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Cessione all'esportazione - non imponibilità IVA - Prova Uscita - Compatibilità con i principi di Diritto Comunitario

Roma, 29 Maggio 2002
ASAI - Affari internazionali
 

Numerose circolari dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, anche recentemente, hanno ribadito il perdurare del'obligo del visto di uscita come condizione per fruire della non imponiblità IVA.

Sono note le difficoltà prratiche che gli esportatori incontrano per ottenere il documento vistato dalla dogana di uscita data la grande diversificazione degli uffici doganali italiani e comunitari coinvolti e la minore sensibilità a questa incombenza da parte delle dogane dei Paesi che non richiedono la stessa attestazione ai propri operatori.

Le così dette prove alternative o sostitutive riconosciute valide dalla Agenzia delle Dogane e da utilizzare nel caso di impossibilità di disporre del documento doganale vistato sono, al momento, costituite essenzialmente da documenti in originale o copia autentica rilasciati dal Paese estero importatore , o visto doganale su documenti d trasporto, e sono particolarmente onerose e difficili da ottenere.

Confindustria ha rappresentato le difficoltà degli operatori nazionali sia al Dipartimento delle Dogane, che alla Agenzia avanzando articolate proposte ( (vedasi, da ultimo, circolare ASI n° 16957 dell'11.03.2002 , nonchè Documento Nucleo Internazionalizzazione - ASI - " Attestazione di uscita valida ai fini IVA " dell'11 aprile 2002 ).

Riteniamo utile esporre nel merito le osservazioni - inerenti la compatibilità con i principi di diritto comunitario che giuridicamente, giustificano la ammissibilità di prove alternative , e che precisano che gli oneri documentali posti a carico degli operatori risultano in contrasto con i principi del diritto comunitario in materia di libera prestazione,( nel caso di specie, dei servizi di esportazione dagli Stati Membri verso Paesi extracomunitari ) e di proporzionalità - che sono state prospettate alla D.G. della Agenzia delle Dogane e delle Entrate, anche al fine di un migliore inquadramento della problematica.

La Corte di Giustizia nella recente decisione 18 gennaio 2001, Italia c. Commissione ( in causa C-363/98) al punto 33, afferma che .......".si deve ricordare che risulta da giurisprudenza costante che l'art. 59 del Trattato prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminante nei confronti del prestatore di servizi stabilito in altro Stato Membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri,..... allorchè essa sia tale da vietare da ostacolare o da rendere meno attraenti, le attività del prestatore stablito in altro Stato Membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi."

( Vedasi inoltre sentenza 25 luglio 1991, causa C-76/90 , Sager, punto 12, e 23 novembre 1999, cause riunite C-369/96 e C-.367/96, Arblade e a. ).

In altri termini il principio della libera circolazione dei servizi all'interno della Comunità implica non solo il divieto di discriminare tra operatori di diversi Stati Membri ma soprattutto il divieto per lo Stao Membro di adottare misure che, sebbene non discriminatorie, ostacolano comunque la circolazione dei servizi rendendone più onerosa la fornitura.

Si ricorda in proposito che la Corte di Giustizia ha considerato illegittime sia le misure che pregiudicano la capacità del prestatore di fornire il servizio ( Sentenza 27 marzo 1990 in causa 113/89 - Rush Portuguesa, punto 12, ) sia quelle che rendono più onerosa la prestazione o la scoraggiano ( Sentenze 4 dicembre 1986, in causa 205/84 -Commissione/ Germania, punto 28 nonchè 28 gennaio 1992, in causa 201/90 , Bachman, punto 31 ).

Ora non vi è dubbio che gli esportatori verso Paesi Extracomunitari che operano in Italia, sia nazionali che di altri Stati Membri, sono oggettivamente svantaggiati rispetto a quelli che operano in altri Paesi della Comunità in quanto si trovano a fronteggiare oneri di documentazione non necessari.

E' bene precisare , a prevenire eventuali obiezioni, che una deroga alla libera circolazione dei servizi è ammissibile solo se, alla luce dei principi di necessità e proporzionalità, essa può essere giustificata da esigenze imperative di interesse generale ( sentenza Corte di Giustizia, 25 luglio 1991, in causa 288/89 , Mediawet, punto 16 ).

In particolare la Corte di giustizia ha più volte precisato il concetto di interesse generale qualificando tale ad es: la tutela dei lavoratori , la tutela dei consumatori, la deontologia professionale, la tutela del patrimonio artistico ed, in termini più ampi, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica. Tutte situazioni che non ricorrono nel caso di specie.

Infine la deroga, ammesso che sia giustificata dall'interesse generale, nella accezione restrittiva datane dai giudici comunitari, deve comunque essere proporzionata o, in altri termini, è necessario verificare se il risultato che essa si prefigge non possa essere ottenuto mediante provvedimenti meno drastici.

La restrizione al principio cardine del diritto comunitario della libera prestazione dei servizi deve quindi essere indispensabile, oggettivamente necessaria, idonea a raggiungere l'obiettivo e non eccessiva ( sent. 3 dicembre 1974, in causa 33/74 -Van Binsbergen, punto 14; sentenza 26 febbraio 1991 , causa 180/89 - Commissione c. Italia )

E' in proposito puntuale la pronuncia dela Corte di Giustizia nel caso De Peijper ( sentenza 20 maggio 1976, caso 104/75, punto 25 ) ove, con riferimento al problema - molto più delicato - della documentazione che doveva essere fornita dagli importatori di medicinali richiesta da una Stato Membro in misura ridondante e con imposizione sugli importatori di oneri particolarmente gravosi, i giudici, pur potendosi appellare alle ragion di publico interesse, si sono interrogati sul se l'obiettivo di avere una documentazione completa e veritiera non potesse essere egualmente raggiunto per altra via richiedendo alla amministrazione nazionale di non limitarsi alla documentazione formalmente necessaria che doveva essere prodotta dagli importatori, ma di ammettere laddove appropriato, anche documenti analoghi.

Se un tale principio è stato affermato per i medicinali, a maggior ragione esso può valere nel caso di prova della uscita delle merci di cui si tratta, e conferma la convinzione che gli oneri extradocumentali imposti sugli esportatori verso Paesi Extracomunitari che operano in Italia, sono illegittimi e possono giustificare un intervento dei soggetti interessati presso la Comissione affinchè adotti le opportune misure nei confronti dello Stato Italiano.
Glauco Camerini Pollio

Per informazioni rivolgersi a:
ASAI - Affari internazionali
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