in maniera strutturale la spesa dei Ministeri, esso può generare problemi in quanto identifica solo la missione da tagliare, non le singole voci che la compongono, non distinguendo tra programmi con forte tiraggio da programmi che non impegnano tutte le risorse a disposizione.
Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione (art. 34)
L’articolo 34 attribuisce ai comuni le competenze, ad oggi esercitate dalle camere di commercio, in materia di verifica degli strumenti metrici, per cui ciascun comune è tenuto a individuare un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento alla verifica di tali strumenti.
La norma pone seri problemi attuativi, in quanto impone alle pubbliche amministrazioni interessate di svolgere le attività di cui sopra con l’impiego delle risorse disponibili a legislazione vigente, ma soprattutto non si preoccupa minimamente della capacità delle amministrazioni di poter gestire con personale qualificato servizi di particolare rilevanza per diversi settori commerciali e industriali.
Sarebbe, quindi opportuno prevedere lo stralcio della norma in esame, al fine di evitare interruzioni dei servizi di controllo e verifica.