INDICE
Titolo II - Le Associazioni
costituenti e le altre componenti del sistema
Art. 9 – Confindustrie
regionali
Art. 11 – Diritti e obblighi
Art. 12 – Assetto contributivo del
sistema
Titolo
III – L’organizzazione della Confederazione
Art. 16 – Elencazione degli organi
Art. 17 – L’Assemblea
Art. 18 – Riunioni dell’Assemblea
Titolo IV – Il fondo comune,
il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
Titolo V –
Le modificazioni dello statuto e lo scioglimento della Confederazione
Norme transitorie e di attuazione
TITOLO I - IL SISTEMA DELLA RAPPRESENTANZA DELL’INDUSTRIA
E’ costituita con sede in Roma la
Confederazione generale dell’industria italiana, in forma abbreviata
Confindustria.
Le imprese associate finanziano
Confindustria e le altre componenti del sistema alle quali partecipano
direttamente o indirettamente, secondo le modalità previste dai rispettivi
statuti.
Le imprese associate hanno il
diritto di ricevere tutte le
prestazioni di rappresentanza e di servizio erogate dal complesso delle
componenti del sistema, a tutti i livelli di interlocuzione istituzionale e per
tutti gli interessi rappresentati.
Nell’ambito dei ruoli svolti
dalle componenti del sistema e delle competenze attribuite a ciascuna, la
Confederazione ha per scopi:
a) di
promuovere, nella società e presso gli imprenditori, coscienza dei valori
sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto
di una libera società in sviluppo;
b) di
rappresentare e tutelare, nei limiti del presente statuto, il settore della
produzione di beni e/o servizi con organizzazione industriale nella sua
evoluzione culturale, economica e produttiva, per i rapporti con le istituzioni
ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e
sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
c) di
concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche,
politiche, sociali e culturali del Paese e dell’Unione Europea – e con similari
o sinergiche istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale – spirito e
forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste
finalità di progresso e sviluppo;
d) di
svolgere, ai fini di cui alle precedenti lettere a), b) e c) le seguenti
funzioni:
1. organizzare,
direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi
economici e sociali e su istituzioni di generale interesse nazionale o
internazionale;
promuovere
l’adozione delle politiche economiche e industriali e processi di
ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a consentire un contesto
competitivo al sistema produttivo nazionale;
nell’ambito di
tali iniziative, organizzare Assise generali delle imprese aderenti al sistema,
nel corso delle quali dibattere i temi politici, economici e sociali di più
attuale e rilevante importanza;
2. tutelare
le attività delle imprese aderenti al sistema sul piano economico e sindacale,
anche stipulando accordi di carattere generale, sia a livello nazionale che
comunitario, nonché, su espressa delega, contratti collettivi di lavoro
riguardanti una o più categorie; assicurare la definizione delle direttive per
la stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
3. assumere
ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli
imprenditori e presiedere al corretto ed efficiente funzionamento del sistema,
sia in sede nazionale che comunitaria, e all’ordinato evolversi dei rapporti
associativi nazionali ed internazionali;
4. provvedere
all’informazione, all’assistenza ed
alla consulenza agli associati relativamente ai problemi generali
dell’imprenditorialità e delle imprese.
Per raggiungere le finalità di
cui sopra, la Confederazione a titolo esemplificativo e non esaustivo:
§
istituisce un Registro delle imprese associate, che
certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza di ciascuna
impresa al sistema e il suo inquadramento in esso;
§
assicura una rappresentanza unitaria e coordinata del sistema presso l’Unione Europea, con obiettivi
di sviluppo di sinergie e di ottimizzazione nelle attività esterne;
§
può aprire
uffici di rappresentanza in altri Paesi;
§
realizza una
scuola di sistema;
§
può dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni o
ad istituzioni specializzate;
§
può altresì istituire collegi di conciliazione e di
arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra le componenti, e
aderire ad organismi, anche internazionali, a ciò preposti.
La Confederazione persegue i suoi
scopi mantenendo la propria indipendenza ed ispira i propri comportamenti al
Codice etico e alla Carta dei valori
associativi.
Art. 4 – Soci di Confindustria e imprese aderenti al
sistema
Sono soci effettivi e diretti di Confindustria le Associazioni
territoriali, le Associazioni nazionali di categoria e le Federazioni nazionali
di settore composte da Associazioni non direttamente aderenti a Confindustria.
Le Associazioni territoriali inquadrano come soci effettivi le imprese di
cui all’art. 2, operanti in un determinato ambito territoriale, quale che sia
l’attività svolta.
Le Associazioni nazionali di categoria e le Federazioni nazionali di
settore di cui al I comma inquadrano, con ambito di competenza su tutto il
territorio nazionale e come soci effettivi, le imprese di cui all’art. 2, ma
che esercitano attività omogenee.
Tra i soci effettivi delle organizzazioni di cui ai precedenti commi
rientrano anche le imprese che operano nell’ambito di settori di mercato in via
di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20%
da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti
speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di
gestione, in tutto o in parte.
Al complesso delle imprese di cui al precedente comma, che abbiano aderito
al sistema confederale dopo l’entrata in vigore del presente statuto, non può
essere attribuito più del 10% del totale dei voti assembleari dell’Associazione
cui aderiscono.
Alla Confederazione possono altresì aderire, in qualità di soci aggregati
e secondo i criteri previsti dallo specifico regolamento, associazioni tra
imprese o tra associazioni di imprese, enti e altre istituzioni che abbiano
come scopo la rappresentanza e la tutela di interessi specifici non
riconducibili ad un determinato settore produttivo, ma che siano caratterizzati
da elementi di affinità, complementarità, strumentalità e/o raccordo economico
con quelli rappresentati dai soci effettivi.
Possono essere soci aggregati di Confindustria anche le Associazioni
eventualmente costituite da imprese italiane localizzate all’estero.
E’ facoltà dei soci effettivi di Confindustria prevedere l’adesione di
soci aggregati, con gli stessi elementi di cui ai precedenti commi, purché non
ne risultino snaturate le caratteristiche di rappresentanza istituzionale
dell’Associazione.
I contenuti del rapporto associativo delle imprese aderenti al sistema ed
i diritti ed i doveri che ne discendono sono disciplinati dall’apposito
regolamento confederale.
Per aderire alla
Confederazione i soci effettivi debbono prevedere nei loro statuti:
§
scopi
corrispondenti a quelli di cui all’art. 3 e l’impegno a perseguirli con
indipendenza e autonomia, nel rispetto delle norme e dei principi organizzativi
generali;
§
adozione del
Codice etico e della Carta dei valori associativi;
§
ambiti
organizzativi, territoriali e merceologici, definiti rispetto a quelli delle
altre Associazioni e significativamente rappresentativi dell’universo
associabile;
§
impegno ad
assicurare prestazioni specifiche e diversificate in base al riparto delle
competenze previsto dall’apposito regolamento confederale, nel rispetto di
quanto previsto dal successivo art. 7;
§
struttura degli
organi direttivi ed adozione di meccanismi di formazione e di funzionamento
coerenti con quelli previsti dall’apposito regolamento confederale;
§
adozione di un
bilancio-tipo con relativo piano dei conti, secondo lo schema predisposto da
Confindustria e obbligo di revisione contabile del bilancio annuale, come da
apposito regolamento confederale;
§
elezione del Presidente con procedure conformi a quelle
previste per l’elezione del Presidente di Confindustria;
§
ammissione, in sede di Assemblea, di non più di una
delega per ogni associato presente;
§
istituzione dei Probiviri con compiti e attribuzioni
analoghe e raccordate con quelle previste per i Probiviri confederali;
§
istituzione del Collegio dei Revisori contabili
composto secondo i criteri di cui all’art. 43;
§
adozione del logo Confindustria nella denominazione
dell’Associazione;
§
modalità di elettorato attivo e passivo conformi ai
criteri stabiliti dall’apposito regolamento confederale, ispirate agli
obiettivi di cui al successivo art. 6;
§
sistemi elettivi idonei a dare adeguata rappresentanza
alle imprese di vario tipo e dimensione e tali da assicurare una ragionevole
rotazione nelle cariche;
§
adozione necessaria e inderogabile dello scrutinio
segreto per le votazioni concernenti l’elezione degli organi associativi;
§
inammissibilità della contemporanea iscrizione delle
imprese associate ad altre Associazioni costituite per analoghi scopi ed
aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria;
§
modifiche statutarie adottate con maggioranza
qualificata.
Le Associazioni sono impegnate a
trasmettere puntualmente a Confindustria i loro bilanci consuntivi nonché tutti
i dati conoscitivi necessari alla costituzione e all’aggiornamento del Registro
delle imprese associate di cui all’art. 3.
Articolo 6 – Inquadramento delle imprese
Le imprese di cui all’art. 2, in base alla localizzazione e/o alle
attività svolte, possono appartenere al sistema confederale attraverso
l’Associazione territoriale, la
Federazione nazionale di cui all’art. 4, I comma, o l’Associazione
nazionale di categoria competenti all’inquadramento ovvero realizzando la
contemporanea adesione ai due tipi di rappresentanza, fermo restando quanto
previsto dall’art. 12 sulla parità dell’onere del finanziamento di
Confindustria.
Confindustria e tutte le componenti del sistema perseguono l’obiettivo
del completo inquadramento, quale requisito per la coesione ed il
consolidamento rappresentativo del sistema stesso e quale condizione per
assicurare piena equità negli obblighi associativi delle imprese.
Per raggiungere questo obiettivo spetta a Confindustria predisporre, con
apposito regolamento, modelli-tipo diversificati di convenzioni organizzative
di completo inquadramento, con previsione dei contenuti del rapporto
associativo e dei relativi diritti e doveri delle imprese, nonché proporre e
promuovere le singole convenzioni presso le Associazioni interessate.
Per tutte le imprese che realizzino singolarmente il completo
inquadramento dopo l’entrata in vigore del presente statuto, tutte le delibere
contributive annuali di Confindustria e delle altre componenti del sistema,
devono prevedere agevolazioni sugli importi rispettivamente dovuti, per un
periodo almeno triennale e nelle misure previste dal regolamento di cui al
precedente comma.
Per le Associazioni che avranno sottoscritto un numero significativo di
convenzioni, accrescendo il proprio grado di completo inquadramento e
realizzando significativi risultati di sviluppo associativo, la delibera di cui
all’art. 13 deve prevedere meccanismi premianti, con il riconoscimento di
abbattimenti contributivi verso Confindustria.
Spetta all’apposito regolamento confederale definire i parametri di
valutazione dell’accrescimento del grado di completo inquadramento e dei
risultati di sviluppo associativo e le relative incidenze sul sistema
incentivante di cui al precedente comma.
Il completo inquadramento dell’impresa rappresentata costituisce
requisito indispensabile per l’accesso alla carica di componente degli organi
direttivi di Confindustria e dell’organo ristretto delle organizzazioni
confederate.
Articolo 7 – Ruoli e prestazioni
Le prestazioni di rappresentanza e di servizio erogate per realizzare gli
scopi del sistema sono disciplinate attribuendo a ciascuna componente il ruolo
organizzativo di competenza e la funzione di coordinamento dai quali derivano
le relative prestazioni istituzionali.
Il ruolo organizzativo di competenza è definito applicando il criterio
dell’interlocutore istituzionale esterno in forza del quale la componente
presente a quel livello decisionale ha il diritto-dovere di assicurare alle
imprese le relative prestazioni di rappresentanza e di servizio, fatte salve
ipotesi specifiche e particolari espressamente previste nell’apposito
regolamento.
La funzione di coordinamento è attribuita a tutte le componenti del
sistema per prestazioni ed attività per
le quali è necessario il concorso di più componenti nell’elaborare le posizioni
di rappresentanza e tutela esterna.
Spetta allo specifico regolamento confederale definire lo schema
operativo delle prestazioni di competenza di ciascuna componente ed individuare
gli ambiti di coordinamento necessario.
Il Collegio dei Probiviri verifica periodicamente il rispetto dello
schema operativo di cui al comma precedente e propone alla Giunta, in caso di
accertata violazione, l’adozione delle sanzioni di cui al successivo art. 14.
Le Associazioni territoriali e le Associazioni nazionali di categoria, le
quali non siano in grado singolarmente di assicurare le prestazioni
istituzionali di loro competenza, realizzano adeguate forme di
razionalizzazione e integrazione di funzioni e servizi. Analoghe forme possono
essere realizzate tra le Confindustrie regionali di cui all’art. 9.
La Confederazione promuove e verifica tali soluzioni.
Art. 8 – Ammissione. Durata del rapporto associativo
L'Associazione territoriale o nazionale di categoria che chiede di essere
ammessa alla Confederazione in qualità di socio effettivo deve allegare alla
domanda di ammissione copia del proprio statuto e degli eventuali regolamenti;
deve inoltre fornire tutti gli elementi prescritti per l'inserimento delle
imprese nel Registro di cui all'art. 3.
L'Associazione aderente notifica via via alla Confederazione le
variazioni degli atti ed elementi di cui al comma precedente.
Il Comitato tecnico per i problemi organizzativi provvede all’istruttoria
della domanda di ammissione e propone alla Giunta la relativa decisione.
Spetta alla Giunta verificare che non vengano a determinarsi
segmentazioni nella rappresentanza, con riferimento ad aree territoriali e/o
settori merceologici già rappresentati
all’interno del sistema confederale.
La Giunta deve inoltre verificare le finalità associative nonché
l’idoneità, sotto il profilo organizzativo e finanziario, dell’Associazione
richiedente a garantire le prestazioni istituzionali di sua competenza
all’interno del sistema confederale.
Avverso l'accoglimento della
domanda, i soci effettivi hanno facoltà di ricorrere ai Probiviri, i quali
possono chiedere alla Giunta il riesame della delibera.
In sede di ricorso può essere
richiesto al Collegio dei Probiviri di dichiarare, in attesa del giudizio
definitivo, la immediata sospensione della delibera di accoglimento della
domanda di adesione. Nella richiesta vanno evidenziati i pregiudizi imminenti e
irreparabili che ne deriverebbero per i soci stessi e/o per il sistema
organizzativo.
Il Collegio accoglie o respinge
tale richiesta con provvedimento provvisorio motivato.
L'adesione ha la durata di due
anni e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio se non viene
disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.
Resta salva la facoltà di recesso
ai sensi dell'art. 48.
Il primo biennio decorre dalla data dell'accoglimento della
domanda fino alla conclusione del secondo anno successivo.
Articolo 9 – Confindustrie regionali
Le Associazioni territoriali di ogni regione costituiscono
necessariamente la Confindustria regionale della quale sono tenute a garantire
l’adeguato finanziamento secondo i criteri di cui al successivo art. 12.
Alla Confindustria regionale spettano la rappresentanza e la tutela degli
interessi delle imprese aderenti al sistema in tutte le materie assegnate alla
competenza legislativa e amministrativa della Regione nonché le relative
attività di informazione destinate a tutte le altre componenti del sistema.
Per le attività di consulenza ed assistenza trovano applicazione le
disposizioni di cui all’VIII comma del presente articolo.
Fermo restando il rispetto dei principi associativi di riferimento
generale, ciascuna Confindustria regionale può assumere l’assetto organizzativo
e definire le modalità di funzionamento più adatte alle caratteristiche
dell’area territoriale di riferimento, tenendo anche conto dei distretti
industriali in essa eventualmente esistenti.
Gli statuti delle Confindustrie regionali sono sottoposti
all’approvazione della Giunta confederale che ne verifica l’adeguatezza delle
soluzioni adottate per garantire efficacia della rappresentanza, efficienza
delle attività destinate alle imprese, sviluppo di sinergie tra le componenti
regionali, economicità complessiva e ottimizzazione delle risorse impiegate.
Sono organi delle Confindustrie regionali la Giunta ed il Consiglio le
cui attribuzioni e modalità di formazione e funzionamento sono disciplinate
dalle linee guida dell’apposito regolamento confederale.
La Giunta regionale è l’organo destinato a garantire la più ampia ed
adeguata rappresentanza politica di tutte le componenti della Confindustria
regionale mentre spetta al Consiglio la conduzione politico-operativa della
stessa, con incidenza ponderale rapportata all’onere contributivo sostenuto.
Per garantire la necessaria integrazione tra le Confindustrie regionali
ed il sistema della rappresentanza di categoria di cui al successivo art. 10,
nonché il relativo, più adeguato finanziamento, le Federazioni nazionali di
settore o le Associazioni nazionali di categoria eventualmente non aderenti ad
una Federazione sono reciprocamente impegnate a concludere convenzioni di
inquadramento collettivo con le Associazioni territoriali della regione ovvero
a definire contratti di servizio organizzativo di informativa, assistenza e
consulenza con le singole Confindustrie regionali, secondo modelli-tipo
predisposti da Confindustria.
Per l’attuazione operativa di quanto previsto dal precedente comma
trovano applicazione le disposizioni di cui all’apposito regolamento.
Le rappresentanze di categoria che, alla data di entrata in vigore del
presente statuto, già dispongono di articolazioni territoriali, con competenze
particolari e profili associativi propri, definiscono specifici accordi di
collegamento organizzativo per realizzare il necessario coordinamento della
rappresentanza con le singole Confindustrie regionali, concordando adeguate
modalità di partecipazione alla vita associativa ed al finanziamento delle
stesse.
Per contribuire al miglior
funzionamento delle Confindustrie regionali su tutto il territorio nazionale,
viene istituito un Fondo regionale di sistema che sarà costituito da una
aliquota delle entrate contributive del bilancio confederale in misura non
inferiore al 2% e non superiore al 5%, determinata ogni anno dall’Assemblea in
sede di delibera contributiva. Gli interventi del Fondo saranno determinati dal
Consiglio direttivo, sulla base di un apposito regolamento e dovranno
contribuire, nelle aree industrialmente più deboli, a consentire una soglia
minima di risorse per ciascuna Confindustria ed eventualmente a sostenere
iniziative particolarmente rilevanti sul territorio.
Art. 10 –
Rappresentanza di categoria
La rappresentanza di categoria del sistema è articolata su Associazioni
nazionali di categoria e Federazioni nazionali di settore.
Le singole Federazioni nazionali di settore sono necessariamente
costituite dalle Associazioni nazionali di categoria che siano affini per
interessi e/o problemi economici, tecnico-produttivi, sindacali e del lavoro,
di mercato e promozionali.
La costituzione di una Federazione è approvata dalla Giunta confederale
che provvede al formale riconoscimento.
La stessa Giunta può riconoscere come Federazioni di settore singole
Associazioni nazionali di categoria composte, a loro volta, da Associazioni non
direttamente aderenti a Confindustria; queste ultime possono anche associarsi a Confindustria che potrà accogliere le singole domande solo se l'adesione, anche diretta, è prevista dallo statuto della Federazione di appartenenza e con il consenso della Federazione stessa.
Per un medesimo settore può essere riconosciuta una sola Federazione.
Laddove l’ambito di rappresentanza
di una Associazione nazionale di categoria non dovesse rientrare in
nessuna Federazione nazionale di settore, la Giunta confederale approva il
particolare stato organizzativo della stessa Associazione.
Possono aderire alle Federazioni nazionali di settore anche i soci
aggregati e singole Associazioni nazionali di categoria possono partecipare,
pro quota, a più Federazioni.
La Giunta confederale, in sede di accoglimento delle domande di adesione
di nuove Associazioni nazionali di categoria deve indicare la Federazione
nazionale alla quale aderire.
Nel determinare la misura annuale dei contributi, la relativa delibera di
cui all’art. 13 prevederà meccanismi premianti per le Associazioni nazionali di
categoria che abbiano costituito nell’anno precedente Federazioni nazionali di
settore.
Sempre nella delibera contributiva annuale, saranno previste soluzioni
specifiche per le Federazioni già costituite al momento dell’entrata in vigore
del presente statuto e saranno definiti
meccanismi incentivanti particolari per gli anni successivi a quello della
prima costituzione di una nuova Federazione nazionale di settore.
Le Federazioni nazionali di settore esercitano, secondo le modalità
previste dai relativi statuti, la rappresentanza e la tutela degli interessi
generali delle Associazioni nazionali di categoria che le costituiscono ed
assicurano le relative attività di informativa destinate a tutte le altre
componenti del sistema.
Esse realizzano sinergie atte a svolgere attività in comune e a contenere
i costi associativi complessivi.
Resta affidata ai singoli statuti la definizione dell’assetto federativo
ritenuto più funzionale alla realizzazione degli scopi della Federazione.
E' istituita la Conferenza dei
Presidenti delle Federazioni nazionali di settore che, in analogia con la Conferenza
dei Presidenti delle Confindustrie regionali
di cui all'art. 36, può esprimere pareri non vincolanti per concorrere
all'approfondimento di tematiche di interesse intersettoriale. Per la
convocazione e il funzionamento della Conferenza si applicano le modalità
previste dal medesimo art. 36.
Art. 11 – Diritti ed
obblighi
I soci effettivi di Confindustria e le altre componenti del sistema hanno
diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio
assegnate alla competenza confederale.
Hanno inoltre diritto a partecipare alla vita associativa confederale
esercitando l’elettorato attivo e passivo, con i limiti e secondo le modalità
previste nei successivi articoli, e a vedere attestata la loro appartenenza
alla Confederazione.
Per i soci aggregati restano escluse le prestazioni di rappresentanza
politica e di assistenza e tutela diretta ed è a loro riconosciuto il solo
diritto di elettorato attivo.
I soci effettivi ed aggregati e le altre componenti del sistema sono
tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti di attuazione, il Codice
etico e la Carta dei valori associativi nonché le deliberazioni assunte dagli
organi confederali ai sensi dei successivi articoli.
Art. 12 – Assetto
contributivo del sistema
Le imprese associate, attraverso il loro contributo, provvedono a
finanziare le attività delle diverse componenti cui aderiscono, direttamente o
indirettamente.
Le Associazioni aderenti in
qualità di soci effettivi sono tenute ad istituire e a far osservare alle
imprese associate l’obbligo di cui al precedente comma.
Per i gruppi e le imprese
multilocalizzate, il finanziamento delle diverse componenti territoriali alle
quali aderiscono le singole imprese o unità locali sarà improntato a criteri
volti ad armonizzare gli impegni contributivi delle imprese o unità stesse nei
confronti di tutte le componenti interessate, secondo le modalità previste da
apposito regolamento.
Il finanziamento delle attività di Confindustria è rapportato alla capacità contributiva delle Associazioni.
L’accertamento e la riscossione del contributo dovuto dalle imprese ai sensi dei commi precedenti avvengono sulla base di criteri di trasparenza.
Art. 13 – Contributo confederale
L’Associazione che aderisce per la prima volta alla Confederazione è tenuta a corrispondere una quota di ammissione "una tantum" fissata dalla Giunta.
Il contributo annuale è determinato secondo le modalità e le condizioni stabilite con delibera proposta dalla Giunta e approvata dall’Assemblea dell’anno precedente.
Le Associazioni aderenti in qualità di soci aggregati sono tenute a corrispondere alla Confederazione un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Giunta.
Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Confederazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.
Alle Associazioni che non sono in regola con quanto previsto dall’art. 12 e dai commi precedenti del presente articolo non sono attribuiti i voti in Assemblea, né il diritto a concorrere alla formazione della Giunta secondo l’art. 23. I loro rappresentanti non possono ricoprire cariche confederali.
La constatazione dell’inadempienza avviene a cura della Giunta, di norma nella riunione che precede l’Assemblea.
Art. 14 – Sanzioni
Le componenti confederate che si
rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente statuto sono
passibili delle seguenti sanzioni:
a) sospensione
del diritto dell’Associazione a partecipare all’Assemblea confederale;
b) decadenza
dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive della Confederazione;
c) sospensione
dei rappresentanti delle Confindustrie regionali
e delle Federazioni nazionali di settore dalla Giunta e dagli altri organi
rappresentativi confederali;
d) sospensione
del diritto di effettuare le designazioni di cui all’art. 23 o di partecipare
alle stesse;
e) sospensione
del diritto alle prestazioni istituzionali della Confederazione;
f)
esclusione di cui alla lettera e) dell’articolo successivo.
Le sanzioni di cui al primo comma
verranno applicate, in alternativa o anche cumulativamente, dalla Giunta in
relazione alla gravità dell'inadempimento. Per l'esclusione la Giunta si
pronuncerà col voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti. In ogni
caso è dato, nei trenta giorni successivi,
ricorso ai Probiviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 15 – Cessazione della condizione di socio
La condizione di socio cessa:
a) per
scioglimento dell’Associazione;
b) per
disdetta del rapporto da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 8;
c) per
recesso, ai sensi dell’art. 48;
d) per
il venir meno nell’Associazione aderente dei requisiti che ne avevano determinato
l’ammissione;
e) per
grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto. Costituisce
grave inadempienza la violazione delle direttive confederali di cui al numero 2
della lettera d) dell’art. 3.
L’accertamento e, per quanto
riguarda le lettere d) ed e), le delibere di esclusione competono alla Giunta,
la quale si pronuncia col voto favorevole di almeno due terzi dei membri
presenti. E’ data facoltà, nei trenta giorni successivi, di ricorso ai
Probiviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Le modalità della cessazione
della condizione di socio e gli effetti contributivi e di inquadramento sulle
imprese sono disciplinati dalle disposizioni di regolamento.
TITOLO III - L’ORGANIZZAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE
Art. 16 – Elencazione degli organi
Sono organi della Confederazione:
a)
l’Assemblea;
b)
la Giunta;
c)
il Consiglio direttivo;
d)
il Presidente;
e) i
Vice Presidenti;
f)
i Probiviri;
g) il
Collegio dei Revisori contabili.
Art.
17 – Assemblea
L’Assemblea è costituita dai
delegati delle Associazioni aderenti.
Ogni Associazione territoriale
e nazionale di categoria designa per ciascuna Assemblea un numero
massimo di otto delegati scelti fra i propri soci, i quali dispongono
congiuntamente di un determinato numero di voti in ragione del contributo
confederale annuo corrisposto per conto delle proprie imprese
dall’Associazione.
Ai fini dell’assegnazione dei
voti in Assemblea si procederà nel modo seguente:
§
fino all’ammontare del contributo minimo sarà assegnato
un voto;
§
dal contributo minimo e fino a 10 volte saranno
assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo o
frazione superiore alla metà;
§
da 11 volte il contributo minimo e fino a 100 volte,
saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo
maggiorato del 12,5%, o frazione superiore alla metà;
§
da 101 volte il contributo minino e fino a 300 volte,
saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo
maggiorato del 25%, o frazione superiore alla metà;
§
oltre, saranno assegnati tanti voti quante volte è
stato versato il contributo minimo maggiorato del 37,5%, o frazione superiore
alla metà.
La ripartizione dei voti fra i
rappresentanti di ciascuna Associazione è stabilita di volta in volta
dall’Associazione stessa, la quale può anche stabilire che di tutti i voti
disponga uno solo dei suoi delegati.
La nomina dei delegati deve
essere comunicata per iscritto. Più Associazioni possono delegare le stesse
persone; peraltro ad una stessa persona non possono essere date più di tre
deleghe.
All’Assemblea partecipano anche
il Presidente, i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio direttivo e della
Giunta, i Probiviri e i Revisori contabili;
essi tutti non hanno diritto al voto, salvo non competa loro quali delegati
delle Associazioni. All’Assemblea sono invitati ad assistere anche i componenti
degli altri organismi previsti dal presente statuto.
I soci aggregati dispongono di un
numero di voti rapportato al contributo annuo da essi corrisposto alla
Confederazione, attribuiti secondo la tabella di cui al III comma.
Art. 18 – Riunioni
dell’Assemblea
L’Assemblea ha luogo in via
ordinaria una volta l’anno, in una data dal 1° marzo al 31 maggio; in via
straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Giunta, o ne facciano
richiesta tante Associazioni che dispongano complessivamente di almeno un
quinto del totale dei voti spettanti a tutte le Associazioni.
I voti spettanti nell’Assemblea
sono calcolati in base ai contributi pagati durante l’esercizio precedente.
Per le Associazioni che
aderiscano durante l’anno, i voti saranno inizialmente attribuiti secondo i
criteri stabiliti dal regolamento.
Art. 19
– Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dalla
Giunta con utilizzo di posta
elettronica o altri mezzi equivalenti spediti alle associate almeno trenta
giorni prima della data dell’adunanza, con l’indicazione del luogo,
giorno ed ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da
trattare.
In caso d’urgenza l’Assemblea,
purché non indetta per l’elezione del Presidente o per quanto all’art. 22,
lett. e) ed f), può essere convocata con
utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti almeno cinque giorni
prima, contenente le predette indicazioni.
Art. 20 –
Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea è validamente
costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano della metà più
uno dei voti spettanti a tutte le associate.
Tuttavia, trascorsa un’ora da
quella fissata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea è legalmente costituita
quando siano presenti tanti delegati che dispongano di almeno un terzo dei voti
spettanti a tutte le associate.
Qualora l’Assemblea andasse
deserta, e si tratti di Assemblea ordinaria, si deve indire una nuova
convocazione. In tal caso, il preavviso di cui all’art. 19, I comma, è ridotto
a dieci giorni e l’Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero
dei voti spettanti ai delegati intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. I sistemi
di votazione sono stabiliti dal Presidente dell’Assemblea, ma alle nomine e
alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.
Per le deliberazioni relative
alle modificazioni del presente statuto e allo scioglimento della
Confederazione si applicano i successivi artt. 48 e 49.
Art. 21 – Presidente, Segretario dell’Assemblea e verbale
L’Assemblea è presieduta dal
Presidente della Confederazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal
Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più
anziano di età dei Vice Presidenti elettivi.
All’inizio della riunione, il
Presidente chiama uno dei delegati o un notaio a fungere da segretario e
designa due delegati quali scrutatori.
Le deliberazioni dell’Assemblea
constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli
scrutatori.
Art. 22 – Attribuzioni dell’Assemblea
Sono di competenza
dell’Assemblea:
a) l’elezione
del Presidente e dei Vice Presidenti
fino ad un massimo di nove, di cui uno per il Centro studi ed uno per i
problemi del Mezzogiorno; l’approvazione degli indirizzi generali e del
programma di attività proposti dal Presidente ai sensi del III comma dell’art.
30;
b) l’approvazione
delle conseguenti determinazioni contributive di cui all’art. 13;
c) l’approvazione,
su proposta della Giunta, del bilancio consuntivo annuale;
d) l’elezione
dei Probiviri e dei Revisori contabili secondo le norme che
rispettivamente li riguardano;
e) le
modificazioni dello statuto;
f)
lo scioglimento della Confederazione e la nomina dei
liquidatori.
Art. 23 - Giunta
Fanno parte di diritto della
Giunta gli ex Presidenti della Confederazione, il Presidente, i Vice Presidenti
e i componenti del Consiglio direttivo in carica.
Ne fanno parte, per un biennio, anche gli ex undici Vice Presidenti che non ne siano membri ad altro titolo.
Il Presidente può nominare fino a
cinque componenti tra persone che siano espressione particolarmente
significativa del mondo imprenditoriale. Questi durano in carica fino alla
scadenza del Presidente stesso.
La Giunta è poi composta da:
a) settantotto rappresentanti territoriali e di categoria.
I relativi seggi sono:
- ripartiti fra le due componenti in funzione del rispettivo ruolo contributivo
- attribuiti in due collegi separati sulla base del quoziente tra il ruolo contributivo di ciascuna componente ed i seggi ad essa spettanti
- assegnati alle Confindustrie regionali, alle Federazioni nazionali di settore, alle Federazioni di scopo costituite alla data del 31 dicembre 2009 ed alle Associazioni di categoria riconosciute dalla Giunta oggettivamente non federabili, in ragione dei quozienti pieni ottenuti da ciascuna.
I seggi eventualmente residui sono assegnati:
- ai resti più elevati
- successivamente, ai migliori quozienti non pieni.
Dei seggi assegnati, uno deve essere ricoperto dal Presidente.
Inoltre, un seggio di diritto è riconosciuto ai Presidenti delle Confindustrie regionali e, per il Trentino-Alto Adige, delle Associazioni delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle Federazioni nazionali di settore e delle Federazioni di scopo costituite alla data del 31 dicembre 2009 che non lo hanno ottenuto nell’assegnazione di cui sopra.
b) venti rappresentanti generali.
Le relative candidature devono:
- pervenire al Vice Presidente con delega ai problemi organizzativi entro il 31 marzo dell’anno di scadenza
- essere in numero superiore a venti
- risultare singolarmente appoggiate da tante Associazioni territoriali e di categoria che complessivamente rappresentino almeno il 30% dei voti assembleari
- riferirsi a rappresentanti di imprese regolarmente inquadrate in Associazioni che, al momento della presentazione delle candidature, siano al corrente con i versamenti contributivi a Confindustria.
La lista dei candidati viene sottoposta, secondo le modalità stabilite dal regolamento, alla votazione, anche mediante referendum, dei Presidenti delle Associazioni territoriali e di categoria.
Ciascun Presidente dispone dei voti assembleari spettanti all’Associazione, che può utilizzare per ciascun eligendo, e può esprimere un massimo di quindici preferenze.
Risultano eletti i venti candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Il rappresentante generale che nel corso del mandato dovesse assumere un diverso titolo di partecipazione siede in Giunta a doppio titolo, ma con un unico voto. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualunque motivo, il seggio resta vacante
c) tre rappresentanti generali del Mezzogiorno, scelti in una lista di sei candidati designati dalle Associazioni territoriali del Mezzogiorno.
La lista deve pervenire al Vice Presidente con delega ai problemi organizzativi entro il 31 marzo dell’anno di scadenza.
Ferme restando le modalità di votazione di cui alla lettera b), può essere espressa una sola preferenza.
In caso di assunzione di diverso titolo di partecipazione, di dimissioni o di cessazione dalla carica valgono le disposizioni di cui all’ultimo comma della lettera b)
d) venti rappresentanti della Piccola Industria, nominati dal Consiglio centrale per la Piccola Industria secondo l’art. 39
e) otto rappresentanti dei Giovani Imprenditori, nominati dal Consiglio centrale dei Giovani Imprenditori secondo l’art. 41
Art. 24 – Durata della
Giunta
La Giunta scade in occasione dell’Assemblea
ordinaria degli anni dispari.
Ai fini della sua ricostituzione,
il Presidente della Confederazione provoca o sollecita le nomine di cui
all’articolo precedente, che di regola debbono avvenire entro il mese di
febbraio anteriore alla scadenza. Eventuali ritardi o mancanze di nomina non
impediscono l’entrata in carica della nuova Giunta nelle persone di coloro che
già sono nominati all’atto dell’Assemblea.
Non sono immediatamente
rieleggibili nella Giunta da parte della medesima istanza i membri che vi siano
stati nominati allo stesso titolo tre volte consecutivamente. La disposizione
non si applica ai rappresentanti generali e ai membri nominati dal Presidente.
Non sono altresì rieleggibili,
per il biennio successivo, coloro che, avendo ricoperto la carica di componente
di Giunta nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle
riunioni indette.
Per quanto riguarda le Confindustrie regionali e le Federazioni
nazionali di settore, queste sono tenute a prevedere nei loro statuti un
conforme periodo di rotazione per i loro Presidenti, membri di diritto della
Giunta.
Ove nel corso del biennio di cui
al I comma venga a mancare un membro di cui all’art. 23, lettere a), b), d),
e), egli è sostituito dall’istanza competente. Venendo a mancare un membro di
cui all’art. 23, lettera c), egli è sostituito dal primo dei non eletti della
stessa lista, con prevalenza, in caso di parità, del più anziano per età. In
ogni caso, i membri subentrati secondo il presente comma restano in carica sino
alla scadenza della Giunta.
Decadono dalla carica i
componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni
per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell’anno
solare.
La Giunta si riunisce
ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando
lo dispongano il Presidente o il Consiglio direttivo o ne faccia richiesta
almeno un terzo dei suoi membri.
La Giunta è convocata dal
Presidente tramite posta elettronica o
altri mezzi equivalenti spediti almeno dieci giorni prima della data
dell’adunanza. In caso di urgenza potrà essere convocata, sempre con utilizzo
di posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti, almeno cinque giorni
prima dell’adunanza.
L’avviso di convocazione dovrà
contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la puntuale
elencazione degli argomenti da trattare.
Art. 26
– Deliberazioni della Giunta
Le adunanze della Giunta sono
presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice
Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di
età dei Vice Presidenti elettivi.
Alle riunioni della Giunta sono
invitati ad assistere i Probiviri ed i Revisori contabili.
Le adunanze sono valide con la
presenza di almeno due quinti dei membri in carica e le deliberazioni sono
prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti.
Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
I sistemi di votazione sono
stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a
persone si procede mediante scrutinio segreto.
Le deliberazioni della Giunta
constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene
nominato dalla Giunta stessa anche fuori del proprio seno.
I lavori della Giunta sono disciplinati da apposito
regolamento.
Art. 27 – Attribuzioni della
Giunta
La Giunta:
a) nomina
la Commissione di designazione di cui all’art. 34;
b) propone
all’Assemblea il Presidente;
c) nei trenta giorni successivi alla proposta di
cui alla precedente lettera b) valuta ed approva gli indirizzi generali ed il
programma biennale di attività del Presidente designato, unitamente alla
proposta di quest’ultimo concernente la designazione dei nove Vice Presidenti: il tutto per la successiva deliberazione
dell’Assemblea;
d) procede
alla nomina di eventuali Vice
Presidenti proposti dal Presidente in sedute successive a quella di cui
sub c), ai sensi del V comma dell’art. 30;
e)
ratifica le
deleghe di responsabilità attribuite dal Presidente ai Vice Presidenti ai sensi
dell’art. 31;
f)
nell’ambito del programma approvato dall’Assemblea,
specifica le direttive di massima dell’azione confederale e verifica
successivamente le fasi di attuazione del programma stesso, ciò anche sulla
base delle relazioni che svolgono, almeno una volta all’anno, i Vice Presidenti elettivi e
i Presidenti del Consiglio centrale
per la Piccola industria e del Consiglio centrale dei Giovani imprenditori;
g) formula
le direttive per l’ordinato svolgersi dei rapporti associativi e per lo
sviluppo del sistema, nonché per le erogazioni delle prestazioni della
Confederazione, anche istituendo, in Italia o all’estero, delegazioni o uffici
staccati e definendone funzioni e competenze;
h) concorre
alla nomina del Consiglio direttivo secondo l’art. 28;
i)
approva il bilancio preventivo annuale e la proposta di bilancio
consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
l)
convoca l’Assemblea a norma dell’art. 19 e le sottopone
qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Confederazione che, pur
compreso nelle attribuzioni della Giunta, meriti per la sua particolare
importanza l’esame e le deliberazioni dell’Assemblea;
m) delibera i
regolamenti della Confederazione e di esecuzione dello statuto;
n) esercita
gli altri compiti ad essa attribuiti
dal presente statuto e promuove ed attua quant’altro sia ritenuto utile per il
raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli
aderenti alla vita della Confederazione;
o) delibera
sull’ammissione dei soci.
Art. 28
– Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto
da non più di 32 membri.
Ne fanno parte di diritto, sino a
che dura la loro carica:
§
il Presidente della Confederazione;
§
i nove Vice Presidenti elettivi;
§
i due Vice Presidenti di diritto
E' pure membro di diritto del
Consiglio direttivo l'ex Presidente della Confederazione che per ultimo ha
rivestito la carica.
Ne fanno parte inoltre dieci
membri elettivi, nominati dalla Giunta, nell'ambito di una lista proposta dal Collegio dei Probiviri di cui all'art. 42 in numero triplo di
quello degli eligendi. Almeno la metà dei candidati proposti deve appartenere
alla Giunta in carica.
Ogni membro della Giunta vota per
non più di sette candidati.
Lo stesso Collegio propone alla
Giunta, sentito il Consiglio centrale per la Piccola industria una seconda
lista di candidati, composta di sei nominativi di piccoli industriali, fra i
quali la Giunta elegge due ulteriori consiglieri. Ogni membro della Giunta vota
per non più di due candidati.
La Giunta elegge altri due membri
del Consiglio, proposti dal Presidente fra le più significative realtà
aziendali e/o associative, nonché ulteriori due membri del Consiglio, proposti
dal Presidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio centrale per la
Piccola industria, fra gli imprenditori medi o piccoli facenti parte a qualunque
titolo della Giunta stessa.
Qualora nella composizione del
Consiglio direttivo non figurassero almeno due componenti, espressione delle
Associazioni meridionali, lo stesso Consiglio, su proposta del Presidente,
coopterà un membro scelto in una rosa
di quattro imprenditori indicati dalle Confindustrie regionali meridionali.
Analogamente, qualora nella composizione del Consiglio direttivo non
figurassero almeno un componente espressione delle Federazioni nazionali di
settore e uno espressione delle Confindustrie regionali, lo stesso Consiglio,
su proposta del Presidente, coopterà fino a due consiglieri scelti fra i
Presidenti delle Federazioni nazionali di settore e delle Confindustrie
regionali allo scopo di assicurare le presenze suddette.
Il Consiglio direttivo potrà
attribuire, su proposta del Presidente, a singoli Consiglieri, specifici e
temporanei incarichi.
I membri elettivi durano in
carica due anni e scadono al termine dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria
degli anni pari. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla
scadenza i Consiglieri scadono con la nomina del nuovo Presidente.
Se nel corso del mandato vengono
a mancare uno o più membri elettivi, si provvede a sostituirli mediante
elezioni suppletive, osservati per quanto possibile i precedenti commi del
presente articolo.
La carica di Consigliere non può
essere ricoperta per più di otto anni consecutivi al titolo elettivo previsto
dal IV comma del presente articolo.
Alle sedute del Consiglio
direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale, il Vice
Direttore generale, ove nominato, nonché, per le materie di rispettiva
competenza, i Direttori di primo
riporto che ad essi
direttamente riferiscono.
Le adunanze sono valide con la
presenza di almeno dodici membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza
assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e con prevalenza, in caso
di parità, del voto di chi presiede.
I sistemi di votazione sono
stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a
persone si procede mediante scrutinio segreto.
Le deliberazioni del Consiglio
direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che
viene nominato dal Consiglio direttivo stesso anche fuori del proprio seno.
Il Consiglio direttivo si
riunisce di regola una volta al mese. Esso è convocato dal Presidente, di
propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno sei dei suoi
componenti.
L'avviso di convocazione deve
contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elencazione
puntuale degli argomenti da trattare.
Decadono dalla carica i
componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per
tre volte consecutive e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano
intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette.
I lavori del Consiglio direttivo
sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 29 –
Attribuzioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo:
a) nell’ambito
delle direttive dell’Assemblea e della Giunta stabilisce l’azione a breve
termine della Confederazione e decide i piani per l’azione a medio e lungo
termine;
b) sempre
in tale ambito indirizza e dirige l’attività della Confederazione e ne
controlla i risultati;
c)
delibera, su proposta del Direttore generale, lo schema delle funzioni strategiche di
attività che Confindustria deve presidiare;
d) nomina
e revoca il Direttore generale e delibera, su proposta dello stesso, la nomina
e la revoca dell’eventuale Vice Direttore generale, nonché dei Direttori di primo riporto che a loro direttamente riferiscono;
e) nomina
i rappresentanti della Confederazione presso enti, amministrazioni,
istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
f)
su proposta del Presidente, redige il bilancio preventivo e
quello consuntivo annuali e le relative relazioni da sottoporre alle successive
deliberazioni della Giunta, secondo gli artt. 46 e 47;
g) delibera
sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l’ordinaria
amministrazione, salvo successiva ratifica della Giunta;
h) per
assicurare la tempestività d’intervento, può esercitare le funzioni di cui alla
lettera f) dell’art. 27, attribuite in via normale alla Giunta per
l’attuazione del programma, comunque con successiva ratifica della Giunta
stessa.
Art. 30 -
Presidente
Il Presidente della Confederazione è eletto
dall’Assemblea su proposta della Giunta.
A tal fine, la Commissione di
designazione di cui all’art. 34 sottopone alla Giunta una o più indicazioni
sulle quali la Giunta decide a scrutinio segreto. Devono comunque essere
sottoposte al voto quelle candidature che siano appoggiate per iscritto dal 15% del complesso dei voti
assembleari.
Entro i trenta giorni successivi alla designazione e prima dell’Assemblea
chiamata all’elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli
indirizzi generali per il proprio mandato ed il programma di attività per il
biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti, di cui uno per il Centro studi ed
uno per i problemi del Mezzogiorno, fino ad un massimo di nove. La Giunta vota
il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti, per la successiva
deliberazione da parte dell’Assemblea.
In caso di voto negativo dell’Assemblea, entro i successivi trenta
giorni, deve essere costituita una nuova Commissione di designazione.
Il Presidente, ove il numero dei Vice Presidenti in carica non raggiunga quello massimo
previsto dall’art. 31, può, inoltre, in qualsiasi momento, sottoporre
all’approvazione della Giunta nuove nomine.
La carica di Presidente confederale è riservata a tutti i rappresentanti
delle imprese aderenti al sistema organizzativo, con esclusione di quelli di cui al IV comma dell’art. 4, se
l’adesione al sistema è successiva alla data di approvazione del presente
statuto.
Il Presidente, dura in carica per
un quadriennio, dalla data dell’Assemblea che lo ha nominato sino alla data
dell’Assemblea ordinaria che si tiene nel secondo anno pari successivo.
Una ulteriore rielezione, per un
massimo di un mandato quadriennale, è ammessa dopo che sia trascorso un
intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.
Il Presidente ha, a tutti gli
effetti, la rappresentanza legale della Confederazione di fronte ai terzi ed in
giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e
procuratori alle liti.
Può conferire deleghe per il
compimento di singoli atti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.
Egli provvede all’esecuzione
delle deliberazioni della Assemblea, della Giunta e del Consiglio direttivo; al
coordinamento dell’attività della Confederazione; alla amministrazione
ordinaria di questa; alla vigilanza sull’andamento delle attività, degli uffici
e dei servizi confederali.
In caso di motivata urgenza il
Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, riferendo al
medesimo nella prima riunione successiva.
In caso di assenza o di
impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui designato o,
in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti
elettivi.
Venendo a mancare il Presidente,
l’Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.
Art. 31 – Vice
Presidenti
Nella realizzazione del programma
biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza della
Confindustria, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti.
A tal fine, l’Assemblea che provvede all’elezione del Presidente e quella
che si tiene nel primo anno pari successivo eleggono, su proposta del
Presidente, ratificata dalla Giunta, il Vice Presidente per il Centro studi e
quello per i problemi del Mezzogiorno – scelto nell’ambito di una rosa di
quattro imprenditori indicati dalle Confindustrie regionali meridionali – nonché
un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo complessivo di nove,
che durano in carica un biennio.
Ai Vice Presidenti sono affidate deleghe di responsabilità nel quadro
dell’attuazione degli indirizzi programmatici di azione, esposti dal Presidente
e approvati dalla Giunta, e in coerenza con le funzioni strategiche di
attività, che Confindustria deve presidiare, deliberate dal Consiglio
direttivo.
Nel caso in cui uno o più Vice
Presidenti vengano a mancare nel corso
del loro mandato, il Presidente può sottoporre alla Giunta la nomina dei loro
sostituti. I Vice Presidenti
nominati dalla Giunta durano in carica fino alla prima Assemblea ordinaria
svolta in anno pari.
I Vice Presidenti elettivi non
possono durare in carica consecutivamente per più di otto anni.
Sono Vice Presidenti di diritto
della Confederazione il Presidente del Consiglio centrale per la Piccola
industria ed il Presidente del Consiglio centrale dei Giovani imprenditori
dell’industria. Essi scadono con il venir meno della loro carica.
Ai due Vice Presidenti di diritto
sono affidate deleghe di
responsabilità nel quadro dell’attuazione degli indirizzi programmatici di
azione, esposti dal Presidente e approvati dalla Giunta.
Art. 32 –
Comitato di Presidenza
Al fine di assicurare uno stretto
coordinamento delle attività confederali è costituito il Comitato di
Presidenza, composto dal Presidente e dai
Vice Presidenti.
Qualora non siano stati nominati
tutti i Vice Presidenti, previsti dal
precedente articolo, in sostituzione degli stessi possono far parte del
Comitato di Presidenza fino a due componenti cooptati dal Comitato di
Presidenza fra i membri del Consiglio direttivo.
Di norma il Comitato di Presidenza si riunisce due volte al
mese secondo calendario prestabilito dal Presidente.
Art.
33 – Comitati tecnici
Per garantire la più ampia partecipazione del sistema
associativo alla determinazione degli indirizzi generali di attività, la
Giunta, su proposta del Consiglio direttivo, istituisce ogni due anni Comitati
tecnici in funzione del programma approvato dall’Assemblea.
Spetta ai Comitati tecnici la
definizione di proposte e/o di indirizzi di attività da sottoporre agli organi
confederali che, a loro volta, possono
delegare ai Comitati l’approfondimento
e la definizione di temi specifici di azione.
Sulla base dello specifico
regolamento, sono inoltre assegnate competenze particolari ai Comitati tecnici,
costituiti rispettivamente per la materia sindacale e organizzativa.
La
Presidenza dei Comitati tecnici è affidata
ai Vice Presidenti.
Spetta al Presidente confederale la nomina dei Presidenti
di Comitati tecnici eventualmente costituiti per tematiche di carattere
trasversale o per problematiche specifiche.
Fatto salvo quanto previsto dal
comma successivo, i componenti dei Comitati, fino ad un massimo di venticinque,
sono nominati dal Presidente confederale, su proposta del Presidente di ogni
singolo Comitato, e scelti tra i rappresentanti delle imprese associate al
sistema confederale.
Sette componenti su venticinque
sono nominati su proposta del Consiglio centrale per la Piccola industria ed
uno su proposta del Consiglio centrale dei Giovani Imprenditori.
I Comitati tecnici possono articolarsi
in Commissioni di lavoro a durata variabile in base agli obiettivi assegnati e
con un numero di componenti determinato dal Presidente del Comitato tecnico di
riferimento.
Per le modalità di funzionamento dei Comitati tecnici
trovano applicazione le disposizioni dello specifico regolamento.
34 – Commissione di designazione
Spetta alla Commissione di designazione assicurare la più ampia
consultazione dei soci per l’elezione del Presidente confederale.
A tal fine, nel mese di gennaio dell’anno di rinnovo, gli ex Presidenti
della Confederazione insieme al Presidente confederale formano, a maggioranza dei presenti, una
rosa di nove nominativi, da sottoporre alla Giunta confederale.
La rosa definitiva deve essere
comunicata al Segretario della Giunta il giorno precedente il voto; di essa
possono far parte rappresentanti di imprese associate che abbiano maturato una
significativa esperienza associativa e che si siano particolarmente distinti
per capacità professionali e/o imprenditoriali, ma che non siano Presidenti in
carica di un’organizzazione confederata.
La Giunta vota a scrutinio segreto, con un massimo di due preferenze, ed
elegge i tre componenti della Commissione di designazione che deve esaurire il
suo mandato nei 45 giorni successivi a quello dell’elezione, con ampia
discrezionalità di procedura e con possibilità di avvalersi di una segreteria
tecnica.
Art. 35 –
Consulta dei Presidenti
La Consulta dei Presidenti delle organizzazioni confederate è convocata
dal Presidente almeno ogni tre mesi, in alternanza con le riunioni della
Giunta.
L’avviso di convocazione deve
contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l’elencazione
puntuale degli argomenti da trattare.
La Consulta è la sede
organizzativa di analisi dei bisogni e delle aspettative di rappresentanza e
tutela e ha il compito di assicurare il collegamento politico-operativo tra
Confindustria e le altre componenti del sistema; in tale quadro:
§
esamina con la Presidenza confederale lo sviluppo dei
programmi a breve termine;
§
riferisce alla Presidenza sulla evoluzione delle
istanze della base sui problemi di generale interesse del sistema;
§
coordina e armonizza, con particolare riferimento alle
iniziative verso l’esterno, le azioni a breve termine.
La Consulta è
presieduta dal Presidente della Confederazione.
Partecipano alla Consulta anche i
Direttori o Segretari delle organizzazioni di cui al I comma del presente
articolo nonché i Direttori di primo riporto ed i dirigenti della
Confederazione per le materie di loro competenza in discussione.
La Consulta può essere aperta
alla partecipazione di invitati e di esperti nelle materie poste all’ordine del
giorno.
Art. 36 – Conferenza dei Presidenti delle Confindustrie regionali
Almeno tre volte all’anno viene
convocata dal Presidente la Conferenza dei Presidenti delle Confindustrie regionali.
L’avviso di convocazione deve
contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’elencazione
puntuale degli argomenti da trattare.
La
Conferenza esprime parere obbligatorio ma non vincolante sui problemi di
carattere o di interesse regionale. Può inoltre esprimere parere su altre
problematiche. Svolge infine una funzione di coordinamento e di interazione
dell’attività delle Confindustrie regionali.
La Conferenza è presieduta dal Presidente della Confederazione o dal Vice
Presidente responsabile.
Hanno diritto di partecipare alla
Conferenza anche i Presidenti delle Federazioni nazionali di settore.
Alla
Conferenza partecipano anche i Direttori e segretari delle organizzazioni
interessate, nonché i Direttori di primo riporto ed i dirigenti della
Confederazione per le materie di loro competenza in discussione.
Possono essere invitate, da chi
presiede, persone esperte nelle materie da trattare.
Art. 37 – Centro studi
Il Centro studi svolge, nel quadro degli obiettivi della
Confederazione, un’attività scientifica autonoma e sistematica di indagine,
analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico e tecnico.
Tale attività è intesa a dare alla Confederazione una più approfondita e
anticipata capacità di conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali
di sviluppo a medio-lungo termine.
Il Centro studi presta altresì consulenza tecnica agli
organi della Confederazione su particolari argomenti ad esso sottoposti;
inoltre, propone ed elabora le linee della attività culturale della
Confederazione.
Al Centro studi è preposto un Vice Presidente.
Il Centro studi si avvale di un
Comitato scientifico composto di persone di chiara competenza, nominate dal
Consiglio direttivo su proposta del Vice Presidente di cui al comma precedente.
Il
Comitato scientifico elabora e controlla le linee, il contenuto e la
metodologia dei piani di ricerca.
La struttura, la composizione ed
il funzionamento del Centro studi sono ulteriormente disciplinati dal
regolamento.
Il Vice
Presidente preposto al Centro studi svolge, almeno una volta
all’anno, alla Giunta una relazione sull’attività e i programmi del Centro
stesso.
Art. 38 – Direttore generale
Il Direttore generale coadiuva il
Presidente e i Vice Presidenti
nell’esecuzione delle attività confederali.
E’ responsabile del funzionamento
della struttura di Confindustria e sovraintende a tutta l’attività della stessa.
Sovraintende alla gestione amministrativa e finanziaria di Confindustria
e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta
responsabilità del Presidente.
Propone al Consiglio direttivo l’articolazione delle funzioni strategiche
e la nomina o la revoca dell’eventuale Vice Direttore generale e dei Direttori
di primo riporto.
Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale ad esclusione
dei Direttori di primo riporto.
Partecipa, senza diritto di voto,
alle riunioni di tutti gli organi collegiali di Confindustria.
Art. 39 – Consiglio centrale
e Comitato di Presidenza per la Piccola industria
Il Consiglio centrale per la Piccola industria esamina, in seno alla
Confederazione, i problemi specificamente interessanti la piccola industria;
esprime il proprio punto di vista sulle questioni generali interessanti
l’industria; delibera sulle proposte da sottoporre agli organi direttivi
confederali.
Attribuzioni e modalità di costituzione e funzionamento del Consiglio
centrale sono disciplinati dall’apposito regolamento confederale approvato
dalla Giunta.
Il Consiglio centrale è composto dai Presidenti dei Comitati regionali
Piccola industria e, per il Trentino-Alto Adige, dei Comitati provinciali delle
Associazioni delle Province autonome di Trento e Bolzano, da diciannove
componenti aggiuntivi, nominati utilizzando i meccanismi di cui all’art.23
lett. b), dal Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica e da tre
ulteriori componenti scelti dal Presidente in carica.
Il Consiglio centrale elegge, con le modalità previste dallo specifico
regolamento, un Presidente, che è Vice Presidente di diritto della
Confederazione e membro del Consiglio direttivo e della Giunta, fino a quattro
Vice Presidenti ed un numero variabile di Consiglieri incaricati.
Il Consiglio centrale nomina, secondo le norme del regolamento di cui al
precedente comma e osservando, per quanto possibile, un criterio di equa
rappresentanza regionale, i venti membri della Giunta di cui all’art. 23, lett.
d).
Il Consiglio centrale propone al Consiglio direttivo i nominativi dei
rappresentanti della Piccola industria ai fini dell’art. 29, lett. e).
Esso è convocato dal proprio Presidente ordinariamente almeno una volta
ogni tre mesi ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un
quinto dei suoi componenti.
Il Presidente del Consiglio centrale svolge, almeno una volta all’anno,
alla Giunta una relazione sull’attività e i programmi di cui al presente articolo.
Il Presidente, i Vice Presidenti e i Consiglieri incaricati, insieme ai
rappresentanti della Piccola industria di cui all’art. 28 nel Consiglio
direttivo confederale, costituiscono il Comitato di Presidenza le cui
attribuzioni sono definite dallo specifico regolamento confederale.
Allo stesso regolamento spetta la definizione organizzativa dell’impresa
di minori dimensioni, nonché dei criteri di elezione dei componenti della
Giunta confederale in rappresentanza specifica della Piccola industria.
L’organizzazione territoriale della Piccola industria è articolata su
Comitati provinciali e regionali ai quali saranno affidate deleghe su temi
specifici.
Art. 40 – Commissione nazionale e Comitato
centrale per il Mezzogiorno
La Commissione nazionale per il Mezzogiorno propone gli
indirizzi generali per l’attività della Confederazione e per il coordinamento
dei suoi settori di attività, relativamente ai problemi che riguardano
direttamente o indirettamente lo sviluppo del Mezzogiorno.
La Commissione nazionale è composta dal Vice Presidente per i problemi del Mezzogiorno, che la
presiede, e da cinquanta membri di cui:
§
venticinque nominati, nei modi stabiliti dal
regolamento, dalle Associazioni territoriali site negli ambiti di operatività
delle leggi sull’intervento straordinario per il Mezzogiorno;
§
venti nominati dai Comitati tecnici di cui all’art. 33;
§
cinque dal Comitato scientifico del Centro studi di cui
all’art. 37.
La Commissione nazionale per il
Mezzogiorno è convocata almeno due volte all’anno e, in via straordinaria, ogni
qualvolta il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi componenti ne faccia
richiesta.
Essa resta in carica due anni. Il
suo funzionamento e la sua attività sono ulteriormente disciplinati dal
regolamento.
L’elaborazione delle direttive formulate dalla Commissione
nazionale e le iniziative opportune per la promozione ed il coordinamento di cui al I comma del presente articolo
spettano al Comitato centrale per il Mezzogiorno.
Esso è composto dal Vice
Presidente per i problemi del Mezzogiorno, che lo presiede, e da altri sei
membri, nominati dal Consiglio direttivo della Confederazione su proposta dello
stesso Vice Presidente. Almeno tre di questi membri debbono essere scelti in
seno alla Commissione nazionale.
Il Comitato centrale per il
Mezzogiorno scade con la scadenza della Commissione nazionale; si riunisce ordinariamente
una volta al mese e, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o
quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Esso delibera a
maggioranza, con l’intervento di almeno quattro dei suoi componenti.
Alle sedute della Commissione nazionale e del Comitato
centrale possono assistere eventuali esperti invitati dal Presidente.
Il Vice Presidente per i problemi
del Mezzogiorno svolge, almeno una volta all’anno, alla Giunta una relazione
sull’attività e i programmi degli organi di cui al presente articolo.
Art. 41 - Consiglio
nazionale e Consiglio centrale dei giovani imprenditori dell'industria
Nell'ambito della Confederazione sono costituiti il
Consiglio nazionale ed il Consiglio centrale dei Giovani imprenditori
dell'industria.
La composizione ed il funzionamento di tali Consigli sono
disciplinati da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio e soggetto
all'approvazione della Giunta.
Il Consiglio nazionale:
a) indica
le direttive dell'azione del Consiglio centrale;
b) delibera
sugli argomenti ad esso sottoposti dal Consiglio centrale e da ogni membro del
Consiglio nazionale;
c) delibera
sulle modifiche di regolamento del Consiglio nazionale e del Consiglio
centrale, modifiche da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta
confederale;
d) elegge
il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio centrale;
e) elegge
quindici membri del Consiglio centrale secondo l'apposito regolamento.
Il Consiglio centrale:
a)
coordina le attività dei gruppi costituiti presso le Associazioni territoriali e le Confindustrie
regionali, sui quali si articola la struttura dei Giovani imprenditori
dell'industria;
b) esamina,
anche istituendo Commissioni di studio, i problemi specificamente interessanti
i Giovani imprenditori dell'industria per il miglior inserimento di questi
nelle attività industriali ed economiche del Paese. Sottopone agli organi della
Confederazione, attraverso la Presidenza, proposte a tale scopo; mantiene
contatti con similari organismi, sia nazionali sia stranieri, ed in genere con
le organizzazioni giovanili suscettibili di concorrere nella sua attività;
c) nomina
gli otto membri della Giunta di cui all'art. 23, lett. e).
Il Presidente dei Consigli è Vice Presidente di diritto
della Confederazione e membro del Consiglio direttivo e della Giunta secondo le
disposizioni del presente statuto.
Egli, almeno una volta all'anno,
svolge alla Giunta una relazione sull'attività e i programmi degli organi di
cui al presente articolo.
Art.
42 – Probiviri
L’Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari elegge, a scrutinio
segreto, quindici Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascun delegato può esprimere fino ad un massimo di
dieci preferenze nell’ambito di una lista di almeno venti candidati.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata
all’elezione, il Presidente confederale invita i Presidenti delle
organizzazioni confederate a far pervenire per iscritto le candidature in tempo
utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non
abbiano diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di
Proboviro di un’organizzazione
confederata e con tutte le altre cariche di Confindustria.
Per l’elezione può essere adottata la procedura per l’elezione dei
rappresentanti generali nella Giunta confederale di cui alla lett. c) dell'art.
23.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola
delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le
componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio
arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte
interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i
quindici Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i quindici Probiviri con
l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la
nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del
Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i quindici Probiviri
eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio
arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non
ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e
52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole
procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia
sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati
nell’apposito regolamento.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno
natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta
giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della
controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta
giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente
confederale entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è
inappellabile.
I Probiviri di Confindustria
possono inoltre essere aditi in sede di appello dalla parte rimasta soccombente
per il riesame di una controversia decisa in primo grado dai Probiviri di una
organizzazione confederata.
Trovano applicazione le
norme per la costituzione del collegio e le disposizioni procedurali per la
decisione di cui ai precedenti commi.
Il ricorso potrà avere effetto sospensivo,
qualora il collegio arbitrale lo reputi opportuno in relazione alle concrete
circostanze di fatto.
L’interpretazione del presente statuto, del
Codice etico e della Carta dei valori associativi, nonché di ogni altra norma
regolativa del sistema è di esclusiva competenza dei Probiviri di Confindustria
I Probiviri vigilano altresì
sull’organizzazione complessiva del sistema per la conformità ai principi
organizzativi generali di cui al presente statuto, al Codice etico e alla Carta
dei valori associativi.
Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 14, la decadenza dalle cariche del sistema confederale può
essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle
designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere
incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
I Collegi dei Probiviri
delle componenti del sistema debbono comunicare le questioni loro demandate,
potendo altresì richiedere elementi di orientamento per la risoluzione delle
stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi
nei quali non sussista una controversia, i quindici Probiviri eletti
dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra
loro, cinque Probiviri delegati ad
assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari, nonché quelle previste
dagli artt. 23 e 28 del presente statuto.
Per l’esercizio delle attribuzioni di cui al
precedente comma è necessaria la presenza di almeno tre Probiviri.
L’esame di eventuali controversie
connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle
disciplinari, spetta ai restanti dieci Probiviri eletti dall’Assemblea,
convocati in collegio speciale.
Contro eventuali sanzioni disciplinari, il
destinatario delle stesse può ricorrere ad un Giurì d’onore, formato da due
componenti nominati dalle parti interessate, e da un terzo nominato d’intesa
tra le parti stesse; in caso di dissenso, tale nomina sarà richiesta al
Presidente del Tribunale di Roma.
Non possono essere nominati componenti di
tale Giurì i Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Giurì giudica secondo equità ed emana un lodo irrituale, che non è
impugnabile.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal
presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli
effetti all'uopo stabiliti.
Art. 43 – Collegio dei
Revisori contabili
L’Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari elegge, a scrutinio
segreto, cinque Revisori contabili effettivi e due supplenti i quali durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili senza limiti di mandato.
E’ Presidente del Collegio
il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Almeno due dei Revisori debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori
contabili.
Ciascun delegato può esprimere fino ad un massimo di
quattro preferenze nell’ambito di una lista di almeno dieci candidati.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata
all’elezione, il Presidente confederale invita i Presidenti delle
organizzazioni confederate a far pervenire per iscritto le candidature in tempo
utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate anche persone
che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Revisore contabile è incompatibile con la carica di
Presidente o di Revisore di
un’organizzazione confederata e con tutte le altre cariche di Confindustria.
Per l’elezione può essere adottata la procedura per l’elezione dei
rappresentanti generali nella Giunta confederale di cui alla lett. c) dell'art.
23.
Il Collegio dei Revisori
contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della
Confederazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto
consuntivo.
I Revisori contabili assistono
alle adunanze dell’Assemblea e della Giunta.
I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di
età.
Le cariche confederali sono riservate, come da
regolamento, ai rappresentanti delle imprese appartenenti al sistema.
Le cariche di Presidente e di
Vice Presidente confederali non sono
cumulabili con alcuna altra carica del sistema.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le
cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato
stesso.
Agli effetti delle disposizioni del presente statuto
si intendono ricoprire cariche associative tutti i membri dei Consigli
direttivi e delle Giunte delle diverse componenti del sistema.
Art. 45 – Fondo comune
Il fondo comune
della Confederazione è costituito:
a)
dalle quote di
ammissione e dai contributi di cui all’art.13;
b)
dagli eventuali avanzi
delle gestioni annuali;
c)
dagli investimenti
mobiliari e immobiliari;
d)
dalle erogazioni e dai
lasciti a favore della Confederazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad
essa fatte a qualsiasi titolo.
La Giunta stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di
capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.
Durante la vita della Confederazione
non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto,
eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art.
46 – Bilancio preventivo
Per ciascun anno solare
viene compilato il bilancio preventivo costituito da stato patrimoniale, conto
economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, che è sottoposto
all’approvazione della Giunta confederale insieme alla relazione di cui
all’art. 29, lett. f).
Il bilancio preventivo
è opportunamente articolato ai fini di rappresentare in modo trasparente le
fonti di finanziamento e gli impieghi per aree di attività.
Il bilancio
preventivo viene sottoposto all’approvazione della Giunta entro il 30 novembre
di ogni anno.
Qualora il bilancio
preventivo comporti variazioni alle determinazioni dell’Assemblea di cui
all’art. 22, lett. b), esso viene proposto dalla Giunta all’approvazione
dell’Assemblea confederale.
Art.
47 – Bilancio consuntivo
Per ciascun anno solare è
compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto
economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Esso è sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea insieme alla relazione della Giunta e a quella
del Collegio dei Revisori contabili.
Ai fini delle
deliberazioni della Giunta, al bilancio consuntivo sono allegati: bilanci e
relative relazioni delle società controllate, nonché una relazione del
Consiglio direttivo che dà conto dell’andamento complessivo della
Confederazione, delle società controllate e dell’attività di controllo
esercitata sugli eventuali scostamenti rispetto al bilancio preventivo.
Il bilancio di
Confindustria e quelli delle società da essa controllate sono corredati da
relazioni di certificazione.
La Giunta deve presentare
il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori contabili un mese prima della data fissata per l’Assemblea.
Il bilancio
consuntivo e le inerenti relazioni devono restare depositati in copia presso la
Confederazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché le
Associazioni aderenti possano ivi prenderne visione.
TITOLO V - LE
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E LO SCIOGLIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE
Art.
48 – Modificazioni statutarie
Le
modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea col voto favorevole
della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle Associate.
In
casi particolari la Giunta può sottoporre alle Associate, mediante referendum
fra le stesse, da effettuare nelle forme stabilite dal regolamento, le
modificazioni dello statuto, da approvare sempre con la maggioranza di cui al
comma precedente.
Alle
Associazioni che in sede di Assemblea o di referendum abbiano dissentito dalle
modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per
lettera raccomandata entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle
modificazioni statutarie.
Per
quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dal 1°
gennaio dell’anno successivo.
Art.
49 – Scioglimento della Confederazione
Lo scioglimento
della Confederazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno
tre quarti del totale dei voti spettanti a tutte le Associate.
Con la
maggioranza di cui all’art. 48, l’Assemblea nomina un Collegio di liquidatori,
composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì
la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Le eventuali attività di
cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni
con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo previsto dalla legge.